Capitolo II – Gli interventi di politica industriale
5. Semplificazioni ed agevolazioni della costruzione delle reti
5.2. Il cablaggio orizzontale
5.2.1. Il contenimento degli oneri amministrativi e la
In sede di cablaggio orizzontale, il primo ostacolo è rappresentato dal titolo abilitativo e dalle condizioni per la posa della fibra. La realizzazione di infrastrutture, infatti, può richiedere il conseguimento di diverse autorizzazioni, a livello centrale e locale, nonché la soggezione ai regolamenti edilizi ed alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. Al fine di alleviare gli adempimenti, possono, da un lato, essere uniformati i titoli richiesti a livello locale; dall’altro lato, ridurre il numero delle varie autorizzazioni necessarie238.
La fornitura di reti di comunicazione elettronica è stata oggetto di tutela già a livello europeo. Poiché l'istituzione di barriere dirette o indirette a livello nazionale ostacolerebbe sul nascere un mercato concorrenziale, il secondo pacchetto di direttive ha inciso sensibilmente sull'abilitazione alla prestazione dei servizi di comunicazione elettronica, di fatto liberalizzandola. In attuazione della Direttiva 2002/77/Ce, infatti, il Codice delle comunicazioni elettroniche ha rimosso i diritti speciali ed esclusivi, subordinando l’installazione, la fornitura e la gestione di reti di comunicazione elettronica ad una semplice autorizzazione generale rilasciata previa presentazione di una segnalazione certificata d’inizio attività (art. 25)239. Vengono,
così, evitati tanto l'imposizione di requisiti discriminatori o non proporzionati, quanto alcuni rallentamenti procedurali240.
238 Come ricordato dall’Agcom, peraltro, se la rete è unica, anche “i relativi procedimenti autorizzatori
devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà ed uniformità per tutto il territorio nazionale [...]” (Regolamento scavi e condivisione, punto 25).
239 La liberalizzazione è stata attuata in parte tramite l’applicazione del principio del mutuo
riconoscimento, ed in parte tramite l’armonizzazione delle norme nazionali (C. Barnard, The
Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, New York, 2007, 560 ss.). In tali casi, viene applicata
la disciplina europea (S. Weatherill, Pre-emption, Harmonisation and the Distribution of Competence
to Regulate the Internal Market, in C. Barnard, J. Scott, The law of the Single European Market – Unpacking the Premises, Hart Publishing 2002, 58). Sul nuovo regime autorizzatorio, si v. A. Boso
Caretta, La disciplina del regime autorizzatorio. Le misure di armonizzazione, in F. Bassan (a cura di),
Diritto delle comunicazioni elettroniche, Milano 2010, 55 ss.; S. Cassese, La liberalizzazione delle
telecomunicazioni, in E Bonelli – S. Cassese (a cura di), La disciplina giuridica delle
telecomunicazioni, Milano 1999; A. Alì, Le autorizzazioni generali di reti e servizi di comunicazione elettronica, in G.F. Cartei – M. Clarich (a cura di), Il codice delle comunicazioni elettroniche, Milano
2004, 151 ss.; M. Clarich, Il nuovo sistema delle autorizzazioni per le reti e I servizi di comunicazione
elettronica, in G. Morbidelli – F. Donati (a cura di), Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?, Torino 2003, 137 ss..
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (“d.l. 112/2008”)241 ha introdotto misure
volte a incoraggiare i lavori di scavo. In considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi”, è stata introdotta una procedura speciale per la posa delle reti, ora subordinata alla semplice presentazione di una semplice dichiarazione d’inizio attività (“Dia”) e dei relativi progetti allo sportello unico dell’ente locale competente242.
Nel testo allora vigente nel 2008, l’operatore avrebbe potuto iniziare i lavori decorsi trenta giorni (art. 2)243; al termine dei lavori, il progettista o un tecnico abilitato
rilasciava un certificato di collaudo, da presentare allo sportello unico, per attestare la conformità dell’opera al progetto allegato alla Dia (art. 2, comma 12).
La legge 30 luglio 2010, n. 122 (“l. 122/2010”), ha ulteriormente snellito la procedura, prevedendo che il denunciante non presenti più una Dia, bensì una Scia, vale a dire una segnalazione certificata d’inizio attività, disponendo che la nuova disciplina sostituisce quella della dia in “ogni normativa statale e regionale”244.
L’operatore può, dunque, iniziare l’attività immediatamente, fermo restando il potere dell’amministrazione di inibirne la prosecuzione ed ordinare la remissione in pristino, agendo in autotutela245.
giuridicamente ad esistenza solamente con un atto amministrativo. Così, per il settore ferroviario, il d. lgs. 188/2003 prevede l’individuazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente (F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova 2008, 133).
241 Convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.
242 Con l’occasione, gli operatori sono tenuti ad dichiarare la conformità dei lavori alla disciplina vigente
e ad indicare le infrastrutture civili esistenti di cui intendano eventualmente avvalersi. In tale ottica, gli atti vengono trasmessi anche al gestore eventualmente interessato.
243 Qualora, tuttavia, l’immobile interessato dall’intervento sia gravato da un vincolo tutelato
dall’amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorreva dal rilascio del relativo atto di assenso. Se, invece, la tutela del vincolo compete ad un ente diverso dal Comune, viene convocata una conferenza di servizi. In tali casi, A. Tonetti, La nuova disciplina per lo sviluppo della banda larga, cit., 126-127, rileva la problematicità dell’indeterminatezza dei termini di conclusione dei procedimenti. A seguito della sostituzione della Dia con la Scia, sembra che l’attività non possa essere iniziata fino all’ottenimento dell’assenso.
244 A. Tonetti, La nuova disciplina per lo sviluppo della banda larga, cit., 123, tuttavia, dubita della
possibilità di applicare la novella del 2010 alla dia tlc, in quanto mancherebbero le condizioni previste dalla legge 241/1990. L’applicazione della normativa non sarebbe neanche auspicabile, nella misura in cui “la realizzazione di infrastrutture a banda larga presuppone attività giuridiche e materiali spesso non riconducibili esclusivamente all’interessato”.
245 Sulla Scia e sulla Dia, si v. B.G. Mattarella, La scia, ovvero dell’ostinazione legislatore pigro, in
Giorn. Dir. Amm. 12/2010, 1328 ss.; E. Giardino, La natura giuridica della Dia e la tutela del terzo, in Giorn. Dir. Amm. 12/2010, 1249 ss.; R. Giovagnoli, I silenzi della Pubblica amministrazione dopo la legge n. 80/2005, Milano 2000; F. Fonderico, Il nuovo tempo del procedimento, la d.i.a. ed il silenzio assenso, in Giorn. Dir. Amm. 10/2005, 1017 ss.; M. Macchia, La tutela del controinteressato tra denuncia e dichiarazione di inizio attività, in Giorn. Dir. Amm. 2/2006, 192 ss.; G. Mannucci, La necessità di una prospettiva obbligatoria per la tutela del terzo nel modello della Dia, in Giorn. Dir. Amm. 11/2009, 1079 ss.; G. Vesperini, La denuncia di inizio attività e il silenzio assenso, in Giorn. Dir.
La normativa applicabile, tuttavia, si rivela complessa, in quanto la disciplina della Scia si interseca con la disciplina della Dia edilizia (art. 23 del d.P.R. 380/2001) e con la disciplina generale (art. 19 della l. 241/1990), con il rischio di contraddire le finalità di semplificazione amministrativa246.