Capitolo III – L’intervento dello Stato regolatore e la tutela della
2. La regolazione asimmetrica delle Ngn
2.5. Misure per il contenimento dei prezzi
Oltre a regolare l'accesso alla rete ed ai servizi all'ingrosso, il Regolamento Ngan prevede, altresì, obblighi di contenimento delle tariffe ai sensi dell’art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il controllo dei prezzi e delle condizioni di accesso hanno grande rilevanza per l’obbligo di concedere l’accesso. Tariffe d'accesso elevate, infatti, potrebbero incentivare la realizzazione di reti autonome; viceversa, condizioni di accesso poco redditizie per il venditore potrebbero avere l’effetto opposto122.
Uno studio empirico condotto all’inizio degli Anni duemila ha confrontato l’andamento di costi ed investimenti nell’Unione europea e negli Stati Uniti. È stato osservato che, nell'Europea degli Anni Novanta, si è verificata una diminuzione tariffaria molto più accentuata che in America, probabilmente grazie alle strategie regolamentari. Al contempo, tuttavia, gli investimenti, sono risultati più contenuti123,
fino a crollare proprio quando l’espansione della domanda avrebbe, invece, richiesto il potenziamento delle reti. È stato sostenuto che tale evento sarebbe imputabile agli
120 In particolare, la Commissione ha già manifestato la sua preferenza per un accesso c.d. Wdm. Tale
tipologia, tuttavia, non risulta essere stata adottata negli Stati membri. Persino in Giappone, peraltro, dove sono nate e vengono sviluppate la soluzioni Wdm più avanzate, l’incumbent ha rifiutato di applicarle alla rete in fibra ottica, muovendo dal presupposto che la rete era già strutturata come Gpon.
121 Commissione europea, decisione sui casi IT/2011/1230 e IT/2011/1231, cit., 6-7.
122 E. Gallo – E. Pontarollo, Modelli alternativi di concorrenza nelle telecomunicazioni, cit., 524. 123 C. Cambini, Regole e incentivi nelle telecomunicazioni: il meccanismo di controllo tariffario e il suo
impatto sul mercato, in C. Cambini – T. Valletti (a cura di), I mercati della comunicazione nell’era digitale, Bologna 2002, 158. L’A. evidenzia, altresì, come il carattere continuativo del crollo degli
investimenti impedisca di imputarlo al sovrainvestimento in capitali a cui si è assistito presso gli
effetti negativi della politica di regolamentazione europea, fondata sul principio dell’Open network provision, con tariffazione eccessivamente orientata ai costi124.
Per quanto riguarda la tariffazione, con riferimento al mercato n. 4, il Regolamento Ngan prevede che i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, nonché quelli dei servizi di accesso al segmento di terminazione siano orientati al costo e fissati in base alla metodologia dei costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom up (artt. 9, comma 2, del Regolamento Ngan)125. Telecom
Italia può imporre una somma aggiuntiva, a titolo di premio per il rischio, solamente qualora abbia costruito la rete interamente da sola, senza fare ricorso a forme di coinvestimento126.
Con riferimento all’unbundling ed ad servizio end to end, come raccomandato dalla Commissione127, il prezzo del servizio viene orientato al costo. La tariffa dovuta al
124 C. Cambini, Regole e incentivi nelle telecomunicazioni, cit., 159. Sarebbe, pertanto, necessario
valutare l’impatto sugli investimenti del sistema di tariffazione adottato per stabilire il prezzo dell’interconnessione: il price cap, applicato negli Stati Uniti, tenderebbe ad incentivare gli investimenti (C. Ai – D. Sappington, The impact of State Incentive Regulation on the U.S.
