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Organi e procedure di controllo: il Comitato contro la tortura (CAT)

LA TORTURA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: DIVIETO, PREVENZIONE E REPRESSIONE

4. La Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani e

4.1 Organi e procedure di controllo: il Comitato contro la tortura (CAT)

Per assicurare la piena ed effettiva attuazione dei suoi contenuti, l’Art. 17 della Convenzione instituisce un apposito organo i cui compiti attengono all’azione di monitoraggio in ordine all’applicazione del disposto pattizio ed al supporto agli Stati Parte contraenti affinché le misure in esso previste vengano effettivamente adottate.

Il Comitato contro la tortura -spesso indicato anche con l’acronimo CAT,

Committe Against Torture- è composto da dieci esperti di alta moralità che

136 Ibidem.

137 Per una maggiore conoscenza di tutti i contenuti della Convenzione, si rimanda ad una sua

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possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo personale e restano in carica per un periodo di quattro anni. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parte, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica138.

A differenza del Comitato per i diritti umani -istituito dal Patto per i diritti civili e politici- questo Comitato ha una competenza più ristretta e specifica, occupandosi solo del diritto a non essere sottoposti a tortura.

Il CAT possiede ampi poteri di esame e investigazione allo scopo di garantire la piena realizzazione dei fini della Convenzione: in particolare, esso ha competenza ad esaminare i rapporti prodotti dagli Stati membri e ad esso inviati, ogni quattro anni, per il tramite del Segretario generale ONU.

Gli Stati sono invitati a prendere parte alle sessioni del Comitato, a fornire ulteriori informazioni, nonché rispondere ai quesiti inoltrati dal Comitato al fine di ottenere utili chiarimenti circa il contenuto dei rapporti stessi.

Il CAT procede, quindi, alla elaborazione di commenti generali in merito ai rapporti, segnalando eventuali mancati adempimenti al disposto pattizio: questi commenti sono trasmessi allo Stato interessato e vengono inclusi nella relazione annuale sottoposta dal Comitato all’attenzione dell’Assemblea generale.

Le forti prerogative attribuite al Comitato hanno suscitato, in sede di lavori preparatori, un lungo dibattito terminato con il seguente compromesso finale: sì alla creazione di un Comitato ad hoc ma solo se si prevede per gli Stati la possibilità di porre veto a un’eventuale inchiesta del Comitato sul ricorso sistematico alla tortura139.

La vita del CAT si risolve essenzialmente in tre attività:

1. ai sensi dell’Art. 20, il CAT, qualora riceva informazioni attendibili in ordine alla fondatezza della commissione sistematica di atti di tortura nel territorio di uno Stato parte contraente, ha piena competenza per l’adozione di una procedura confidenziale, in collaborazione con le autorità governative interessate. Il Comitato invita lo Stato ad esaminare le informazioni raccolte e ad inviare, eventualmente, osservazioni.

138 Art. 17 Convenzione contro la tortura.

139 Art. 28 “Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione, o

vi aderirà, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformità all'articolo 20”.

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Qualora sia provata la sistematica violazione dei diritti umani mediante atti qualificabili come tortura, esso designa uno o più membri incaricati a svolgere un’indagine in merito alla segnalazione e li autorizza, qualora lo ritenga necessario, a compiere una visita nello Stato, il quale potrà a sua volta designare un suo rappresentante avente il compito di coadiuvare l’attività d’inchiesta. Infine, il Comitato trasmette al governo dello Stato le sue conclusioni -che hanno natura confidenziale- nelle quali sono indiciate le misure appropriate da adottarsi in relazione alle circostanze verificate. Solo dopo aver consultato lo Stato, il CAT potrà procedere all’elaborazione del resoconto annuale che è inviato all’Assemblea generale, e conosciuto, a questo punto, dall’intera comunità internazionale140.

