LA TORTURA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: DIVIETO, PREVENZIONE E REPRESSIONE
1. Proteggere i diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Al termine dei due grandi conflitti mondiali, in un mondo radicalmente diverso da quello precedente, sconvolto com’era da stermini di indicibile gravità e, più in generale, da atti barbari di uomini su altri uomini, sembra rendersi obbligatoria per gli Stati la necessità di porre, alla base dei loro rapporti, principi etico- giuridici che siano universali, quali appunto i diritti dell’uomo che, pertanto, si impongono prepotentemente sul dibattito politico-giuridico internazionale. Il primo documento di portata generale in materia che ottiene un riconoscimento da parte di tutta la comunità internazionale è la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo86, la quale sarà fonte ispiratrice di successivi atti internazionali
ed organismi a garanzia dei diritti dell’uomo.
Durante la conferenza di San Francisco, svoltasi tra aprile e giugno del 1945 e nella quale viene approvata la Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite87, una proposta dell’allora presidente statunitense Truman preconizzava l’elaborazione di una Dichiarazione internazionale dei diritti:
86 F. Durante, M.F. Gennarelli, I diritti dell’uomo in Italia: l’applicazione della Dichiarazione
universale nell’ordinamento italiano, Vol. I., Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1998, pp. 8-9.
87Le Nazioni Unite non sono nate con la firma della Carta: in molti Paesi, essa doveva essere
approvata dai loro congressi o parlamenti. È stato pertanto previsto che la carta entrasse in vigore quando i governi della Cina, della Francia, della Gran Bretagna, dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti e la maggioranza degli stati firmatari l’avessero ratificata e depositato la notifica. Il 24 ottobre 1945 questa condizione è stata rispettata e sono nate le Nazioni Unite. Quattro anni di pianificazione e la speranza di molti anni si erano materializzati in
un'organizzazione internazionale destinata a porre fine alla guerra e promuovere la pace, la giustizia e la vita migliore per tutta l'umanità. http://www.un.org/en/sections/history-united- nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html - Data ultimo accesso: 10 luglio 2017.
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questo testo farà parte della vita internazionale esattamente come la nostra Dichiarazione dei diritti è parte integrante della nostra Costituzione88.
Nonostante la Dichiarazione, in definitiva, non venisse inserita nella Carta, l’intero testo rimase fortemente ispirato al rispetto dei diritti dell’uomo. Già nel preambolo, ad esempio, si legge come, tra gli intenti da realizzare, vi sia quello di “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole […]”; e, ancora, andando avanti nella lettura, si ritrovano numerosi riferimenti ai diritti dell’uomo sparsi in diverse disposizioni, primo fra tutti l’Art. 189 che li richiama tra gli scopi perseguiti
dall’Organizzazione90.
Fin dall’entrata in vigore della Carta, la dottrina si divise sulla questione, non secondaria, se le disposizioni sui diritti umani costituissero o meno obblighi giuridici a carico degli Stati; e ancora oggi la questione suscita dibattiti: secondo alcuni91, infatti, l’unico valore giuridico che potrebbe essere attribuito a tali disposizioni consiste nella possibilità da parte degli organi delle Nazioni Unite di promuovere il rispetto dei diritti umani attraverso raccomandazioni, risoluzioni o altri atti comunque sprovvisti di forza obbligatoria, senza interferire rispetto alle singole scelte operate dagli ordinamenti interni in tema di protezione dei diritti umani: le disposizioni che si riferiscono ai diritti umani avrebbero un valore esclusivamente programmatico, in quanto l’Art. 56 deve essere letto nel senso di un obbligo di cooperazione piuttosto che come obbligo formale di rispetto dei diritti umani92. Di avviso contrario è altra parte autorevole della dottrina93,
88 C. Zanghi, op. cit., p. 20.
89 “Gli scopi delle Nazioni Unite sono: 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella
soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.” Vedi anche gli Artt. 13, lett. b; 55, lett. c; 62, 2; 68; 76, lett. c.
90 L’ONU è entrata in funzione il 25 ottobre 1945 con la ratifica dell’approvazione della Carta,
l’Italia è entrata a far parte dell’ONU il 17 agosto 1957 e per favorire tale adesione è stato inserito nella Costituzione della Repubblica l’Art. 11 che, nella sua seconda parte, prevede limiti per la sovranità nazionale, in condizioni di parità con gli altri Stati, e che è stato poi utilizzato come base per il riconoscimento della soprannazionalità delle Comunità europee. – G.P. Orsello, Diritti umani e libertà fondamentali: incremento, evoluzione, universalità
nell’organizzazione internazionale e nell’ordinamento interno, Giuffrè Editore, Milano, 2005,
p. 82.
91 Hans Kelsen è stato uno dei rappresentanti di questo pensiero in quanto affermò che nel
preambolo, lo Statuto non impone un preciso rispetto dei diritti umani.