Telecommunications Industry, University of Florida 2001, in Journal of Regulatory Economics
22.2/2002, 107), nonché l’innovazione nel mercato, tramite l’introduzione di nuovi servizi (J.E. Prieger, Telecommunications Regulation and New Services: a Case Study at the State Level, in
Journal of Regulatory Economics 20, 3/2001, 285 ss.). Orientati in tal senso sarebbero anche M. Cave
– S. Majumbar – H. Rood – T. Valletti – I. Vogelsang, The Relationship between Access Pricing
Regulation and Infrastructure Competition – Report to OPTA and DG Telecommunications and Post by Brunel University, 2001, i quali rilevano che tariffe di interconnessione elevate incentivano gli
investimenti.
125 Ove opportuno, inoltre, il prezzo dovrebbe essere calcolato secondo il c.d. retail minus, tenendo
conto, però, anche del rischio sostenuto dall’operatore Smp (Raccomandazione della Commissione, considerato 37). Si rileva che, nel valutare gli aiuti di Stato offerti dalla Provincia di Lucca, con riferimento invece alle condizioni economiche per l’accesso alle infrastrutture, configurato dalla Provincia come rivendita del servizio di connettività offerto a prezzi stabiliti sulla base del principio del
retail minus (valore del minus pari al 10%), l’Autorità ha osservato che il retail minus può essere un
riferimento adeguato fino a quando non sarà eventualmente adottato anche per i servizi Nga il principio dell’orientamento al costo. L’Autorità ha peraltro invitato la Provincia di Lucca a considerare un livello di minus più elevato di quello prospettato, in modo da garantire un’effettiva concorrenza sul mercato della fornitura dei servizi basati su reti Nga (procedimento innanzi alla Commissione europea N626/2009). Si v. il comunicato stampa della Provincia di Lucca del 18 novembre 2010, La banda
larga in fibra ottica raggiungerà oltre 1000 aziende dei distretti cartario e lapideo, disponibile su
http://www.provincia.lucca.it/provinciainforma_show.php?id=9659.
126 Fra i fattori per stimare il rischio, la Commissione ha menzionato anche (i) l’incertezza relativa alla
domanda al dettaglio e all’ingrosso; (ii) l’incertezza relativa ai costi di installazione, delle opere di ingegneria civile e di esecuzione gestionale; (iii) l’incertezza relativa ai progressi tecnologici; (iv) l’incertezza relativa alle dinamiche del mercato e all’evoluzione della situazione concorrenziale; (v) l’incertezza macroeconomica. Questi fattori possono variare nel tempo, in particolare a seguito dell’aumento progressivo della domanda soddisfatta al dettaglio e all’ingrosso. Il rischio dovrebbe essere riesaminato e il premio adeguato periodicamente (Raccomandazione della Commissione, Allegato I, punto 6).
127 In caso di richiesta di offerta di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, l’offerta dovrebbe
venire pubblicata tempestivamente, e venire predisposta entro sei mesi dalla richiesta (Raccomandazione della Commissione, punto 15). Attualmente, viene considerato maggiormente appropriato il criterio dei costi incrementali. Tali costi “si riferiscono alla richiesta e alla fornitura dell’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile o alla fibra, alle spese di funzionamento e di manutenzione dei sistemi IT e alle spese di funzionamento associate alla gestione del prodotto all’ingrosso” (Allegato I alla Raccomandazione della Commissione, punto 1). Osservano C. Leporelli –
titolare della rete è composta di un “contributo di realizzazione” e di un canone mensile (art. 23, comma 3). Tale strutturazione dovrebbe consentire agli operatori di pianificare adeguatamente gli investimenti, evitando loro di impegnarsi per un periodo eccessivamente lungo (a differenza di quanto è necessario per avere accesso ai servizi di accesso alla fibra spenta – solitamente, contratti decennali – o ai cavidotti – solitamente, contratti di quindici anni).
