• Non ci sono risultati.

3. La categorizzazione giuridica delle identità collettive e il conseguente condizionamento delle scelte di identificazione individuali

3.3. La Bosnia – Erzegovina post-Dayton

3.3.1. La Costituzione di Dayton ed il trattamento privilegiato dei tre “popoli costitutivi”

3.3.1. La Costituzione di Dayton ed il trattamento privilegiato dei tre “popoli costitutivi”

Per cogliere appieno l’attuale situazione è utile tener presente che gli accordi di pace firmati dai capi di Stato di Bosnia – Erzegovina, Croazia e Serbia a Dayton (Ohio, USA) il 14 dicembre 1995, sono riusciti nell’intento di salvaguardare la pace, ma hanno anche formalizzato, con poche modifiche, la situazione militare che le diverse fazioni si erano conquistate sul campo.

Così il Trattato di pace di Dayton che, caso più unico che raro, funge anche da costituzione del Paese, prevede la suddivisione in due Entità sub-statuali:

ƒ la Federazione di Bosnia – Erzegovina (a maggioranza croata e bosgnacca), a sua volta suddivisa in 10 cantoni; occupa il 51% del territorio;

ƒ la Republika Srpska (Repubblica Serba) (a maggioranza serba); occupa il 49% del territorio.

Una terza piccola unità è stata creata dal Tribunale Internazionale dell’ONU nel 1999 ed era inizialmente amministrata da un arbitrato delle Nazioni Unite413: il Distretto di Brčko, porto strategico sulla Sava e punto di congiunzione fra le due parti della Republika Srpska.

Nel 1999 il distretto di Brčko è ritornato sotto la sovranità della Bosnia – Erzegovina, con un governo multietnico unitario, pur non cessando la supervisione internazionale; i cittadini

      

possono optare per la cittadinanza di una delle due entità e conseguentemente votare414. Nel distretto di Brčko si è votato per la prima volta per il consiglio cittadino nel 2004: prima di quella data i consiglieri venivano nominati dall’Ufficio dell’Alto Rappresentante.

Il Trattato - Costituzione di Dayton415 assegna:

ƒ allo Stato centrale esclusivamente le seguenti competenze: moneta, passaporti, controllo dello spazio aereo, infrastrutture interstatali ed inter-entità, rifugiati, legislazione criminale e rispetto degli obblighi internazionali; a queste competenze si sono recentemente aggiunti: le dogane (2001), la Difesa (2003), la polizia (unificazione ancora in corso);

ƒ alle Entità tutte le altre competenze. In pratica alle Entità è demandato il compito di assicurare ai cittadini la quasi totalità dei diritti sociali (sistema sociale, pensionistico ed educativo).

La Costituzione di Dayton, accettando solo con minimi cambiamenti le Costituzioni delle Entità, definisce la divisione del Paese in due parti su basi chiaramente etniche

La Costituzione della Republika Srpska,416 solo dopo infiniti emendamenti417 ha perso l’iniziale carattere di Costituzione di Stato indipendente dei serbi. Il preambolo in cui si indicava unicamente i serbi, è stato emendato in “del popolo serbo e di tutti gli altri cittadini” e infine in “di serbi, bosgnacchi, croati, come popoli costitutivi, e degli altri cittadini”418. Similmente, il paragrafo che si riferiva alla lingua serba e all’alfabeto cirillico419 è stato sostituito con: “le lingue ufficiali della Republika Srpska sono: la lingua del popolo serbo, quella del popolo bosgnacco e quella del popolo croato. Gli alfabeti ufficiali sono il cirillico e il latino”420.

      

414 “Final Award” del 5 marzo 1999, a cui si aggiunge un Annesso il 18 agosto 1999. www.ohr.int/ohr-offices/Brčko/default.asp?content_id=5356

415 Articolo III, in The General Framework Agreement (Dayton Agreement): Annex 4: Constitution of Bosnia

and Herzegovina (web site OHR, www.ohr.int).

416 La Republika Srpska è stata proclamata il 9 gennaio 1992 e la sua Costituzione è stata adottata il 28 febbraio 1992.

417 "Gazzetta ufficiale" della Republika Srpska, 6/92, 8/92, 15/92, 19/92, 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96 and 21/96.

418 Item 1 dell’emendamento LVIII.

419 Paragrafo 1, Articolo 7.

Il Preambolo fu emendato al fine di introdurre i concetti di equità nazionale, di pluralismo e il rispetto per i diritti delle minoranze421.

