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Le parti del contratto

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 133-137)

3.2.1 Gli sportivi professionisti

L'ambito soggettivo di applicazione della l. 91/81, ex parte lavoratoris, è definito dall'art. 2 che definisce sportivi professionisti «...gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportvi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito di discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali...». 111 R. Scognamiglio, La natura non contrattuale del lavoro subordinato, in Riv. it dir. lav., 2007; A.

Un'analisi più approfondita di queste figure è stata svolta nel capitolo 1 (cfr paragrafo 1.3.3, pag. 16) a cui si rimanda per una definizione più dettagliata delle varie figure.

3.2.2 Le società sportive professionistiche

Ex parte datoris bisogna riferirsi all'art. 10 della l. 91/81 che recita: «Possono

stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni (s.p.a) o società a responsabilità limitata (s.r.l)».

Tale articolo ha subito profonde modificazioni per effetto della l. 586/96, la quale, ha tratto impulso indirettamente dalla già citata sentenza Bosman.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 10 prevedeva che potessero stipulare contratti con atleti professionisti, solo società sportive costituite nella forma di società di capitali o a responsabilità limitata, previa affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Lo stesso articolo escludeva che si potesse dar luogo alla distribuzione degli utili conseguiti, prevedendo che le società provvedessero al totale reinvestimento degli utili conseguiti, per il perseguimento dei fini propri dell'attività svolta.

Infine erano previsti penetranti controlli da parte delle Federazioni, le quali,

ex art. 12, sottoponevano a controlli la gestione delle società affiliate, con

possibilità addirittura di approvare le delibere riguardanti atti di straordinaria amministrazione oppure richiedere al Tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di liquidatori (art. 13).

Tale disciplina si caratterizzava per il carattere di specialità, soprattutto nella parte in cui consentiva l'operatività nell'ordinamento giuridico statale, di società di capitali prive di fini di lucro, requisito considerato indefettibilmente legato allo svolgimento di attività economica in forma societaria (art. 2247).112

Tale disciplina tentava di valorizzare, la vocazione ideale e ludica dello sport, rispetto a quella economica finanziaria, recuperando, attraverso l'utilizzo di 112 G. Volpe Putzolu, Una legge per lo sport? Società e federazioni sportive, in Foro it. , 1981, parla di

anomalia della legge 91/81 che consente l'utilizzo dello strumento societario per fini extra-

economici, giacché fine diretto delle società sportive è la promozione e il potenziamento dello sport, mentre gli interessi economici eventualmente esistenti hanno natura mediata e riflessa.

società prive dello scopo di lucro, esclusivamente volte a potenziare l'attività sportiva, l'immagine di un fenomeno non dominato da interessi economici, ma da principi puramente agonistici.

Tale articolo è stato modificato dalla l. 586/1996, legge emanata a seguito della sentenza Bosman che, dichiarava illegittima la c.d. indennità di trasferimento, di formazione o di promozione per contrasto con l'art. 48 del Trattato CEE.

Con tale statuizione veniva a confliggere l'art. 6 della legge 91/81 che regolamentava proprio tale indennità.

Divenne, pertanto necessario modificare, le norme riguardanti le società sportive, tenendo conto della circostanza che, l'abolizione dell'indennità di preparazione, avrebbe comportato il venire meno del principale canale di finanziamento delle società, con gravi conseguenze sui bilanci.

A tale scopo il legislatore ha emanato il d.l. 485/96, poi convertito nella legge 586/1996, la quale, dopo aver previsto l'abolizione dell'indennità di preparazione (prevedendo, solamente in caso di primo contratto, un premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il giocatore ha svolto la sua attività dilettantistica o giovanile), ha apportato significative modifiche alla normativa fino allora vigente in tema di società sportive, sia per quanto riguarda le finalità perseguite da dette società e l'oggetto sociale che le caratterizza, sia con riferimento ai controlli cui le stesse risultano assoggettate.

Sotto il primo profilo, la legge in questione ha modificato l'art. 10 stabilendo che l'atto costitutivo delle società sportive (per le quali viene confermata la necessità della forma di s.p.a. o s.r.l.) debba prevedere che una parte degli utili non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva, e che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali.

Per effetto della nuova legge, è stato ricostituito il binomio società di capitali/scopo di lucro, visto che anche per le società sportive è consentito il fine di lucro, fatta salva la quota del 10% in favore di scuole giovanili

Per attività connesse, sembra doversi intendere quelle complementari all'attività principale, nel senso che si sviluppano ai margini di quella sportiva (come il merchandising con l'uso del proprio marchio, per agevolare la vendita di gadget) e per attività strumentali quelle che, in qualche modo, agevolano lo sviluppo dell'attività sportiva (come l'attività di gestione degli impianti sportivi).

E' stato anche ridimensionato dal legislatore del 1996 anche il regime dei controlli, tramite un deciso ridimensionamento del ruolo esercitato dalle federazioni.

L'attuale art. 12, modificando integralmente il precedente testo, prevede che le società sportive di cui all'art. 10, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del Coni, secondo principi e modalità da questi approvati.

Le federazioni, quindi, non hanno più poteri di controllo sui singoli atti di gestione, e cioè sulle scelte operative degli amministratori, ma effettuano un controllo esclusivamente sulla gestione, quale risulta dall'esame dei bilanci, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario nell'esclusiva ottica di salvaguardare la regolarità dei campionati.

Per controbilanciare tale perdita, l'art. 13, riconosce alle federazioni sportive nazionali il potere di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c., in caso di sospetti di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri da parte degli amministratori e dei sindaci.

Vengono quindi a coesistere due tipi di controllo: uno rilevante ai fini sportivi e affidato alle federazioni, dal cui esito negativo può discendere la revoca dell'affiliazione da parte della federazione; l'altro, esterno all'ordinamento sportivo, finalizzato a garantire una corretta gestione della società a tutela anche dei soci e dei creditori, esercitato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2409.

Risulta evidente l'attrazione delle società sportive professionistiche nell'alveo della disciplina dettata in generale per tutte le società di capitali, dovuta

all'importanza preponderante degli interessi economici coinvolti, rispetto a quelli sportivi, dei quali era necessario assicurare una efficace tutela.

La formulazione dell'art. 10 comma 1, che si riferisce ai soli contratti di lavoro professionistico stipulati con gli atleti, presuppone che, per quanto riguarda gli altri soggetti indicati all'art. 2, sia possibile comprendere nel campo di applicazione della legge i contratti con società sportive costituite in forma diversa dalla s.p.a. e dalla s.r.l., oppure con associazioni o altri enti sportivi.

Inoltre, riferendosi genericamente ai contratti con atleti professionisti, comprende sia quelli di lavoro subordinato che quelli di lavoro autonomo dei quali tratta l'art. 3 della legge.

3.3 Il procedimento di costituzione del rapporto di

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 133-137)