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Considerazioni in merito al mutamento concettuale e pratico: come e cosa è cambiato nel “modo di fare tortura”

La tortura, letta attraverso un percorso storico e sociologico -che per più ragioni, non poteva essere maggiormente approfondito- il quale si interroga sull’inutilità di essa e sul perché l’umanità ne ha fatto sempre uso, in ogni epoca e in ogni parte del mondo, rimane un argomento di forte attualità.

Ciò che appare subito evidente -una volta appurato che sono ancora molti i sistemi di tortura diffusi nel mondo- è che la sua funzione sociale, i modi di

79 Per un’analisi dettagliata e completa, vedi panoramica delle varie aree nel rapporto annuale di

Amnesty International - http://rapportoannuale.amnesty.it/2015-2016/aree - Data ultimo accesso: 5 luglio 2017.

80 Vedi il caso di Azza Soliman, avvocato egiziano che ha dato coraggiosamente voce a chi ha

subito tortura, detenzione arbitraria, violenza domestica e stupro in Egitto. La Soliman è stata arrestata con l’accusa di aver diffamato l’immagine dell’Egitto e rischia 15 anni di carcere. O ancora il caso di Liu Xiabo, attivista da molti anni per la difesa dei diritti umani in Cina e premio Nobel per la pace nel 2010, è stato arrestato nel 2008 e condannato ad 11 anni di carcere nel 2009 con l’accusa di “incitamento alla sovversione del potere dello stato” dopo aver sottoscritto l’appello per le riforme politiche chiamato “Carta 08”. Malato di cancro al fegato, il governo di Pechino continua a negare a lui e alla moglie, Liu Xia, la possibilità di recarsi all’estero per ricevere le cure mediche adeguate.

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applicazione, i soggetti alla quale viene applicata, i sistemi di potere a cui rimanda sono profondamente mutati, al punto che risulta difficile intendere la medesima cosa con lo stesso termine.

Basti solo pensare al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili: un tempo, queste non venivano considerate come tortura. Le motivazioni addotte per giustificare tali pratiche vanno da ragioni igieniche e sanitarie a ragioni sessuali o ancora ragioni religiose e sociologiche. In realtà, esse costituiscono una palese violazione dei diritti delle donne, nonché un grave rischio per la salute psicofisica di milioni di donne, ragazze e bambine che le subiscono81.

Diversamente da oggi, «la tortura un tempo certificava e confermava la verità del potere torturante. Il torturato era chiamato a confessare ciò di cui il potere lo accusava. Il potere riteneva di possedere la verità che andava confermata anche dalla tortura82 ».

La tortura non veniva applicata a tutti i soggetti perché aveva una funzione discrezionale, straordinaria e selettiva. Con la tortura, il supplizio e la morte pubblica, il sovrano rendeva il suo potere di punire esemplare ed evidente. Quando con evidenza si manifestò tutta la sua inutilità, ingiustizia e inumanità, la tortura venne progressivamente abrogata ma non del tutto eliminata.

La tortura sopravvive nascondendosi nei sotterranei della società, occultandosi rispetto alla legalità affermata dai sistemi di potere. Il terrore di supplizi, maltrattamenti, umiliazioni vengono accuratamente nascosti.

Prima, torturare era evidente, doveva essere visto; la tortura moderna, invece, non deve avere spettatori e non deve lasciare traccia, ecco perché diventa spesso impalpabile, viene applicata con strumenti più sofisticati e su soggetti particolarmente deboli.

L’impalpabilità della tortura ne ha reso difficile anche una classificazione e una distinzione da altre forme di soprusi da parte degli organismi internazionali, i quali hanno spesso fatto affidamento alle interpretazioni giurisprudenziali delle Corti: una tortura sempre più raffinata, più subdola, più nascosta, necessita di essere interpretata alla luce di un concetto quanto mai ampio, capace di ricomprendere sia la tortura fisica che quella psicologica.

81http://www.unicef.it/doc/371/mutilazioni-genitali-femminili.htm - Data ultimo accesso: 5

luglio 2017.

