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Luci ed ombre nella semplificazione amministrativa

Capitolo II – Gli interventi di politica industriale

5. Semplificazioni ed agevolazioni della costruzione delle reti

5.4. Luci ed ombre nella semplificazione amministrativa

Nell’ordinamento italiano, sono state introdotte diverse misure di semplificazione, ma diversi aspetti possono essere ulteriormente migliorati.

In primo luogo, l'ordinamento giuridico presenta una scarsa conoscibilità del dettato normativo (in particolare, delle disposizioni di rango regolamentare). Parte della scienza giuridica ha, del resto, criticato l'oscurità di certe formulazioni, come i riferimenti alla “legislazione vigente”281.

In secondo luogo, sono problematiche alcune difformità applicative a livello locale, tanto da rendere auspicabile un procedimento semplificato unico su tutto il territorio nazionale282. Potrebbe, altresì, essere utile un potenziamento del principio

del one-stop-shop, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell’Unione. Colpisce, in particolare, un istituto presente nel Regno Unito, dove vengono conferiti forti poteri di coordinamento al regolatore nazionale delle comunicazioni elettroniche, l’Office for Communications (“Ofcom”), per un’efficace applicazione del principio del one-stop-shop. L’Ofcom, infatti, è titolare del potere di concedere i c.d. code powers283, vale a dire speciali titoli abilitativi che esonerano gli operatori dal

conseguimento di un’autorizzazione per lavori stradali e per determinati lavori urbanistici284. Tuttavia, sebbene i code powers sembrino uno strumento utile, nella

prassi la loro diffusione è limitata. È possibile che proprio valutazioni circa la limitatezza del loro impatto abbiano consentito d’introdurre nell’ordinamento britannico uno strumento che, in un certo modo, consente all’autorità centrale di derogare alla disciplina locale.

Tale istituto, potenzialmente di grande efficacia semplificatrice, potrebbe essere utile nell’ordinamento italiano. Un’esenzione dai regimi locali, e l’accentramento delle competenze in capo all’Agcom potrebbe rivelarsi utile anche al fine di raccogliere dati per migliorare la condivisione di cui all’art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il rilascio del titolo abilitativo centrale, infatti, verrebbe condizionato alla comunicazione di dati circa l’ubicazione esatta e le caratteristiche

281 A. Tonetti, La disciplina italiana di rango primario, in Programma Isbul, W.P. 3.1. – Semplificazione

amministrativa, Roma 2010, 49.

282 Agcom, Segnalazione al Governo in tema di liberalizzazione e crescita: Un'agenda digitale per

l'Italia, 12 gennaio 2012, 11.

283 L’Ofcom è titolare del potere di conferire i code powers ai sensi dell’art. 106 del Communications Act

(“CA”).

284 Si veda, in argomento, Oecd – Working Party on Communication Infrastructures and Services

dell’infrastruttura che l’operatore intende installare, in modo da consentire ad Agcom di realizzare una sorta di catasto delle infrastrutture in corso di costruzione. Permangono, tuttavia, gravi dubbi sulla possibilità di trapiantare l’istituto inglese. In particolare, potrebbero sorgere problemi di compatibilità costituzionale. Da un lato, infatti, è vero che, in passato, la Corte costituzionale ha sottolineato l’importanza ed il valore costituzionale della semplificazione amministrativa. Nel 2003, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della Dia di cui all’art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, approvando la legittimità finalità di evitare “che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia […] risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure”285.

Due anni dopo, la Consulta ha confermato l'importanza dei principi di semplificazione amministrativa e celerità, ritenuti “espressivi […] di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria”. Anche alla luce del principio di semplificazione del sistema amministrativo, la Corte ha dichiarato infondate le censure di costituzionalità mosse da alcune Regioni in relazione agli artt. 86-95 del d.lgs. 259/2003286.

Attualmente, tuttavia, sebbene un istituto sul modello dei code powers parrebbe astrattamente molto utile, esso rischierebbe di rivelarsi invasivo delle competenze amministrative degli enti locali. L’introduzione di un meccanismo autorizzatorio a livello centrale parrebbe giustificabile unicamente in presenza di eccessivi, irragionevoli e perduranti difficoltà amministrative a livello locale287.

285 Corte Costituzionale, sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, par. 11.2.

286 Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2005, n. 336, par. 12.1. Sulla sentenza 336/2005, si v., ex

multis, A. Battaglia, Reductio ad unitatem: e la Corte riconosce il principio di unitarietà della rete di

telecomunicazione, in Giorn. Dir. Amm. 2/2006, 168 ss., K. Marcantonio, Giocare al diritto: la sentenza della Corte costituzionale n. 336, in Giorn. Dir. Amm. 2/2006, 171 ss.; R. Chieppa, La (possibile) rilevanza costituzionale della semplificazione dell’azione amministrativa, in Giorn. Dir. Amm. 3/2009, 257 ss.; G. Manfredi, L’interpretazione adeguatrice del Codice delle comunicazioni elettroniche, in Urb. e app. 11/2005, 1407 ss..

287 Sull’applicazione dei code powers, gli argomenti sono stati ripresi da quanto già segnalato in da B.

Brancoli Busdraghi, Gli strumenti e le strategie di semplificazione in prospettiva comparata – Il

Regno Unito, in Programma Isbul, W.P. 3.1. – Semplificazione amministrativa, Roma 2010, nota 298,

128. Si segnalano, altresì, alcuni meccanismi di esenzione generale vengono adottati a livello statale negli Stati niti. Ai sensi degli artt. 102.3 e 108 del Construction Code della Virginia, infatti, sono esenti dalla disciplina urbanistica tanto il posizionamento delle reti, quanto la costruzione degli armadi. In vista di semplificare gli oneri burocratici posti in capo agli operatori, inoltre, alcuni enti federali – fra cui la Federal Communications Commission e la National Telecommunications Authority – si sono dotati di un meccanismo informatizzato di ricezione delle istanze. Per altro verso, tuttavia, la costruzione della rete in fibra ottica negli Stati Uniti richiede ancora l’acquisizione di numerose autorizzazioni, secondo le modalità stabilite dalle autorità di volta in volta competenti. Al fine di snellire il processo, è stata introdotta una sorta di “conferenza di servizi”, in cui gli enti coinvolti possono consultarsi sotto il coordinamento dell’amministrazione principale, la c.d. leading agency. Tale meccanismo ha comunque un’efficacia limitata, poiché gli operatori sono comunque tenuti a

presentare un’istanza presso ogni agenzia federale interessata e ad attendere l’esito dei singoli procedimenti.

Capitolo III – L’intervento dello Stato regolatore e la tutela