92 C. Zanghi, op. cit., p. 21.
93 Tra i quali figurano i futuri giudici della Corte Internazionale di Giustizia Lauterpacht e
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secondo la quale «la portata di queste disposizioni rivoluzionarie» non può essere ridotta a semplici dichiarazioni di principio in quanto ciò costituirebbe una banale generalizzazione: gli Stati membri avrebbero un “obbligo contrattuale” secondo lo Statuto a realizzare gli scopi da esso imposti, tra i quali figura anche il rispetto dei diritti umani94.
Ad ogni modo, guardare allo Statuto delle Nazioni Unite in maniera strettamente formalistica rischia di immobilizzare la dinamicità del testo come atto che promuove un programma di azione sul rispetto dei diritti umani, anche se solo in forma di principi.
La questione del valore giuridico da attribuire agli atti dell’Organizzazione si ripropose nel momento in cui cominciarono i lavori per l’elaborazione di una dichiarazione dei diritti che fosse universale. La Commissione preparatoria, costituitasi a seguito dell’entrata in vigore della Carta di San Francisco, raccomandava al Consiglio Economico e Sociale d’istituire un’apposita Commissione dei diritti dell’uomo incaricata di redigere una Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo. Così l’Assemblea generale, riunita a Parigi, dopo l’esame dei numerosi emendamenti presentati, la notte del 10 dicembre 1948, con la Risoluzione 217 (III), adottava la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo95 con quarantotto voti favorevoli, nessuno
contrario ed otto astensioni.
Da questo momento in poi, l’attività delle Nazioni Unite in difesa dei diritti dell’uomo sarà regolata da una serie di successive Risoluzioni volte a ribadire e specificare i medesimi principi ispiratori della Dichiarazione, il quale contenuto è stato più volte richiamato dall’Assemblea generale come base giuridica sulla quale fondare le violazioni compiute dagli Stati e le conseguenti azioni intraprese dall’ONU.
In una Risoluzione del 1966, l’Assemblea generale
94 C. Zanghi, op. cit., p. 21.
95 Il corpo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo è costituito da un Preambolo e
da 30 articoli che enunciano sia i diritti civili e politici della persona umana, sia i diritti di carattere economico e sociale fondamentali per i cittadini come per gli Stati.
Nel preambolo si legge che “L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”.
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“convinta che gravi violazioni di diritti e libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione, continuano ad essere commesse in taluni paesi” ha invitato gli Stati a “raddoppiare gli sforzi per favorire il rispetto totale dei diritti dell’uomo e per realizzare gli ideali enunciati nella Dichiarazione Universale”96.
Nonostante le diverse posizioni schieratesi sul valore giuridico della Dichiarazione, è indubbio che l’atto abbia assunto un’importanza tale da essere spesso invocato per accusare gli Stati di aver violato obblighi che si intendono essere stati assunti dagli stessi adottandola. La stessa Assemblea generale sfrutta le potenzialità di tale Dichiarazione, richiamandone il valore solenne a sostegno di numerose decisioni in materia di diritti dell’uomo adottate.
I dubbi sul carattere della Dichiarazione e sulla natura giuridica delle sue disposizioni manifestati al momento dell’elaborazione possono dirsi superati dalla costante e coerente prassi dell’ONU e questo perché da un lato, «la Dichiarazione sembra costituire un’interpretazione autorizzata dei principi sanciti dallo stesso Statuto ONU», dall’altro «essa rafforza gli obblighi derivanti dallo Statuto stesso con una indicazione più precisa»97.
Gli stessi Stati membri hanno, poi, contribuito a rafforzare questa prassi accettando, implicitamente o esplicitamente, la graduale estensione di poteri dell’Organizzazione in materia di diritti umani, la quale giustifica sempre più la sua azione di promozione sulla base del carattere obbligatorio della Dichiarazione.
Un ulteriore contributo significativo proviene dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di giustizia, l’organo giurisdizionale delle Nazioni Unite al quale la comunità internazionale ha affidato il compito di risolvere le proprie controversie e pronunciarsi su qualsiasi questione di diritto internazionale, contribuendo in maniera autorevole allo sviluppo dello stesso.
Estendere alla sfera internazionale il rispetto dei diritti umani, tradizionalmente disciplinato nel diritto interno, ha significato superare per il bene comune, il principio di sovranità dello Stato su questo terreno, rimettendo in discussione la stessa fisionomia dell’ordinamento internazionale98.
Secondo la Corte Internazionale, i principi generali sulla protezione dei diritti umani espressi nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale che si sono tradotti in diritto positivo mediante l’adozione di strumenti
96 Ris. 2144 (XXI) del 26 ottobre 1966. 97 C. Zanghi, op. cit., p.30.
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convenzionali, attraverso la pratica degli Stati e l’opinio juris, sono stati incorporati nel diritto internazionale generale, potendo essere estesi a tutta la comunità internazionale. Lo scopo e l’oggetto di questi trattati è la protezione dei diritti fondamentali delle persone umane, i quali esistono e sono vincolanti per loro stessa natura, indipendentemente dall’esistenza di norme giuridiche che li contengano.
