2. I SERVIZI D’INTERESSE GENERALE NEI TRATTATI E NEL DIRITTO DERIVATO: UN QUADRO COMPLESSO
2.1 Ruolo dei SIG in Europa, una visione di insieme 1 Art 14 TFUE
2.1.3 Una lettura sistematica degli artt 14 TFUE e 36 della Carta dei diritti fondamentali: verso un nuovo concetto di coesione sociale e territoriale
Gli articoli 14 TFUE e 36 della Carta dei diritti fondamentali non creano obblighi in capo agli Stati membri, tuttavia, oltre a promuovere e rafforzare l’accesso ai servizi di interesse generale in ambito europeo, stabiliscono una connessione tra questi servizi e la coesione sociale e territoriale.
L’art. 14 TFUE evidenzia il ruolo dei servizi di interesse generale nel quadro delle politiche di coesione dell’Unione e l’importanza che essi assumono nell’ambito dei valori europei, tuttavia, non li considera strumenti funzionali al perseguimento di dette politiche.
Al contrario, l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali sembra affermare un legame di tipo finalistico tra i servizi e la coesione sociale e territoriale, laddove stabilisce che: “al fine di
promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi di interesse economico generale”. Il concetto di coesione sociale può essere inteso in
senso ampio e ricomprendere, dunque, buona parte dei valori sociali dell’Unione89.
Già il Trattato di Maastricht aveva dedicato un intero titolo alla coesione economica e sociale, inserendo un Protocollo ad hoc ove si rimarcava come la coesione dipendesse in primis dall’utilizzo e dal rafforzamento del sistema dei fondi strutturali. La coesione economica e
396/08; in tema di tutela del lavoratore a tempo determinato sentenza del 24 giugno 2010, Sorge, C- 98/09.
88 Conclusioni dell’Avv. Gen. Jacobs del 30 aprile 2002 in sentenza 20 novembre 2003, Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Indusrie c. GEMO SA, C-126/01, par. 124; conclusioni dell’Avv. Gen. Siegbert Alber del 3 aprile 2002 in sentenza 17 maggio 2001, TNT TRACO S.p.a. c. Poste Italiane, par. 94 e conclusioni dell’Avv. Gen Christine Stix-Hackl del 7 novembre 2002, in sentenza 27 novembre 2003, Enirisorse SpA c. Ministero delle Finanze, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, par. 138.
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sociale diveniva, dunque, uno dei tre pilastri della costruzione europea, accanto all’Unione economica e monetaria e al Mercato Unico90.
Il Trattato di Lisbona introduce alcune novità in materia di coesione, innovando alcune disposizioni e sostituendo al termine “coesione economica e sociale” i termini “coesione economica, sociale e territoriale91”.
L’art. 14 TFUE e l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali non considerano il concetto di coesione economica, bensì parlano esclusivamente di coesione sociale e territoriale; traspare la volontà del legislatore europeo di enfatizzare il ruolo del “sociale” nei mercati ed il fatto che un’integrazione deve essere raggiunta dall’Europa soprattutto in quell’ambito. Se la coesione economica mira a ridurre le differenze tra Stati membri in termini di prodotto interno lordo; la coesione sociale cerca di vincere la disparità legislativa nel settore dei servizi essenziali, dall’istruzione alla sanità.
Anche la coesione territoriale, in materia di servizi di interesse generale, è decisiva, soprattutto se si pensa all’importanza della copertura territoriale dei servizi essenziali, che spesso debbono raggiungere zone lontane e inaccessibili; deve essere assicurata una rete di servizi efficienti, di alta qualità, agibili in tutto il territorio, senza distinzioni tra zone urbane e rurali. I servizi essenziali sono determinanti nel processo di superamento dell’emarginazione e dell’isolamento sociale e per questo si devono favorire investimenti nelle regioni meno sviluppate. In un periodo di crisi come l’attuale, caratterizzato da povertà, disoccupazione e da programmi di austerità dei governi, la richiesta di servizi di interesse generale è maggiore; i servizi essenziali rappresentano degli stabilizzatori socioeconomici di fondamentale importanza e diventano un investimento indispensabile per il futuro dell’Europa. Tali servizi sono spesso demandati alle autorità regionali e locali e deve, per questo, essere previsto un meccanismo di coordinamento tale da evitare situazioni di disparità a danno dei cittadini nell’erogazione del servizio o differenziazioni in
89 Battisti A. M., op. cit., pp. 139-142.
90 In materia di coesione v. Bruzzo A., Domorenok E., La politica di coesione nella Unione europea
allargata. Aspetti economici, sociali e territoriali, Ferrara (UnifePress), 2009; Balboni E., Il principio della coesione economica e sociale nell’ordinamento comunitario e nella recente esperienza dell’Unione, in De Siervo U. (a cura di), La difficile Costituzione europea, Bologna (Il Mulino), 2001; Ales E., Dalla politica sociale alla politica europea di coesione economica e sociale. Considerazioni critiche sugli sviluppi del modello sociale europeo nella stagione del metodo aperto di coordinamento, in Ales E., Barbera M. e Guarriello F. (a cura di), Lavoro, Welfare e democrazia deliberativa, Milano (Giuffrè), 2010. Sull’argomento la Commissione europea ha adottato diverse Comunicazioni: Comunicazione della Commissione, Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, COM/2010/2020; Commissione europea (2011), Politica di coesione 2014-2020, Investire nella crescita e nell’occupazione; Commissione europea (2011), Politica di coesione 2014-2020. Investire nelle regioni europee.
91 Si pensi all’art. 4, lett. c) TFUE; al Titolo XVIII, artt. 174-178, del TFUE; al Protocollo n. 28 sulla
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termini di qualità. Il mantenimento della qualità dei servizi in un contesto particolarmente difficile per le finanze pubbliche, come questo, rappresenta, indubbiamente, una sfida. Considerato che il loro finanziamento dipende dagli Stati membri; è necessario prevedere un quadro chiaro circa l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e circa le procedure di selezione dei prestatori. Emerge, inoltre, la necessità, pur conservando il ruolo tradizionale dello Stato nell’erogazione del sevizio, di aprire il mercato dei servizi essenziali a fornitori privati, in modo da aumentare l’accessibilità e la qualità dei servizi e ampliare, conseguentemente, le possibilità di scelta dei consumatori. L’idea è quella di creare servizi di tipo universale, non limitati a persone svantaggiate o a specifici target di destinatari, ma disponibili per l’intera collettività a prezzi convenienti e con un accesso di tipo non discriminatorio.
Per fare questo, tuttavia, imprescindibile è il rafforzamento delle politiche di coesione sociale e territoriale, il consolidamento dei fondi strutturali, in particolare del Fondo Sociale Europeo, e l’attivazione, per quanto possibile, di nuove risorse (si pensi ai Project bond)92.
La lettura sistematica degli articoli 14 TFUE e 36 della Carta dei diritti fondamentali, rafforza quindi il ruolo dei “servizi di interesse generale”, evidenziando come gli stessi siano il presupposto per una migliore integrazione sociale in ambito europeo, nonché un volano di crescita in questo periodo di crisi.
2.1.4 Art. 34 della Carta dei diritti fondamentali: i servizi sociali di interesse generale come