Anche i prezzi del servizio del bitstream (mercato n. 5), i prezzi dei servizi devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione laddove vi siano condizioni di competizione sostenibili. Negli altri casi, deve essere applicata la metodologia dei costi incrementali di tipo bottom up, ma con riconoscimento di un premio di rischio individuato dall'Agcom (art. 9, comma 3, del Regolamento Ngan). In secondo luogo, per prevenire la compressione del margine tra l’applicazione, da parte dell’operatore dominante, di tariffe troppo elevate all’ingrosso e/o troppo aggressive sul mercato a valle, con conseguente compressione dei margini di profitto realizzabili dagli operatori alternativi, sono stati introdotti alcuni principi per prevenire il c.d. margin squeeze128. La stessa Commissione aveva, infatti,
raccomandato alle autorità nazionali di stabilire in anticipo tanto il test applicato per valutare il comportamento dell’operatore Smp, quanto le misure correttive applicabili.
Se viene solitamente applicato il test dell’operatore altrettanto efficiente129, nei
mercati regolati con fissazione dei prezzi ex ante viene ritenuto maggiormente appropriato il test del concorrente ragionevolmente efficiente130.
P. Reverberi, Praticabilità dell’unbundling, cit., 138, che il canone di unbundling dovrebbe essere calcolato in base alla ripartizione dei costi della rete sulla totalità delle linee esistenti, includendovi tanto quelle attive quanto quelle non attive. In relazione a queste ultime, una frazione di tali costi è irrecuperabile in quanto riferita ad un eccesso di capacità disponibile e una frazione deve essere imputata unicamente all’incumbent, in quanto unico beneficiario di una parte della capacità di riserva disponibile. Dovrebbe, altresì essere effettuata una perequazione geografica, escludendo dal costo del
local loop le zone soggette a meccanismo di sostegno al servizio universale. Dovrebbero, infine essere
escluse dal calcolo dei costi le linee sottoutilizzate. In passato, si sono posti problemi anche con riferimento all’individuazione dei costi da imputare, poiché Telecom Italia ha adottato strategie volte a trasformare costi storici in costi correnti. Alcune centrali, infatti, sono state vendute a società immobiliari, che le hanno poi affittate all’incumbent. I costi sostenuti dagli altri operatori hanno, così, inglobato anche parte delle spese per l’affitto delle centrali, comprendendo rendite immobiliari che non sarebbero emerse se le centrali fossero rimaste di proprietà dell’incumbent (C. Leporelli – P. Reverberi,
Praticabilità dell’unbundling, cit., 137).
128 Tale fattispecie si verifica quando la combinazione dei prezzi praticati all’ingrosso e di quelli praticati
sul mercato a valle preclude agli altri operatori la possibilità di entrare sul mercato, a causa dell’impossibilità di conseguire un profitto adeguato (I. Van Bael – J.-F. Bellis, Il Diritto Comunitario
della Concorrenza, Torino 2009, 632 ss.).
129 Così nel caso Tpg, sentenza 10 aprile 2008, Causa T-271/03, Deutsche Telekom AG c. Commissione,
Racc. II-477, nonché, precedentemente, l’Agcm, provvedimento 16 novembre 2004, n. 13752, caso A351, Comportamenti abusivi di Telecom Italia.
Il primo test richiede di verificare se il comportamento dell’operatore dominante sul mercato a valle, combinato con il prezzo praticato all’ingrosso praticato ai suoi concorrenti sul mercato a monte, possa essere redditizio; il secondo valuta il margine tra il prezzo praticato a monte e quello praticato a valle e vi è abuso qualora tale margine sia insufficiente per consentire a un operatore ragionevolmente efficiente di ottenere un profitto normale sul mercato a valle131.
Rimangono, tuttavia, da definire i criteri e i parametri per riconoscere un Olo “ragionevolmente efficiente”132. Al riguardo, l’art. 32 della bozza di Regolamento
Ngan dispone che tutte le offerte al dettaglio di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra siano replicabili da parte di un “operatore efficiente”. In difetto di evidenze applicative, però, non è ancora possibile stabilire se tale criterio sia o meno conforme a quanto richiesto dalla Commissione.