2. L’Art. 21 prevede la procedura di ricorso in caso di controversi tra Stati. Le competenze attribuite al Comitato, in tale circostanza, sono subordinate ad una preventiva dichiarazione espressa delle parti in causa: ogni Stato parte alla Convenzione può dichiarare, in qualsiasi momento, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni mediante le quali una Parte contraente ritiene che un’altra Parte abbia violato obblighi convenzionali.

3. È prevista, inoltre, la facoltà di inoltrare comunicazioni al CAT anche da parte dei singoli individui che affermino essere vittime di una violazione, ai sensi dell’Art. 22.

Il 10 ottobre 1989, l’Italia accetta le condizioni di cui all’Art. 21 e 22, depositando le seguenti due dichiarazioni:

"Rispetto all'art. 21 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: il governo della Repubblica italiana dichiara, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 21, che riconosce la competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni in forza delle quali uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione". "Rispetto all'art. 22 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: il governo della Repubblica italiana dichiara, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 21, che riconosce la competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da o presentate a nome di un individuo sottoposto alla sua giurisdizione che lamentino di essere vittime di una violazione da parte di uno Stato Membro delle disposizioni della Convenzione".

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In risposta ad una relazione presentata dall’Italia nel 2007, il Comitato aveva espresso particolare preoccupazione per gli scontri nel 2001 a Napoli in occasione del Global Forum del Ocse e durante il G8 di Genova e in Val di Susa nel 2005141.

Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti misure efficaci per: A) inviare un messaggio chiaro e inequivocabile a tutti i livelli della gerarchia delle forze di polizia e al personale del carcere che la tortura, la violenza e il maltrattamento sono inaccettabili, anche attraverso l'introduzione di un codice di condotta per tutti i funzionari; B) certifica che coloro che denunciano gli attacchi da parte di funzionari della legge sono protetti dall'intimidazione e da eventuali rappresaglie per la realizzazione di tali relazioni; e (C) Assicurarsi che i funzionari dell'applicazione della legge utilizzino solo la forza quando è strettamente necessario e nella misura necessaria per l'esecuzione del loro dovere. Inoltre, lo Stato Parte dovrà riferire al Comitato sull'andamento dei procedimenti giudiziari e disciplinari relativi agli incidenti di cui sopra.

L’ultima visita del CAT in Italia si è svolta tra il 16 e il 22 settembre 2015142.

In accordo con quanto previsto dall’Art. 16 del Protocollo opzionale alla Convenzione, il rapporto è stato prima trasmesso in forma confidenziale nel febbraio del 2016 e solo nel settembre 2016 pubblicato ufficialmente.

Nel rapporto si legge che, il primo obiettivo della visita è quello di verificare il sistema di detenzione per immigrati. La relazione contiene le conclusioni e le raccomandazioni relative alla prevenzione della tortura e del maltrattamento delle persone prive della libertà nelle strutture di detenzione per immigrati.

Con la presente, la Sottocommissione coglie l’occasione per

[…] esprimere la sua grave preoccupazione che, nonostante i più di vent'anni di discussioni in Parlamento, il codice penale italiano non contiene ancora una disposizione specifica che penalizza il reato di tortura. La SPT è preoccupata per il fatto che questa situazione possa giustificare la tolleranza di atti vietati dalla Convenzione contro la tortura e può creare scappatoie effettive o potenziali per l'impunità.

Lo SPT esorta le autorità a raddoppiare gli sforzi per introdurre quanto prima il reato di tortura nel codice penale, in conformità agli obblighi internazionali di lunga data e in conformità agli articoli 1 e 4 della Convenzione contro la tortura. Inoltre, al fine di rafforzare la forza dissuasiva di tale reato specifico, occorre adottare le misure necessarie per garantire che il reato di tortura non sia mai soggetto a un statuto di limitazione143.

141 Consideration of reports submitted by States partier under Article 19 of the Convention.

Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Italy. -

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx - Data ultimo accesso: 14 luglio 2017.

142 Report on the visit made by the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to Italy.

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx - Data ultimo accesso: 14 luglio 2017.

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