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Viene anche denunciato che numerosi produttori delle Incontrade di Nuoro, Oraní e Bitti, adducendo cattivi raccolti, si rifiutavano di consegnare

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 119-122)

alla città il grano di

scrutinio

rivolgendosi alla Reale Udienza. Considerata la necessità che la città aveva di grano per il fabbisogno della popolazione essi dovevano essere costretti dalla Real Governazione al versamento delle quote cui erano tenuti'.

1971, pp. 83-162; G. ZANETTI, Profilo storico dell'Università di Sassari, Milano 1982; R. TURTAS, La questione linguistica nei collegi gesuitici sardi nella seconda metà del Cinquecento, in "Qua-derni sardi di storia", 2 (1981), pp. 57-87; ID., La Casa dell'Università. La politica edilizia della Compagnia di Gesù nei decenni di formazione dell'Ateneo sassarese (1562-1632), Sassari, 1986;

G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano. Storia di una Università, Cagliari, 1986; R. TURTAS, La nascita dell'Università in Sardegna, Sassari, 1988; R. TURTAS, A. RUNDINE, E. ToGNorn, Uni-versità, maestri, studenti, Contributi alla storia della cultura in Sardegna, cit.; E. VERZELLA, L'U-niversità di Sassari nell'età delle riforme (1763-1773), Sassari, 1991; AA. VV., Le UL'U-niversità mino-ri in Italia nel XIX secolo, Sassamino-ri, 1993 (In particolare i saggi di: I. BLROCCHI, Le Università sarde dopo la "fusione perfetta", pp. 45-57; R. TURTAS, Scuola e Università in Sardegna tra '500 e '600.

L'organizzazione dell'istruzione durante i decenni formativi dell'Università di Sassari, Sassari 1995; Le Università minori in Europa (secolo XV-XIX). Convegno internazionale di studi, a cura di G. P. Brizzi, J. Verger, cit., in particolare pp. 675-924; G. Fois, Storia dell'Università di Sassa-ri, 1859-1943, Roma, 2000; R. TURTAS, Studiare, istruire, governare. La formazione dei letrados nella Sardegna spagnola, Sassari, 2001; A. MATTONE, La città di Sassari e la sua università, cit.;

FADDA, G. PISANO (testi curati da), (fotografie di Daniela Zedda) , Caralitana: l'università di Cagliari tra storia e domani, Cagliari, 2003; G. P. BRizzi, Orbis Academicus e università sarde, in B. Anatra, G. Murgia (a cura di), Sardegna, Spagna e Mediterraneo, cít., pp. 393-402.

226 Cfr. ASC, AAR, Parlamenti, "Capitoli della città di Sassari", n. 44, c. 630.

Per evitare speculazioni nella vendita del grano prodotto nel Capo di Sas-sari e del Logudoro, e perdite a quei cittadini che investivano i propri dena-ri nella promozione dell'agdena-ricoltura, il sindaco supplicava la decretazione di un capitolo con il quale si riconoscesse pieno mandato ai consiglieri perché annualmente, alla presenza del governatore e degli assessori della Governa-zione, procedessero a fissare il prezzo del grano d'afforo, destinato all'ap-provvigionamento della popolazione. Il che, per il futuro, avrebbe evitato oscillazioni, anche forti, nel prezzo del cereale, come d'altra parte si era veri-ficato nell'anno appena trascorso (1642), quando a motivo delle eccedenze il grano d'afforo era stato venduto prima a 4 lire e mezza il rasiere227, per scen-dere poi a 4 lire e 5 soldi, con perdite notevoli per coloro che l'avevano acqui-stato al prezzo inizialmente fissato. Il viceré, nel richiamare il rispetto dell'a-costumato, anche nell'interesse dei produttori ribadiva gli ambiti di compe-tenza in materia d'afforo del grano, riservati sia ai consiglieri della città, sia ai luogotenenti generali del Capo dí Sassari e del Logudoro, ai quali era deman-dato il compito di determinarne il prezzo'.

Nello stesso tempo venivano denunciati i privilegi goduti dai consultori, dagli ufficiali e dai ministri titolati del Tribunale del Sant'Uffizio e di quelli ecclesiastici, i quali erano esenti dal pagamento dei consueti diritti doganali a favore della città, per l'esportazione e l'importazione delle merci. Il che nuo-ceva gravemente alle sue entrate, tanto da impedirle di assolvere al pagamen-to delle quote del donativo riconosciupagamen-to al sovrano.

Traspare chiara, in questo caso, la latente tensione fra il ceto che ammini-stra la città ed i rappresentanti delle istituzioni religiose, accusati anche di mostrare poco rispetto nei loro confronti, quando, dopo l'elezione, si recava-no in cattedrale per pronunciare il tradizionale giuramento: infatti venivarecava-no accolti come penitenti, tenuti a capo scoperto e fatti accomodare in banchi molto ordinari, senza minimamente rispettare il cerimoniale previsto'.