Anche la Costituzione della Federazione di Bosnia – Erzegovina è stata emendata innumerevoli volte, spesso con decisione diretta dell’Alto Rappresentante422. Le modifiche sono sostanzialmente uguali a quelle dell’altra entità; essa si riferiva, infatti, solo alla popolazione bosgnacca e croata e qualche volta “agli altri” ed è stata emendata con “bosgnacchi e croati come popoli costitutivi, insieme agli altri, ed ai cittadini della Bosnia – Erzegovina del territorio della federazione di Bosnia – Erzegovina”423.

Similmente, l’articolo relativo alla lingua ufficiale è stato emendato aggiungendo il serbo, così come l’alfabeto ufficiale è stato aggiunto il cirillico, oltre all’alfabeto latino”424.

Si nota che la Costituzione di Dayton mantiene l’impostazione di quelle delle Entità, per quanto riguarda il riferimento non ai cittadini in generale, ma a “bosgnacchi, croati e serbi, quali popoli costitutivi (insieme agli altri) e cittadini della Bosnia - Erzegovina”.

La costituzione di Dayton non solo accetta le costituzioni delle entità, pur essendo esse chiaramente competitive rispetto a quella dello Stato, ma riduce anche la possibilità di modificarle, limitandosi a renderle conformi a quella statale attraverso un approccio, caso per caso, da parte della Corte Costituzionale425.

A questa ripartizione delle competenze, rispettosa delle divisioni inter-etniche indotte dal conflitto, la Costituzione di Dayton offre una serie di garanzie politiche fondate sulla prevalenza dei diritti dei tre “popoli costitutivi” rispetto a quelli di cittadinanza, tipici delle costituzioni dei paesi occidentali.

Garanzie che hanno creato un meccanismo non solo di ripartizione delle cariche istituzionali statali tra i rappresentanti dei tre popoli costitutivi, ma anche la loro rotazione all’interno di uno stesso mandato elettorale. Questo meccanismo è replicato anche all’interno della Federazione, con lo sdoppiamento delle cariche di governo nei cantoni misti.

      

421 Emendamento LXVI.

422 Gazzetta ufficiale della Federazione di Bosnia - Erzegovina, 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 60/02, 18/03, 63/03.

423 Emendamento XXVIII al preambolo.

424 Emendamento XXIX al paragrafo I, Articolo 6.

Oltre alle divisioni codificate dal punto di vista amministrativo, ci sono quelle indotte dall’estremismo nazionalistico, in particolare lungo i confini che dividevano i territori croati della cosiddetta Herceg-Bosna (l’autoproclamatisi Repubblica croata di Bosnia – Erzegovina) da quelli “bosgnacchi” all’interno della Federazione.

Si tratta di differenze religiose e sottili differenze culturali alimentate ad arte dalla propaganda politica degli ultimi anni. Il caso più noto ed emblematico di “città divisa” è quello di Mostar, che purtroppo non rappresenta un caso isolato.

La ripartizione del Paese in Entità sub-statuali ha comportato la divisione di molte città: i nuovi comuni, nati dalla ridefinizione dei confini amministrativi lungo le linee di divisione “sub-nazionali”, sono il 30% del totale426!

In attesa che il lento processo di superamento dei meccanismi, che presiedono alle attuali divisioni politico-amministrative, porti ai risultati auspicati, non si può negare che perdurino pratiche di rafforzamento delle esistenti divisioni inter-etniche attraverso sottili prassi discriminatorie.

Come aveva osservato Hobsbawm, la percezione di essere una nazionalità può diventare forte per un gruppo sociale, qualora i suoi membri siano trattati come tali dalle istituzioni statali, ma si tratterebbe comunque di una nazionalità ex post facto427.

Questa situazione induce gli osservatori più avvertiti a parlare della necessità politica di innescare un processo di creazione di una identità comune, di un comune senso di cittadinanza, necessario alla stabilizzazione politica del Paese; questo dovrebbe accompagnarsi ad un processo di modifica sostanziale della struttura amministrativa, in grado di portare al superamento delle divisioni esistenti.

      

426 Trogu Silvia, Bosnia ed Erzegovina: città divise in un paese diviso, in “Città divise. La cittadinanza e I Balcani fra nazionalismo e cosmopolitismo” (a cura di: Apuzzo G.M.), Infinito Edizioni, Dicembre 2005, pagg. 97-105.

427 Hobsbawm Erich, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, 1992, pp. 20-21 (titolo originale: Nations and Nationalism since 1780, 1990), pp. 76-80.

3.3.2. La Comunità Internazionale e l’applicazione dei diritti delle minoranze

Outline

Documenti correlati