82 Saggio introduttivo di S. Cusani e P. Tripodi, Dei sistemi delle pene, a Osservazioni sulla

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La vicinanza tra carcere contemporaneo e sistemi di tortura antichi non è casuale. Se la tortura ancora oggi dispiega i suoi sinistri effetti, lo fa nelle istituzioni statali e nelle carceri in forma più massiva. È proprio all’interno delle carceri che si consumano gli abusi e le violazioni più gravi e, prima ancora, durante la fase del fermo e dell’arresto, momento più a rischio per le degenerazioni violente. Non a caso, una ricerca di Amnesty International effettuata per il rapporto annuale del 2008, ha rivelato come le percosse siano il metodo di tortura più diffuso tra gli agenti di polizia in oltre 150 paesi e vengono generalmente inflitte con pugni, bastoni, calci di pistola, fruste improvvisate, tubi di ferro, mazze da baseball, fili elettrici. Le vittime patiscono contusioni, emorragie interne, fratture di ossa, perdita di denti, danni ad organi vitali. Molti perdono la vita.

Sono molto diffusi, poi, lo stupro e gli abusi sessuali sui prigionieri. Dal 1997, Amnesty International ha ricevuto rapporti di donne stuprate da agenti di polizie in 50 stati di tutto il mondo, ma la cifra reale è probabilmente più alta vista la difficoltà di ottenere informazioni su stupri e abusi sessuali. E neanche la tenera età è più una protezione contro la tortura.

Immigrati, lavoratori all’estero e richiedenti asilo spesso sono destinatari di maltrattamenti xenofobi e razzisti dalle forze di sicurezza83.

La tortura e i maltrattamenti basati sull’identità sessuale sono una problematica mondiale che è fortemente sottovalutata: mentre alcuni governi negano che gay, lesbiche, bisessuali e transgender vengano torturati, altri giustificano questa pratica in nome della morale e della religione.

Un ultimo aspetto che indubbiamente sottolinea un cambiamento epocale e che non può essere ignorato è come la tortura, ad oggi, sia diventato anche un

business commerciale. Il mercato globale della tortura comprende un flusso

continuo di denaro e strumenti utilizzati per effettuare controlli di polizia e strumenti di controllo dei detenuti che coinvolge numerose imprese sparse in molti paesi.

I prodotti più richiesti negli ultimi anni sono stati gli strumenti per l’elettroshock, attrezzi in grado di infliggere danni fisici relativamente lievi, ma di produrre il

83 In Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito diversi cittadini stranieri sono morti nel corso

di deportazioni per l’uso eccessivo della forza da parte della polizia e per metodi di detenzione violenta. In Arabia Saudita, i lavoratori stranieri hanno maggiori rischi di subire fustigazioni ed amputazioni. In Giappone, i lavoratori stranieri colti con il permesso di soggiorno scaduto vengono picchiati e umiliati.

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massimo terrore. Un altro strumento usato dalle polizie occidentali è la pistola Taser la quale è stata dichiarata dalle Nazioni Unite uno strumento di tortura, nonostante si continui ad usare come arma non letale84.

Al fine di contrastare tale fenomeno nell’ottica di rafforzare la lotta contro la tortura e la pena di morte, l’Unione Europea ha predisposto uno strumento, il regolamento (CE) n. 1236/200585, che istituisce restrizioni al commercio. Questo regolamento vieta l'esportazione di beni che non abbiano altro uso pratico se non quello di esecuzione o di tortura -ad esempio sedie elettriche, sistemi di iniezione di droga automatici o viti a spillo- e monitora il commercio dei prodotti che sono stati progettati per altri scopi, ma che potrebbero essere utilizzati per la tortura o la pena di morte -ad esempio le armi progettate per il controllo delle sommosse, o certi anestetici utilizzati nelle iniezioni letali-.

La tortura, oggi, è anche una questione di affari che si paga a caro prezzo.

84 Il Comitato contro la Tortura formato da 10 esperti ha stabilito che l’uso di queste armi causa

dolore acuto e costituisce una forma di tortura […] In taluni casi, possono anche causare la morte, come è stato mostrato da studi affidabili e recenti eventi della vita reale. A tal proposito, si può citare il caso di Robert Dziekanski, l’uomo polacco che nel 2007 non conoscendo l’inglese, venne “taserato” all’aeroporto di Vancouver mentre attendeva di ricongiungersi con la madre.

85 Vedi Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al

commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

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CAPITOLO II

LA TORTURA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE:

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