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LA TORTURA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: DIVIETO, PREVENZIONE E REPRESSIONE

5. Brevi cenni al diritto penale internazionale e l’istituzione della Corte Penale Internazionale

5.4 Tortura e diritto penale internazionale

Il richiamo al diritto penale internazionale si è reso necessario in quanto il suo percorso evolutivo è stato influenzato dai principi e dagli istituti stessi del diritto internazionale dei diritti umani.

Il diritto penale internazionale qualifica come crimini comportamenti che costituiscono anche violazioni di norme sui diritti umani; norme sui diritti umani presiedono, inoltre, agli strumenti procedurali e di struttura ai quali è subordinata l’applicazione delle norme primarie di affermazione dei valori protetti dal diritto penale internazionale.

Le fattispecie, che dal diritto penale internazionale sono qualificate come crimini, sono quasi sempre figure rientranti nei divieti sanciti dalle norme dei diritti umani:

un classico esempio è dato proprio dalla fattispecie della tortura: gli elementi costitutivi della condotta materiale sanzionata sono pressoché speculari per il divieto e per il crimine. Sul piano internazionale, la fattispecie della tortura è allo stesso tempo qualificata come divieto dalle norme dei diritti umani che la proibiscono e come crimine dalle norme di diritto penale internazionale che la vietano e la sanzionano167.

Questa bivalenza tra il diritto penale internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani è confermata dal rapporto di reciproco richiamo e integrazione da parte della giurisprudenza degli organi di controllo dei diritti umani e quella dei tribunali penali internazionali.

Lo sviluppo in ambito internazionale sul tema della tortura fa perno sulle prassi giurisprudenziali volte da un lato a sanzionare la violazione del divieto di tortura come lesivo dei diritti fondamentali ed intangibili dell’individuo, e dall’altro a sanzionare la commissione del reato di tortura, come crimine contro l’umanità. Lo studio dell’evoluzione giurisprudenziale internazionale in tema di tortura deve seguire due profili diversi ma entrambi fondamentali:

quello attinente al divieto di tortura, rivolto agli Stati ed innervato da principi di diritto penale internazionale normativizzati in strumenti giuridici internazionalistici come convenzioni, consuetudini internazionali, ecc. e quello attinente al crimine di tortura, che si serve di elementi sostanziali e giurisdizionali tipicamente penalistici ed è volto a perseguire i cimini commessi da individui attraverso l’istituzione di tribunali penali internazionali168.

167 F. Trione, op. cit., p. 25. 168 F. Trione, op. cit., p. 26.

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Il diritto penale internazionale qualifica la tortura come crimine contro l’umanità, ossia come uno di quei crimini che si sostanzia in azioni criminali, consistenti in violenze e violazioni, capaci di suscitare una generale riprovazione perché percepite come perpetrate a danno dell’intera umanità.

Questi crimini, in quanto costituenti delle gross violation - ossia gravi violazioni dei diritti umani - vanno perseguiti erga omnes e necessitano di un accertamento in sede giudiziaria che ricostruisca la verità dei fatti, infliggendo le sanzioni corrispondenti ai colpevoli, senza limiti di tempo o di spazio: «questo assunto consuetudinario è andato traducendosi, nel corso degli anni, in una opinio iuris che è arrivata a ritenere tali crimini non prescrittibili né amnistiabili169».

In questo contesto, merita di essere menzionata la sentenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo sul caso Barrios Altos170, che ha dichiarato

prive di effetti le leggi di amnistia varate dallo stato del Perù a fronte di gravi violazioni dei diritti umani: questo decisione dimostra il grado di incidenza delle norme di diritto penale internazionale sugli ordinamenti giuridici nazionali. Nonostante il giudicato della Corte non sia in via diretta vincolante né per le corti dei tribunali nazionali, né per le altre corti internazionali, rappresenta un significativo precedente nel panorama della giurisprudenza internazionale in materia.

L’efferato massacro di Barrios Altos, accompagnato da molteplici atti di tortura, consumatosi il 3 novembre 1991 ad opera di una cellula dei servizi segreti peruviani (c.d. “grupo Colina”), aveva segnato gravemente la comunità locale. L’autorità giudiziaria peruviana, che aveva avviato un procedimento penale nei confronti dei membri della cellula, fu ostacolata e poi bloccata nel tentativo di accertamento dei fatti e di individuazione dei colpevoli dall’approvazione di due leggi di amnistia da parte del Parlamento, con conseguente archiviazione del processo giudiziario.

Il caso, sottoposto al giudizio della Corte, metteva in discussione la presunta violazione da parte dello stato del Perù di alcuni articoli della Convenzione americana in relazione non solo al massacro ma anche alla successiva attività compiuta dallo stato, volta ad assicurare l’impunità ai colpevoli.

169 F. Trione, op. cit., p. 20.

170 Corte Interamericana dei diritti dell’uomo, sentenza n. 75, 14 marzo 2001, caso Barrios

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Con questa sentenza, la Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto internazionale dei diritti dell’uomo qualunque atto di legge -disposizioni in materia di amnistia, prescrizione e esclusione di responsabilità- volte a

impedire le indagini e la punizione per i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come la tortura, le esecuzioni sommarie, illegali o arbitrarie e le sparizioni forzate, tutti questi vietati perché violano i diritti inderogabili riconosciuti dalla legge dei diritti umani internazionali171.

La Corte prosegue affermando che tali leggi hanno violato il diritto alla tutela giurisdizionale, nonché l’Art. 2 della Convenzione che prevede l’obbligo di adeguamento dell’ordinamento interno alla stessa.

Nelle motivazioni di diritto precedenti il dispositivo di condanna, la Corte ritiene “prive di effetti giuridici” le leggi statali che, pur emanate nel pieno rispetto delle norme costituzionali che regolano il procedimento di produzione normativa nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, “rappresentano un’inammissibile ostacolo al pieno esercizio del superiore ed intangibile diritto alla tutela giurisdizionale per ogni grave violazione dei diritti inviolabili della persona”172.

Il giudizio della Corte mostra in che misura il diritto penale internazionale aspiri ad introdurre il rispetto assoluto di alcuni principi - principi su cui si fonda il diritto internazionale dei diritti umani - all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali, anche a costo di travalicare i limiti della sovranità interna, ritenuti tradizionalmente inviolabili.

171 Sentenza Barrios Altos, par. 42, p. 15.

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CAPITOLO III

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