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Capitolo III – L’intervento dello Stato regolatore e la tutela della

2. La regolazione asimmetrica delle Ngn

2.3. Il bitstream

Gli obblighi di separazione, trasparenza e non discriminazione sono strumentali all'applicazione degli obblighi di dare accesso ai concorrenti. In tal senso, la regolazione delle reti in fibra ottica ripropone, innanzi tutto, l'imposizione della misura di accesso del bitstream, propria della regolazione della rete in rame.

Il bitstream consiste nella fornitura di capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider, che fornisce il servizio all’utente finale88. Tale formula d'accesso dovrebbe promuovere la

fornitura di servizi banda larga, moltiplicando le alternative per il mercato al dettaglio. Per altro verso, però, sussiste il rischio di creare una dipendenza degli Olo dalle scelte tecnologiche dell’incumbent89.

L’art. 4 della delibera dell’Agcom 16 dicembre 2009, n. 731/09/CONS (“delibera n. 731/09/CONS”), prevede che l’operatore Smp sia obbligato a fornire servizi in bitstream, tanto su rame quanto su fibra, seppure “limitatamente limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi”90.

88 Art. 1, comma 1, lett. v) delibera n. 731/09/CONS. Il bitstream asimmetrico su linea condivisa

prevede l’utilizzo della porzione inferiore dello spettro della coppia in rame anche del servizio telefonico su tecnologia PSTN (POTS/ISDN). Il bitstream su linea dedicata (naked bitstream) viene fornito su una linea fisica sulla quale il cliente finale non usufruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore della coppia in rame, del servizio telefonico su tecnologia PSTN. L’operatore che presta il servizio di connettività all’utente finale è meramente virtuale, in quanto non è titolare di reti proprie, né gestisce alcuna infrastruttura, ma si limita a transitare sulle reti dell’incumbent, avvalendosi dei suoi servizi all’ingrosso.

89 E. Gallo – E. Pontarollo, Modelli alternativi di concorrenza nelle telecomunicazioni, cit., 526. 90 Nei mercati dell’accesso italiani, la regolamentazione asimmetrica è stata (ed è tuttora) applicata a

Telecom Italia, dominante sui mercati dei servizi d’accesso (F. de Brabant – P.M. Manacorda – G. Vannucchi, Le telecomunicazioni: concorrenza, sviluppo, cit., 337). Ai sensi dell’art. 3 della delibera Agcom n. 731/09/CONS, “Telecom Italia è soggetta all’obbligo di fornire accesso e di garantire l’uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica. In particolare Telecom Italia deve fornire agli operatori alternativi i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso, indipendentemente dalla finalità d’uso dell’operatore richiedente. 2. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di garantire l’accesso alle proprie infrastrutture di posa agli operatori alternativi, al fine di consentire loro l’installazione di cavi per la realizzazione di proprie reti di accesso alla clientela finale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Telecom Italia deve altresì offrire l’accesso alla propria fibra spenta. 3. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di fornitura dei servizi accessori di colocazione, prolungamento dell’accesso con portante in fibra e canale numerico, quest’ultimo unicamente in caso di indisponibilità dei servizi di accesso disaggregato”. Il mercato del bitstream, peraltro, ha dimensione nazionale, non sussistendo ragioni per segmentarlo ulteriormente (Allegato B alla delibera Agcom 16 febbraio 2005, n. 117/05/CONS, punti 74-81). Per la descrizione dei mercati rilevanti, si v., altresì, L. Saltari, Accesso e

La Raccomandazione della Commissione ha confermato l’obbligo di concedere l’accesso bitstream su fibra. Prima di lanciare un’offerta al dettaglio, peraltro, l’incumbent è tenuto ad aggiornare la propria offerta all’ingrosso, al fine di consentire ai suoi concorrenti di replicarla91. L’imposizione di obblighi di accesso,

tuttavia, deriva dall’assenza di una concorrenza effettiva: qualora in una determinata zona gli operatori possano avere un accesso disaggregato effettivo alle reti dell’operatore Smp, beneficiando, altresì, di una concorrenza sul mercato a valle, potrebbe essere soppresso l’obbligo di dare accesso bitstream92.

Nel Regolamento Ngan, l’Agcom conferma l’obbligo di fornire il servizio bitstream sulla fibra e i servizi accessori, a livello di area di raccolta e di macroarea di raccolta. A livello di centrale locale, inoltre, viene imposta la prestazione di un servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. Virtual Unbundled Local Access – Vula), per accompagnare la transizione e costituire un’alternativa all’unbundling fisico (art. 5 del Regolamento Ngan)93. Non viene, però, prevista una sunset clause, per passare

dal bitstream all’unbundling: ogni valutazione in merito viene rinviata al momento dell’analisi dei mercati dell’accesso all’ingrosso94. Si prevede solamente il

monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso su rete in fibra (art. 33).

La piena applicazione del ladder of investments, tuttavia, si fonda su un sistema di incentivi agli operatori concorrenti per realizzare una propria rete. L'assenza di un termine certo di durata dell'accesso bitstream potrebbe avere l'effetto di penalizzare la corretta pianificazione degli investimenti e le valutazioni di convenienza da parte non solo degli Olo, ma anche dell'incumbent. In aggiunta, il differimento della sunset clause potrebbe far aumentare aumentare le pressioni sul regolatore ed il rischio di cattura95. La rapida approvazione di un pacchetto regolatorio completo ed

autosufficiente, peraltro, potrebbe apportare benefici alla certezza del diritto.

91 Raccomandazione della Commissione, punti 35-36. La tempistica dell’offerta di accesso dovrebbe

consentire ai concorrenti di pianificare le proprie scelte. Anche in tale ambito, i prezzi devono poi riflettere i costi effettivamente sostenuti dall’operatore Smp, tenendo nel debito conto il livello di rischio dell’investimento.

92 Raccomandazione della Commissione, punto 37.

93 Il Vula consiste nella fornitura dell’accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di

un apparato attivo con interfaccia di consegna Ethernet. L’accesso deve avvenire avviene al livello di centrale locale, senza includere componenti di backhaul. La fornitura è indipendente dal servizio fornito e deve garantire sufficiente libertà di scelta della CPE (Customer Premises Equipment). La consegna all’operatore alternativo del flusso trasmissivo Ethernet è avviene in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (un-contended connection) ed il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell’operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

94 Regolamento Ngan, punto D8.15.

Nei prossimi mesi, l’Agcom avvierà un’indagine dei mercati maggiormente approfondita, che dovrebbe metterne in luce la struttura, in vista di un’eventuale limitazione degli obblighi di bitstream. Anche in tale caso, però, si assiste ad un'inversione dei fattori: invece di regolare sulla base di un'analisi dei mercati, vengono poste le regole prima di verificare l'esistenza dei presupposti per la loro efficacia.

Si rileva che altri regolatori europei hanno limitato il bitstream. In Spagna, Telefónica è obbligata a fornire servizi bitstream solamente per velocità inferiori ai 30 Mbit/s96. La posizione spagnola considerava le differenze delle reti in fibra ottica

rispetto a quelle tradizionali: a definire un mercato non è tanto il mezzo con il quale viene accordato l'accesso all'ingrosso, quanto piuttosto la velocità di quest'ultimo. Su tali basi, l'accesso in bitstream è stato inziailmente imposto solamente per i servizi a banda larga, e non per quelli a banda ultralarga. Successivamente, tuttavia, la Commissione europea ha invitato la Cmt a valutare nuovamente l’opportunità di imporre rimedi anche per velocità superiori ai 30 Mbit/s97.