Nei capitoli presentati da Cagliari e Sassari vengono affrontate anche pro-blematiche, per così dire, di tipo sociale, relative al problema della difesa dei più deboli contro la cattiva amministrazione della giustizia e soprattutto delle ragazze, costrette a subire soprusi e violenze d'ogni tipo. Il sindaco di Caglia-ri, ad esempio, interveniva perché venisse fatto divieto ai genitori che stipula-vano contratti di lavoro per le loro figlie dí percepirne il salario. Si verificava, infatti, che al termine del contratto queste si trovassero senza la dote necessa-ria per accasarsi. D'ora in avanti i datori di lavoro avrebbero dovuto consegna-

227 Il rasiere di Sassari, quale misura di capacità per aridi, equivaleva a 3,5 starelli cagliaritani circa, pari a 176,75 litri. Mediamente un rasiere di grano pesava circa 130 Kg. Cfr. Tavole compa-rative fra i pesi e misure [...1 del Regno di Sardegna, cit., e A. MARTINI, Manuale di metrologia, cit.

228 Ibidem, n. 40, cc. 628v-629.

229 Ibidem, n. 35, cc. 627v-628.

re quei salari al depositario reale, al quale sarebbe stato assegnato il compito di custodirli fino a matrimonio avvenuto. Sarebbe spettato al padre d'orfani230, a questo punto, ordinare che le somme di denaro affidate al depositario venis-sero rimesse alla legittima proprietaria. Se questa fosse morta nubile, il dena-ro sarebbe dovuto essere consegnato ai parenti più pdena-rossimi; nel caso invece che la defunta non avesse parenti stretti quel denaro sarebbe stato devoluto all'ospedale della città a titolo di beneficio della sua anima'.

Lo stesso sindaco di Sassari, richiamandosi al diritto comune, si batteva perché fossero vietati o quantomeno scoraggiati i matrimoni imposti con la forza, perché oltre ad andare incontro al fallimento, come l'esperienza ampia-mente dimostrava, erano causa di scandali, inimicizie e spesso morti. Pertan-to nessuna, d'ora in avanti, a qualsiasi cePertan-to sociale fosse appartenuta, doveva essere obbligata a sposarsi in seguito a violenze, sia fisiche che morali. Spes-so infatti si era verificato che la donna, contro la sua volontà, fosse stata costretta a sposare l'uomo che le aveva usato violenza. Per scoraggiare quin-di che l'uomo respinto dalla donna quin-di cui si era invaghito ricorresse a miquin-diis violents, com es besant a la dona en publich per obligarla a concluir lo casa-ment232, per poterla sposare, veniva proposto che d'ora in avanti a questi venissero confiscati tutti i beni, metà dei quali sarebbero stati assegnati alla regia corte, l'altra metà alla donna che aveva subito l'offesa. E questo anche nel caso in cui la donna, per salvare l'onore e la reputazione sua, dei genitori e dei parenti, avesse deciso di accasarsi con l'uomo che le aveva usato jniuria.

In realtà viene richiamata, anche se ingentilita dalla nuova cultura del matri-monio introdotta dal Concilio di Trento233, la normativa della Carta de Logu arborense234, che prevedeva sanzioni corporali ben più pesanti.

230 Sulle competenze di questa figura, di origine valenzana, e subito dopo la conquista ara-gonese introdotta anche in Sardegna cfr. M. PINNA, Il magistrato civico di Cagliari, cit.; R. Di Tucci, Il libro verde, cit.; ASC, Segreteria di Stato e di Guerra, serie 2', vol. 202; ACC, Manife-sto del padre d'orfani contenente disposizioni circa l'assunzione in servizio dei ragazzi orfani e quanto altro si riferisce alla loro educazione, Editti e Pregoni, vol. 4°, n. 131, gennaio 1815; C.

NUVOLI, L'infanzia abbandonata ad Alghero dal Settecento ai primi del Novecento, in "Revista de PAlguer. Periòdic de cultura dels Paisos Catalans", vol. I, n. 1, Desembre 1990, pp. 109-121; A. DURZU, L'orecchino dei trovatelli, in "Almanacco gallurese", n. 7 (1999-2000), pp. 300-305, e A. PERRA, Infanzia abbandonata e maternità illegittima. Istituzioni a Cagliari tra Ottocen-to e NovecenOttocen-to, in "Quaderni bolotanesi", a. 28, n. 28 (2002), pp. 377-405.

231 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 170, "Capitoli della città di Cagliari", n. 8, cc. 609v-610.

232 Ibidem, "Capitoli della città di Sassari", n. 7, cc. 620-620v.

233 Per alcune riflessioni su questa problematica in periodo moderno, Cfr. M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), Storia del matrimonio, Bari, 1996; S. Loi, Matrimonio e fami-glia in Sardegna nei sinodi sardi e nelle prescrizioni della Chiesa sarda dal Medioevo al Concor-dato del 1929, in AA. VV., Dottrina Sacra. Saggi di teologia e di storia, Cagliari, 1977 e ID., Cul-tura popolare in Sardegna tra '500 e '600. Chiesa, famiglia, scuola, cit.

234 Cfr. G. M. MAMELI DE' MANNELLI, Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea inti-tolate Carta de Logu, Roma, 1805, cap. XXI, pp. 38-39, e E C. CASULA, La Carta de Logu del

Contestualmente si cercava anche di legittimare, codificandolo, il ruolo

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 119-122)

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