• Non ci sono risultati.

La creazione di un ordinamento incentivante

Capitolo II – Gli interventi di politica industriale

5. Semplificazioni ed agevolazioni della costruzione delle reti

5.1. La creazione di un ordinamento incentivante

Prima ancora di intervenire attivamente, lo Stato dovrebbe astenersi dal porre ostacoli superflui all’iniziativa privata. Anche un numero eccessivo di regole potrebbe, infatti, intralciare la realizzazione di una rete, poiché ai costi economici verrebbero ad aggiungersi consistenti oneri burocratici, per via della varietà di permessi, autorizzazioni, abilitazioni e documenti di vario genere che potrebbero essere richiesti dalle amministrazioni, tanto nazionali, quanto locali233.

Un’indigestione regolamentare finirebbe, così, per proteggere “vecchie posizioni di rendita e interessi costituiti”234, di fatto ostacolando l’iniziativa imprenditoriale.

petrolifere hanno adottato delle linee guida, che impongono di far sottoscrivere ai dipendenti della joint

venture accordi di riservatezza e di delegare rappresentanti che abbiano certi requisiti.

Tale modello potrebbe ispirare anche la gestione di altre tipologie di reti, come le Ngn. La costruzione e la gestione della rete potrebbero essere affidate ad un’impresa comune, che diverrebbe anche l’unica titolare dell’accesso. L’intera capacità già detenuta dagli operatori partecipanti alla joint venture verrebbe conferita nell’entità comune, accordando ai quote di partecipazione in quest'ultima. Anche l'incumbent cederebbe le sue infrastrutture passive, ricevendo in cambio quote della società della rete. Gli eventuali nuovi entranti potrebbero avere accesso alle infrastrutture versando un canone direttamente all’impresa comune, poi incaricata di distribuire tale “rendita” ai partecipanti. L'eventuale rifiuto d'accesso potrebbe costituire di posizione dominante, da accertare ex post, alleviando la necessità di una regolazione ex ante. La joint venture potrebbe, inoltre, venire costituita come società cooperativa, al fine di lasciarne aperto il capitale sociale. Verrebbe, così, consentito l’ingresso anche a nuovi operatori, che si troverebbero, pertanto, titolari di quote dell’impresa comune. Un secondo modo di dare l’accesso alla rete ai nuovi entranti potrebbe consistere nell’acquisto obbligatorio di quote dell’impresa comune da parte di chi subentra, in modo da rimborsare parte degli investimenti già sostenuti dagli altri operatori al momento della costruzione delle reti. In questo modo, nessun operatore potrebbe avvantaggiarsi degli investimenti effettuati dai suoi concorrenti senza assumerne costi e rischi.

Il sistema potrebbe, altresì, costituire un utile strumento per ridurre il digital divide, facendo leva sul meccanismo delle sovvenzioni incrociate. Potrebbero essere realizzate tante joint venture in funzione delle aree geografiche interessate. In questo modo, l’onere complessivo della costruzione della rete per gli operatori varierebbe in funzione del numero di imprese comuni, che potrebbero anche avere assetti proprietari diversi. Ai soggetti attive nelle aree ad alta redditività, potrebbe venire imposto di cablare anche aree a fallimento di mercato, beneficiando di sovvenzioni incrociate.

233 Si rileva in Oecd – Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy, Public

Rights of Way for Fibre Deployment to the Home, 4 aprile 2008, che “in addition to the actual costs of

civil engineering works and in-house wiring, the costs of deploying fibre to the home can also increase as a result of administrative or legal barriers in obtaining authorisation to obtain permission to use public rights-of-way”. Il medesimo rapporto evidenzia l’importanza di costruire un quadro normativo certo e di definire procedure standardizzate per l’ottenimento dei diritti di passaggio.

234 C. De Vincenti, Mercato e interesse pubblico nei servizi di pubblica utilità, in C. De Vincenti – A.

Devono, pertanto, essere predisposte misure di semplificazione normativa235 e

limitati gli adempimenti burocratici236.

La necessità di semplificare viene evidenziata da diversi testi normativi. Si pensi all’art. 11 della Direttiva Quadro, dove si dispone che l’autorità competente per i diritti di passaggio esamini le domande “in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi” e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta237. Analogamente, ai sensi

dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 259/2003, la disciplina delle comunicazioni elettroniche deve tendere a “promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi”, anche in vista “dello sviluppo, in regime di concorrenza, delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale”.

Gli oneri burocratici non sono sempre uguali lungo tutte le sezioni della rete, ma variano per specie ed intensità in funzione del segmento interessato. In linea di principio, è possibile distinguere tra cablaggio orizzontale e cablaggio verticale. Il primo riguarda la costruzione delle reti dorsali e di quelle di collegamento, tramite strade e autostrade; in tale fase, il cablaggio incide prevalentemente su beni appartenenti al demanio. Il cablaggio verticale riguarda, invece, il collegamento degli utenti finali nelle zone ad alta densità abitativa, e tocca sfere private. Una diffusione capillare, infatti, richiede l'accesso a beni di proprietà di soggetti privati, siano essi condominiali o di soggetti particolari. Potrebbero, tuttavia, svilupparsi resistenze da parte dei condomini non interessati al cablaggio del palazzo. Le misure per agevolare il cablaggio verticale non riguardano solamente la semplificazione di oneri e discipline pubbliche – comunque sempre presenti –, ma devono anche agevolare l’accettazione del cablaggio da parte dei soggetti privati.

Vengono, di seguito, analizzate le principali misure di semplificazione del cablaggio orizzontale e quelle per il cablaggio verticale.

235 Sulla semplificazione, si v. B. Carotti – E. Cavalieri, La nuova semplificazione, Milano 2009; A.

Natalini, Le semplificazioni amministrative, Bologna 2002.

236 Si v., al riguardo, le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze p.t., On. Giulio Tremonti,

Liberalizzare: le troppe leggi sono la tirannia da abbattere, in Corriere della Sera, 11 gennaio 2011, 1 e

27, che propone l’adozione di una riforma costituzionale “che dia efficacia costituzionale e definitività al principio di responsabilità, all’autocertificazione, al controllo ex post, estendendoli con la sua forza obbligatoria a tutti i livelli dell’ordinamento”.

237 L’art. 1, comma 13, della direttiva 2009/140/Ce ha aggiunto l’obbligo di rilasciare l’atto entro sei

mesi. Rileva V. Bonfitto, La disciplina comunitaria vigente e de iure condendo, in Programma Isbul,

W.P. 3.1. – Semplificazione amministrativa, Roma 2010, 19, come tale termine sia comunque molto

lungo, tanto da apparire inappropriato. Devono, altresì, essere garantiti mezzi di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni.