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dimensione sociale, concorrenzialità e interventismo pubblico”

1. SERVIZI SOCIALI, CONCORRENZA E AIUTI DI STATO: BREVE RICOSTRUZIONE DEL QUADRO GENERALE

1.10 Pacchetto Almunia

1.10.2 Sulla decisione

Essa sostituisce la decisione antecedente298, ossia la decisione 2005/842/CE, e, al pari di questa, concerne l’applicazione dell’articolo 106, par. 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pubblico garantiti a determinate imprese incaricate della gestione di s.i.e.g.299. Come l’ex decisione adottata nel 2005, questa decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi alle imprese incaricate della gestione di s.i.e.g., sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, par. 3, TFUE. Sono esattamente cinque le categorie di compensazione interessate da questa normativa:

a) compensazioni di importo annuo inferiore a 15 milioni di euro per la prestazione di s.i.e.g. in settori diversi da quello dei trasporti e delle relative infrastrutture300;

290 Comunicazione 2012/C 8/02. 291 V. art. 2.1 della comunicazione. 292 V. art. 2.2 della comunicazione.

293 La comunicazione, in pratica, conferma quanto già evidenziato nella Guida sui s.i.e.g. del 2010,

“Guida Commissione Europea, SEC(2010) 1545 final”, ossia che le attività che presentano “un carattere puramente locale” di norma non pregiudicano il commercio tra Stati membri. Ciò è stato ribadito in diversi casi: per le piscine utilizzate prevalentemente dalla popolazione locale, per gli ospedali locali destinati esclusivamente alla popolazione del luogo, per i musei locali difficilmente attrattivi di visitatori transfrontalieri e per gli eventi culturali locali, il cui pubblico potenziale è limitato appunto all’ambito locale.

294 V. art. 3.2 della comunicazione. 295 V. art. 3.1 della comunicazione. 296 V. art. 3.3 della comunicazione. 297 V. art. 3.6 della comunicazione. 298 V. art. 11 della decisione.

299 Decisione n. 2012/21/UE della Commissione, GU L7, 11.01.2012, pag. 3-10. 300 Invece di 30 milioni di euro come indicato nella previa decisione.

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b) compensazioni per la prestazione di s.i.e.g. da parte di ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza;

c) compensazioni per la prestazione di s.i.e.g. rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili301; d) compensazioni per la prestazione di s.i.e.g. relativi ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il s.i.e.g.;

e) compensazioni per la prestazione di s.i.e.g. relativi ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 200.000 passeggeri per gli aeroporti e a 300.000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il s.i.e.g..

Restano esclusi dal campo di applicazione della decisione i trasporti terrestri. La decisione, inoltre, si applica esclusivamente quando il periodo durante il quale l’impresa è incaricata della gestione di s.i.e.g. ha durata inferiore a dieci anni. Qualora il periodo di incarico sia superiore a dieci anni, la decisione si applica soltanto nella misura in cui il fornitore del servizio debba effettuare investimenti significativi da ammortizzare su un arco di tempo più lungo in base a principi contabili generalmente riconosciuti302.

Per quanto concerne i s.s.i.g., la decisione trova applicazione ai sensi dell’art. 2, lett. c); il considerando n. 11, però, prevede una disciplina di maggiore favore per questa particolare categoria di servizi che presentano indubbiamente delle peculiarità: “Gli ospedali e le imprese

che prestano servizi sociali e sono incaricati di funzioni di interesse economico generale presentano caratteristiche specifiche di cui occorre tener conto. In particolare, va preso in considerazione il fatto che, nelle attuali condizioni economiche e nella fase attuale di sviluppo del mercato interno, i servizi sociali possono necessitare, per compensare i costi dei servizi pubblici, un importo di aiuto che eccede la soglia stabilita nella presente decisione. Un importo compensativo più elevato per i servizi sociali non determina quindi necessariamente un rischio maggiore di distorsione della concorrenza. Di conseguenza, anche le imprese incaricate di svolgere servizi sociali, compresi incarichi di edilizia sociale per fornire alloggi a cittadini svantaggiati o a gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità, godono dell’esenzione dall’obbligo di notifica di cui alla presente decisione, anche se l’importo della compensazione che ricevono supera la soglia generale di compensazione stabilita dalla presente decisione. Lo stesso vale per

301 Il riferimento ai “bisogni essenziali sociali”, adottato nella prima bozza della decisione della

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gli ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza e attività secondarie direttamente connesse a quelle principali, in particolare nel settore della ricerca. Onde poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica, i servizi sociali devono essere servizi definiti chiaramente che rispondono ad esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”.

Diverse sono le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di stabilire la compatibilità delle misure con il mercato interno e giustificare l’esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi della decisione. Vi è, come nel passato, la necessità di un atto di incarico che indichi precisamente il contenuto e la durata degli obblighi di servizio pubblico, l’impresa interessata e, se del caso, il territorio di riferimento; nonché la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa da parte dell’autorità concedente, una descrizione del meccanismo di compensazione ed i parametri per il calcolo, le modalità di controllo e di revisione della compensazione; i metodi atti ad evitare ipotesi di sovra-compensazione, le procedure per recuperare qualsiasi sovra-compensazione e, nuovo requisito di forma, un riferimento esplicito alla decisione303. Fondamentale è indubbiamente l’assenza di qualsiasi sovra-compensazione: l’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi netti sostenuti dall’impresa per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole304.

L’art. 5 fissa il concetto di compensazione ed indica le modalità di calcolo di costi ed entrate dell’impresa secondo principi di contabilità analitica. Si rimarca, ancora una volta, la necessità di distinguere tra attività svolte dall’impresa per il s.i.e.g. e attività che l’impresa esercita in altri settori di mercato. La compensazione concessa deve essere utilizzata esclusivamente per il s.i.e.g. e nel caso in cui l’impresa utilizzi tale compensazione per svolgere attività in un diverso settore di mercato, si tratta indubbiamente di un aiuto di Stato incompatibile che deve essere rimborsato305.

Vige, infatti, il principio di restituzione allo Stato delle compensazioni in eccesso ricevute dalle imprese incaricate. Le compensazioni sono assoggettate a forme rigorose di controllo: gli Stati

302 V. art. 2 della decisione. 303 Considerando n. 14 e art. 4.

304 Considerando n. 15 e art. 5 della decisione. La nuova decisione precisa la nozione di “margine di utile

ragionevole”, facendo riferimento al tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il s.i.e.g. per tutto il periodo di affidamento, tenuto conto del livello di rischio e considerando che, se non per ragioni di circostanze specifiche, un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base è considerato ragionevole in ogni caso.

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membri devono assicurare che l’impresa non riceva alcuna sovra-compensazione, effettuando controlli regolari almeno ogni tre anni durante il periodo di affidamento e prevedendo un controllo finale al termine dello stesso306.

Le regole sono trasparenza e rendicontazione: per le compensazioni superiori a 15 milioni di euro concesse ad un’impresa che ha anche attività al di fuori dell’ambito del s.i.e.g., lo Stato membro interessato pubblica on-line o attraverso altri mezzi di diffusione l’atto di affidamento (o una sintesi) e gli aiuti concessi all’impresa su base annua307.

Gli Stati membri tengono a disposizione, durante il periodo di affidamento e per almeno dieci anni a decorrere dalla fine dello stesso, tutte le informazioni necessarie per stabilire se le compensazioni erogate siano compatibili con la decisione308. Infine, a partire da giugno 2014, ciascuno Stato membro dovrà presentare ogni due anni una relazione sull’attuazione della decisione alla Commissione309.

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