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Conformità del contenuto del contratto a quello tipo

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 140-144)

3.3 Il procedimento di costituzione del rapporto di lavoro sportivo

3.3.3 Conformità del contenuto del contratto a quello tipo

L'art. 4, 1° comma della l. 91/81 ha previsto espressamente che il contratto individuale, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni, venga stipulato, sulla base di quello tipo, predisposto conformemente all'accordo 114 L'unico autore che ha una opinione diversa sul punto è C.M. Dalmasso, Il contratto di lavoro

sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91, in Giurisprudenza di merito, 1982, per il quale, in caso si nullità sarebbe applicabile al rapporto di lavoro sportivo l'intera normativa comune. 115 G. Vidiri, Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista, op cit. 116 Cass, 8 giugno 1995, n.6439; Cass, 4 marzo 1999, n.1855. Contra Trib. Perugia, 21 maggio 1993,

secondo cui la nullità colpirebbe solo la mancanza di forma scritta. G. Vidiri nel commentare la sentenza contesta la soluzione fatta propria dal giudice perché «sembra dimenticare che nella interpretazione della legge il solo richiamo al criterio letterale raramente fornisce un risultato univoco».

stipulato ogni 3 anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Questo perché sia garantita l'uniformità di disciplina dei rapporti di lavoro nei diversi settori dello sport, nel rispetto delle specifiche esigenze e delle peculiarità di ciascuno.

Di tale interesse la l. n. 91/81 si è fatta carico, rendendo le federazioni nazionali protagoniste, assieme alle organizzazioni rappresentative rispettivamente delle società sportive e degli sportivi, nella definizione dell'assetto degli interessi di cui sono portatrici le parti del rapporto di lavoro.

Tale disciplina è prevista, non solo a tutela dello sportivo, ma anche al fine di garantire, attraverso l'omogeneità di regolamentazione dei contratti individuali, quelle finalità di ordine e certezza che consentono il regolare esercizio delle attività agonistiche.

Con riguardo a questo primo comma dell'art. 4 è da registrare l'opinione del Prof. Mazzotta117 secondo il quale «Grossi problemi attuativi potranno sorgere in

ordine all'individuazione della rappresentanza degli sportivi, autorizzata alla stipulazione degli accordi sindacali, in assenza di una regolamentazione sia pur generale degli indici di rappresentatività, e data, soprattutto, la mancanza di una tradizione sufficientemente consolidata dal sindacalismo di settore». Ma tali problemi sono stati superati nella pratica, quando si consideri che si tratta pur sempre di una trattativa di livello nazionale che, per essere davvero efficace, esige rappresentatività vasta e reale e la presenza generalizzata di un solo sindacato per ciascuna categoria interessata.

Inoltre, se il lavoratore sportivo non aderisce ad alcun sindacato, l'accordo collettivo e il contratto tipo hanno valore egualmente nei suoi confronti, il che significa che egli non può concludere un contratto se non alle condizioni stabilite dal contratto tipo. Quindi, l'art. 4 conferisce alla contrattazione collettiva una sorta di efficacia erga omnes il cui rispetto è imposto indistintamente a tutti gli sportivi e non solo a quelli aderenti alle organizzazioni stipulanti.

La norma ha destato sospetti di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 39 della Costituzione, sotto l'aspetto della violazione del principio di libertà di associazione sindacale. Tale principio è formalmente riconosciuto anche nella sede aziendale dall'art. 14 della l. 300/1970.

Anche dalla parte datoriale, è prevista una forma di rappresentanza sindacale alquanto singolare. Infatti, le società sportive sono rappresentate dalle leghe, dando così vita a una rappresentanza obbligatoria limitativa della libertà e del pluralismo sindacale.

Neppure a riequilibrare un quadro in cui le società sono prigioniere di un sindacalismo accentrato, sarebbe sufficiente osservare come con l'affiliazione e l'accettazione dei regolamenti federali, le società accettino di essere rappresentate dalle leghe al fine della stipulazione degli accordi di lavoro e dei contratti tipo posto che l'adesione alla federazione è condizione indispensabile per svolgere qualsiasi attività sportiva.

