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Costi e benefici della società della rete nelle Ngn

Capitolo II – Gli interventi di politica industriale

4. Lo Stato a supporto dei privati

4.2. Costi e benefici della società della rete nelle Ngn

Nelle Ngn, la società della rete potrebbe consentire di distribuire fra gli operatori aderenti i rischi dell'onerosa operazione. La costituzione di un'impresa comune permetterebbe di effettuare investimenti di maggiore importanza rispetto a quanto realizzabile dai singoli operatori.

Sebbene l’art. 1, comma 2, della legge 69/2009 contempli espressamente la possibilità di avvalersi della finanza di progetto ai sensi del d.lgs. 163/2006, per la

206 G. Pasquini, Partenariato pubblico – privato e amministrazioni pubbliche, in A. Macchiati – G.

Napolitano (a cura di), È possibile realizzare le infrastrutture in Italia?, Bologna, 2009, 241. Pur in presenza di numerose invocazioni astratte, infatti, anche all’interno di documenti di programmazione economico – finanziaria, in concreto non sarebbero mai state poste le basi metodologiche per orientare la decisione di investimento verso l’utilizzo ottimale di risorse pubbliche (ibid.). Osterebbero, altresì, alla piena efficacia del modello partenariale le incertezze circa l’allocazione dei rischi, la lunghezza delle procedure di aggiudicazione, la scarsa accuratezza nella redazione dei contratti e la mancanza di meccanismi che assicurino la “bancabilità” dei progetti (C. Giorgiantonio – V. Giovanniello,

Infrastrutture e project financing in Italia: il ruolo (possibile) della regolamentazione, in Banca d’Italia – Questioni di Economia e Finanza 11/2009, n. 56, 10). Le A. evidenziano come, al contrario, il

modello abbia avuto ampia applicazione nel Regno Unito, grazie anche alla diffusione del ruolo centrale che il contratto ricopre in tale ordinamento (ibid. 13). Si avrebbero trend sostanzialmente crescenti nell’impiego del Ppp anche in Spagna e Francia (ibid. 15 ss.), mentre in Germania si riscontrerebbe una netta prevalenza degli appalti tradizionali (ibid., 19). A. Tonetti, La nuova disciplina per lo sviluppo

della banda larga, cit., 137, invoca una maggior attenzione per l’analisi di fattibilità, possibilmente

anche sulla scorta di apposite linee guida da emanare a cura dell’Unità tecnica di finanza di progetto istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

progettazione e la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga in aree sottoutilizzate, il partenariato assumerebbe forme diverse da quelle conosciute dalla vigente normativa. Lo Stato avrebbe, però, un importante ruolo da giocare nella scelta dello strumento, nella mediazione per il raggiungimento di un accordo negoziale e nella disciplina e parziale cofinanziamento della fattispecie consortile208.

I sostenitori di una società della rete sono numerosi, tanto fra le istituzioni209,

quanto – parrebbe – tra gli operatori di mercato210. Una soluzione consortile

potrebbe avere anche il conforto della Commissione, che si è già dichiarata favorevole tanto ad interventi pubblici sotto forma di partecipazione azionaria o di apporto di capitale in imprese private che realizzano progetti per la diffusione della banda larga211, quanto alla realizzazione di infrastrutture da parte delle autorità

pubbliche212.

Sotto l'angolo visuale del funzionamento del mercato, la formula potrebbe attenuare le discriminazioni e le asimmetrie informative esistenti tra il fornitore del servizio e gli altri operatori213, consentendo anche un maggior distacco del gestore della rete

rispetto all’operatore verticalmente integrato. Gli investimenti verrebbero, così, gestiti con maggiore autonomia rispetto alla separazione funzionale, e questo costituirebbe persino un “un elemento di garanzia” per gli Olo214.

Verrebbe, altresì, favorito il deconcentramento dei mercati. Analisi empiriche, infatti, hanno messo in luce come questi ultimi siano maggiormente concentrati in presenza di una diretta integrazione verticale fra il titolare della rete e un operatore

208 Secondo esponenti dell'organo di regolazione, tuttavia, “la questione del co-investimento, ossia del

consorzio o altro modello giuridico, non deve trovare una scatola formale già chiusa e preconfezionata da parte del regolatore” (Contributo di Nicola D'Angelo all’incontro Arel del 14 dicembre 2010 “Il

futuro della banda larga. Modelli di intervento pubblico e di competizione/collaborazione a confronto”, Roma 2011, 35).

209 In tal senso, il Governo (si v. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le

Comunicazioni, Piano Italia Digitale, 2010) e l'Agcom (Le nuove reti del sistema delle comunicazioni

elettroniche – Audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Corrado Calabrò, cit., 1080).

210 Gli operatori Fastweb S.p.a., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., già nel

maggio 2010, hanno annunciato il varo di un piano per cablare insieme 15 città italiane entro il quindici città italiane entro il 2016, investendo circa 2,5 miliardi di euro. Si v. G. Rusconi, Vodafone, Fastweb e

Wind: “Così costruiremo insieme la nuova rete a banda ultralarga”, disponibile su

http://www.ilsole24ore.com/. Per un primo commento, M. Bourreau – C. Cambini – S. Hoernig,

National Ftth Plan in France, Italy and Portugal, in Eui working papers –RSCAS 2010/51, 7.

211 Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, cit..

212 Commissione europea, La banda larga in Europa, cit., 8.

213 Si noti, tuttavia, che il problema delle asimmetrie informative, più che nel settore delle

comunicazioni elettroniche, viene avvertito nel settore dell’energia elettrica, in cui è particolarmente importante, per gli operatori, avere contezza dei flussi energetici (M. Mulder – V. Shestalova, Costs and

Benefits of Vertical Separation of the Energy Distribution Industry: the Dutch Case, in Competition and Regulation in Network Industries vol. 2, 1/2006, 209; M. Pollitt, The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission networks, in Energy Policy, 36(2), 2008, 704 ss.).

attivo nella prestazione dei servizi215. È stato, altresì, osservato come – quantomeno,

nei settori energetici – ad una diminuzione dell’integrazione verticale corrisponda un aumento degli investimenti finanziari216. Anche sotto tale ottica, pertanto, la

separazione della rete e il suo conferimento in un'impresa comune potrebbero incentivare gli investimenti217.

La società della rete, tuttavia, avrebbe anche alcune controindicazioni da correggere. Innanzi tutto, dovrebbe tenere conto dello sviluppo del mercato dei servizi, che è strettamente collegato allo sviluppo delle infrastrutture. In altri termini, occorre evitare di scindere due aspetti che, invece, dovrebbero andare di pari passo218.

Da un punto di vista concorrenziale, peraltro, la creazione di un veicolo societario imporrebbe di abbandonare la prospettiva di una concorrenza fra infrastrutture219.

In molte zone, però, insistere sulla creazione di più reti concorrenti potrebbe portare a non vederne completata nessuna.