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La compensazione di un servizio d’interesse economico

Capitolo II – Gli interventi di politica industriale

3. Lo Stato come finanziatore

3.2. Il quadro regolamentare europeo

3.2.3. La compensazione di un servizio d’interesse economico

compensazione di un servizio d’interesse economico generale. I contorni dell’esenzione sono stati definiti compiutamente dalla sentenza Altmark, che ha rielaborato la nozione di ciò che costituisce o non costituisce un aiuto di Stato150.

Come noto, in tale circostanza, i giudici hanno affermato che non costituisce aiuto di Stato l’erogazione di denaro in favore di un’impresa incaricata di un servizio economico d’interesse generale, purché siano rispettate le seguenti condizioni: (i) l’impresa abbia ricevuto un atto d’investitura di un’autorità pubblica per il servizio prestato, che conferisca la missione all’operatore privato; (ii) i contenuti del servizio da prestare siano stati definiti preventivamente, sulla base di criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori; (iii) la compensazione sia orientata ai costi; (iv) ove l’incarico non sia stato conferito a seguito di gara, la compensazione non deve eccedere quanto sarebbe necessario per un’impresa media, ben gestita e ben equipaggiata.

Applicando i “criteri Altmark”, nel 2009 è stato approvato un finanziamento pubblico francese di 59 milioni di euro per il cablaggio con fibra ottica dell’intero dipartimento di Hauts-de-Seine, dove è presente il quartiere d’affari La Défense151. Il

piano prevedeva l’affidamento dell’installazione della fibra spenta ad un’impresa selezionata con procedura ad evidenza pubblica. L’aggiudicatario avrebbe potuto finanziare la realizzazione della rete vendendo poi l’accesso all’ingrosso alla fibra spenta per venticinque anni152. Così, l’aggiudicatario dell’appalto non avrebbe potuto

fornire servizi commerciali, ma solamente servizi di accesso all’ingrosso, il cui prezzo avrebbe dovuto essere lo stesso per l’intero Dipartimento.

In tale circostanza, la realizzazione delle reti a banda ultralarga è stata considerata alla stregua di un servizio d’interesse economico generale, finalizzato alla copertura

150 Cgce, sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH, Racc. I-7747.

151 Commissione europea, decisione 30 settembre 2009, procedimento N 331/2008, Francia,

Compensation de charges pour une Délégation de Service Public (DSP) pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le Département des Hauts-de-Seine, C(2009) 7426 def. Avverso tale decisione, tuttavia, è pendente ricorso innanzi al Tpg

(causa T-79/10, COLT Télécommunications France c. Commissione).

152 Sulla decisione della Commissione, V. Bonfitto, Gli aiuti di Stato alle reti di prossima generazione a

universale del Dipartimento, con rispetto del principio di neutralità tecnologica e perequazione tariffaria.

Dopo una lunga valutazione – in un procedimento durato più di un anno – la Commissione ha giudicato applicabile la giurisprudenza Altmark, dichiarando che la misura francese non costituiva aiuto di Stato, purché venisse rispettata la neutralità tecnologica della rete e gli aiuti non eccedessero quanto necessario per realizzare la rete nelle aree a fallimento di mercato153.

In tale circostanza, è stato confermato che la definizione della nozione e della portata dei servizi di interesse economico generale (“Sieg”) è rimessa alle Autorità nazionali, che potranno determinare i servizi che ne fanno parte. È interessante notare come, nel caso di specie, la nozione di Sieg sia stata interpretata per garantire la copertura integrale del Dipartimento di Hauts-de-Seine a banda ultralarga154.

Successivamente ad Altmark, la commissione ha adottato delle Linee guida, che chiariscono le condizioni di legittimità degli aiuti pubblici per la banda larga e ultralarga. Per quanto concerne la banda larga, viene riconosciuta l’ampia libertà degli Stati membri nel definire cosa costituisca un “Sieg” ai sensi dell’art. 106 Tfue. Nel caso della realizzazione delle reti, tuttavia, potrebbe rientrare fra i Sieg solamente la realizzazione delle reti nelle aree in cui il mercato non possa garantire un’adeguata copertura o notevoli progressi entro i tre anni successivi155.

L’investitura del servizio dovrebbe essere universale e obbligatoria. Universale, nel senso che dovrebbero essere connessi tutti gli utenti di una determinata area; obbligatoria, nel senso che non potrebbe essere rifiutato l’accesso al servizio a coloro che lo richiedono. Le infrastrutture realizzate dall’operatore investito della missione dovrebbero, altresì, essere passive, aperte a tutti e tecnologicamente neutre156.

La Commissione coglie, così, l’occasione per subordinare la legittimità del finanziamento all’adozione di misure pro competitive da parte degli Stati membri: il

153 L. Papadias – F. Chirico – N. Gaàl, The new State Aid Broadband Guidelines, cit., 20.

154 Alcuni operatori, tuttavia, hanno manifestato perplessità in relazione al piano di realizzare la rete in

due fasi, cominciando, però, dal cablaggio delle aree ad alta densità abitativa (V. Bonfitto, Gli aiuti di

Stato alle reti di prossima generazione a banda ultra-larga, cit., 844).

155 L'art. 30 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, tuttavia, dispone che sono considerate Sieg le infrastrutture

ricomprese nel progetto strategico approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

156 L. Papadias – F. Chirico – N. Gaàl, The new State Aid Broadband Guidelines, cit., 20. La

Commissione auspica inoltre l’aumento dell’accesso ai contenuti online, proponendo di semplificare le procedure di liberatoria e gestione, anche collettiva, dei diritti di autore, e di incrementare la fiducia nel digitale, riesaminando il quadro normativo sulla protezione dei dati e sulla tutela dei consumatori. Sarebbe, altresì, necessario potenziare gli investimenti in ricerca e sviluppo e incentivare l’innovazione e dell’alfabetizzazione informatica (Commissione europea, Un’agenda digitale europea, COM(2010) 245 def/2).

destinatario degli aiuti è tenuto a dare accesso all’ingrosso a chiunque ne faccia richiesta, e questo indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dal titolare della rete.

Nelle aree sovvenzionate, peraltro, se è vero che la finalità degli aiuti è l’instaurazione di un mercato competitivo, i prezzi non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelli applicati nelle altre aree157. Al fine di evitare ogni forma di

discriminazione fra operatori nell'accesso alla rete, l’attività del titolare della rete potrebbe venire limitata alla sola prestazione di servizi all’ingrosso, precludendogli l’ingresso sui mercati al dettaglio.

Anche in questi casi, rileva la natura delle aree a cui ineriscono i fondi. Qualora, infatti, l’installazione di infrastrutture avvenga in aree redditizie, la compensazione deve coprire unicamente i costi di realizzazione nelle aree non redditizie158. Il

destinatario della compensazione dovrebbe, peraltro, essere individuato tramite una procedura competitiva, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa159.