La Corte ha affermato che i principi generali del diritto internazionale, comuni alle nazioni civili, includono il fondamento «ultra costituzionale» dei diritti umani come diritti innati e inalienabili della persona umana che derivano dalle teorie filosofiche e giuridiche dello
jus naturale e che sono stati tradotti in diritto positivo prima in ciascun ordinamento
costituzionale delle nazioni civili e poi nell’ordinamento internazionale attraverso lo Statuto delle Nazioni Unite99.
Il pensiero della Corte è quello di ritenere il carattere vincolante delle norme del diritto internazionale poste a tutela dei diritti fondamentali come norme che discendono dai principi generali di diritto e che sono state raccolte nella Carta delle Nazioni Unite trovando in essa la fonte suprema.
La protezione dei diritti umani esce così da una dimensione prettamente statuale e si inserisce in un contesto internazionale e ciò comporta una progressiva erosione del principio della sovranità statuale il quale non può più essere invocato come giustificazione da parte dello Stato nel momento in cui si verifica una violazione dei diritti umani alla luce dell’esistenza di un obbligo internazionale. Il riconoscimento di un obbligo internazionale erga omnes in capo agli Stati nel rispetto dei diritti umani configura, poi, una loro responsabilità nel caso di violazione degli stessi, almeno in caso di violazione dei diritti fondamentali della persona umana100.
La vera forza di questa Dichiarazione, dunque, risiede nei diritti umani fondamentali che essa enuncia.
Le norme che difendono i diritti umani acquistano nell’ordinamento un’efficacia rafforzata rispetto alle altre norme internazionali, ponendosi naturalmente al vertice della gerarchia normativa e possono essere ricomprese tra le norme imperative e inderogabili dell’ordinamento ovvero, secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, fra le norme di jus cogens101.
99 C. Zanghi, op. cit. p. 33.
100 I diritti umani, almeno quelli inerenti alla dignità della persona umana, sarebbero compresi
tra quelle “norme imperative di diritto internazionale generale, accettate e riconosciute dalla comunità internazionale nel suo insieme come norme alle quali nessuna deroga è permessa e che non possono essere modificate se non da nuove norme di diritto internazionale che abbiano lo stesso carattere” - C. Zanghi, op. cit., p. 35.
101 Ibidem. Le norme di jus cogens sono delle speciali regole consuetudinarie che custodiscono i
principi essenziali su cui si fonda l’ordinamento internazionale e tra le quali vengono
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La protezione internazionale dei diritti dell’uomo costituisce un argomento sempre attuale ed in continua evoluzione, che necessita di essere costantemente monitorata al fine di individuare il grado di progressione raggiunta nell’attuazione dei diritti umani negli ordinamenti interni. A quasi settant’anni dalla sua approvazione, tale Dichiarazione dimostra ancora oggi una spiccata e innovativa propensione nella tutela dei principi più sacri e profondi dell’ordinamento internazionale, che non possono in alcun modo essere messi in discussione.
La sua portata “rivoluzionaria” è frutto di un’impresa colossale: trovare un terreno comune su ciò che doveva rappresentare l’essenza del documento, in un momento storico in cui il mondo è diviso in blocchi, non è stato così semplice. Se si pensa che l’intero testo della Dichiarazione è stato composto in poco meno di due anni, emerge ancora più fortemente il valore dello stesso: affermare che tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, senza distinzione alcuna e hanno diritto alla vita e alla libertà, ma soprattutto, impegnarsi a che questi diritti siano effettivamente rispettati e protetti, è stato compito arduo. L’affermazione di questi diritti -che appartengono ad ogni uomo- è funzionale a proteggerli da situazioni o comportamenti che potrebbero ridurli, sopprimerli, degradare l’uomo ad oggetto, come fa ad esempio la schiavitù, che pertanto viene espressamente vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’Art. 4.
L’Art. 5 recita:
“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”.
Questa norma codifica per la prima volta il divieto di tortura o trattamenti e punizioni crudeli, inumane e degradanti a livello internazionale in quanto ciascuno di questi comportamenti viene considerato una grave violazione della dignità di ogni essere umano e lesivo della sua integrità fisica. Da ciò ne consegue che ogni violazione del rispetto del divieto di tortura da parte degli Stati configura una violazione del diritto internazionale, che non prevede deroghe o circostanze eccezionali atte a giustificarne il ricorso.
essenziali: il carattere imperativo ed obbligatorio erga omnes e il carattere della non derogabilità.
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Nonostante ciò, è ancora evidente come i Paesi aderenti alla Dichiarazione - pressoché tutti ormai- continuano a fare ricorso a pratiche o comportamenti che non rispettano, anzi violano, i diritti umani, come la tortura.
La Dichiarazione, così, appare ridimensionata ad una lettera di intenti.