In dottrina118 è stato osservato che la norma richiamata non introduca una

forma di rappresentanza legale in favore dei rappresentanti delle categorie indicate, ma si giustifica in ragione del vincolo di appartenenza di società e sportivi alla federazione.

Tale comma, deve essere letto in connessione con il comma 3°, per il quale le clausole peggiorative eventualmente contenute nel contratto individuale, sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Viene riprodotto sostanzialmente, lo schema e il contenuto della norma di cui all'art. 2077 c.c.; sostituite di diritto sono soltanto le clausole peggiorative, quindi sono automaticamente salve quelle migliorative.119 Secondo altra parte della

dottrina,120 le clausole più favorevoli al lavoratore non prevalgono

autonomamente su quelle corrispondenti dell'accordo collettivo, perché esse, talvolta non sono neutre in rapporto alle finalità perseguite dall'art. 4. Così, per 118 De Cristofaro, Norme in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ.,

1982.

119 De Cristofaro, op cit.

esempio, la clausola che dispensi l'atleta dalla preparazione e dagli allenamenti sotto la direzione della società, prevista dal contratto tipo al fine di impedire che le parti deroghino alla disciplina del lavoro subordinato sportivo in favore di quello autonomo (lettera b dell'art. 3 della l. 91/81), porterebbe comunque a doversi conformare alla disposizione più sfavorevole del contratto-tipo.

La stipula del contratto tipo è stata oggetto di valutazioni giurisprudenziali difformi, in quanto una sentenza del Tribunale di Perugia121 ha sancito che detta

stipula costituisce una condizione meramente formale, la cui mancata realizzazione vincola comunque al rispetto delle obbligazione previste nel contratto. In questo caso, infatti, sono state comminate solo sanzioni amministrative previste dall'ordinamento sportivo interno (punti di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria) . Di diverso avviso è stato invece un altro orientamento giurisprudenziale122 che ha sancito la nullità del

contratto di lavoro sportivo risultante difforme dal contratto-tipo. Nella motivazione di questa pronuncia si afferma che la nullità è dovuta al mancato rispetto dell'art. 4 della l. 91/81, da considerarsi norma imperativa. La nullità del contratto di lavoro sportivo stipulato tra la società sportiva e l'atleta non redatto con l'apposito modulo federale, ossia conforme al contratto-tipo, è stata confermata anche in una successiva sentenza.123 Nel caso di mancanza di

accordo collettivo e di contratto tipo, non predisposti dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate, il rapporto con la società sportiva non sarà regolato dalla l. 91/81. Esso recupera la sua libera regolamentazione e la determinazione della sua natura sarà valutata caso per caso.124

Inoltre, a concorrere alla determinazione del contenuto del contratto nell'ipotesi di lavoro sportivo, è la stessa legge la quale prevede che non possano essere inserite nel contratto clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione (art. 4, 6° comma): siamo 121 Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in Giust, civ., 1993.

122 Trib. Treviso, 3 marzo 1994. 123 Trib. Pescara, 16 marzo 1995. 124 Cass., sentenza n. 6439/1995.

di fronte a una esplicitazione del principio del libero esercizio dell'attività sportiva professionistica sancito all'art. 1. Una tale disposizione potrebbe, a prima vista, ritenersi come derogatoria dell'art. 2125 c.c.. In verità, permettere l'utilizzo di simili clausole in ambito sportivo non è concepibile, considerando la peculiarità della prestazione sportiva agonistica che, in quanto tale, è attività squisitamente concorrenziale. Inoltre è anche espressamente previsto l'obbligo per l'atleta del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4, 4° comma). A detta del Duranti, si tratta di una specificazione concreta dell'elemento della subordinazione; l'autore pertanto ritiene che: «l'obbligo in questione, anche se non espresso in una specifica clausola, avrebbe dovuto ritenersi implicitamente stabilito, mentre ovviamente avrebbe dovuto escludersi la possibilità di inserire nel contratto una clausola negativa dello stesso».

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 140-144)