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Il sindaco di Cagliari, ad esempio, interviene presso il viceré perché nel- nel-l'elezione dei consiglieri del quartiere della Marina sia rigorosamente

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 114-117)

rispet-tata l'antica consuetudine, secondo la quale la terna dei nomi, ciascuna rap-presentativa dei tre ordini in cui sulla base del censo erano suddivisi i cittadi-ni, veniva proposta da una commissione composta dai tre sindaci in capo in carica e da tre loro predecessori alla presenza di sei probiuomini, riuniti nella sacrestia della parrocchiale'.

Infatti, nonostante la pubblicazione delle Ordinacions de la ilustre y

magni-fica ciutat de Caller, compilate nel 1621 dal consigliere capo Bernardino

Armanyach216 con l'intento di ridare prestigio e autorevolezza al Consiglio civi-

215 Ibidem, vol. 170, "Capitoli della città di Cagliari", n. 13, c. 613v. Copia dei capitoli decretati a favore della città nel parlamento Avellano si trova anche in ACC, Libre vermeil, 13, n. b. Capitulos de Corte del Ex.mo Duque de Avellano en el ago 1642, ivi, vol. 30, Atti dello Sta-mento reale, fasc. 1°, anni 1642-43.

216 Con le Ordinacions dell'Armanyach si provvedeva al riordino dell'amministrazione civi-ca, che si trovava nel più completo disordine, riportando il sistema di governo alla riforma insac-culatoria del 1500, eliminando sovrapposizioni illegittime e abusi. Le ordinazioni sono divise in 44 capitoli, di cui i primi dieci riguardano la funzione dei consiglieri e degli impiegati munici-pali, e gli altri la disciplina dei rapporti tra la città e l'autorità viceregia, la regolamentazione del-l'annona, l'osservanza dei privilegi di Cagliari. Con esse si dava risposta all'esigenza della bor-ghesia urbana di mantenere il controllo dell'amministrazione cittadina con un rinnovato spirito di autonomia, sia nei confronti della nobiltà feudale che delle ingerenze del viceré e della Reale Udienza. Per tutto il XVII secolo il consiglio civico di Cagliari compilò capitoli e ordinanze municipali per ribadire i privilegi e l'autonomia dell'amministrazione cittadina (cfr. A. MATTO-NE, Gli Statuti sassaresi, cit., pp. 464-465). Sul diritto privilegiato urbano vigente nel XVII, sulla riforma dell'Armanyach e sui rapporti della città con il viceré cfr.: Rubrica de tots los reals privi-legis concedits a la magnifica ciutat de Caller per los Serenissimos Reyes de Aragó, Caller, 1603 (la raccolta è opera del consigliere capo cagliaritano Gaspare Fortesa); Capitulacions y Ordenacions que han de observar y guardar perpetuament los consellers desta illustre Ciudad de Caller, Caller, 1648, alle pp. 1-27; R. Di Dicci, Il libro verde, cit.; e M. PINNA, Il magistrato civico di Cagliari, cit., pp. 186-219. Una edizione di quella costituzione è stata curata dal Sorgia, cfr. G. SORGIA, Le costituzioni di Bernardino Armaniach, in Spagna e problemi mediterranei nell'Età Moderna, Padova, 1973, pp. 111 ss., passim. Per la situazione amministrativa esistente in Sardegna prima e dopo la riforma si vedano inoltre G. SORGIA, El Consejo municipal de Cagliari y la reforma de Fernando el Catolico en 1500, in "Revista del Istitut de Ciencias Sociales", Barcelona, 1966; G.

SORGIA, G. TODDE, Cagliari. Sei secoli di amministrazione cittadina, Cagliari, 1982; sulla città di Sassari cfr. A. ERA, Un antico libro di ordinanze del Comune di Sassari, in "Studi Sassaresi", serie II, XXI (1948), n. 4, p. 269; A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi, cit., pp. 409-490. Dopo il suo ripopolamento con sudditi di origine catalano-aragonese la Corona consentirà ad Alghero di amministrarsi con gli stessi privilegi e immunità di cui godevano gli abitanti delle città di Caglia-ri e Barcellona. Sugli statuti e i fueros della città cfr. E Manconi (a cura di), I libCaglia-ri dei pCaglia-rivilegi della città di Alghero, Libre vell, vol. I, Cagliari, 1997, e B. Tavera e G. Piras (a cura di), Libre gran, vol. II, Cagliari, 1999. Un quadro complessivo del diritto statutario della città sardo-cata-lana in A. MATTONE, I privilegi e le istituzioni municipali, cit., pp. 281-310. Sui privilegi di Igle-sias cfr. C. BAUDI DI VESME, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, Torino, 1877 e G. SORGIA, Ammi-

co, decretate dal sovrano il 29 gennaio 162221', la correttezza, la funzionalità e la trasparenza dell'amministrazione civica restavano ancora inattuate. Anzi, essa costituiva ancora luogo privilegiato della competizione per il potere, spes-so l'occasione di quegli abusi, intrighi e illeciti che erano il principale nutri-mento delle oligarchie urbane, dal monutri-mento che ogni impiego o ufficio civico rappresentava un'impresa da curare con criteri di redditività economica.

Solo l'applicazione rigorosa della normativa civica, fissata nei privilegi riconosciuti dai sovrani spagnoli alla città, avrebbe assicurato una buona amministrazione. Per questo le municipalità si dimostrano estremamente gelose della propria autonomia; i Consigli civici sono sempre vigili e si oppongono con energia a quelle leggi regie e viceregie che possono essere in palese contrasto con lo stato privilegiato di cui gode la città: «Nel diritto medievale catalano la comunità urbana si profila come un'entità distinta, a sé stante, che attinge vita giuridica dai privilegi concessi dal sovrano. Non a caso gli Usatges di Barcellona definiscono i privilegi come "quasi privatae leges":

la concessione di un privilegio presuppone di solito il godimento di uno stato giuridico più favorevole che pone oggettivamente una comunità urbana, inte-sa come un gruppo di individui, in una situazione esclusiva e particolare»'.

Per questo, come di prammatica, la prima e pregiudiziale richiesta avanzata al viceré e al sovrano dalle singole città durante i lavori del Parlamento è quel-la del rispetto di tutti i privilegia, capitoquel-la, usos, consuetuts, ordinacions, fran-queses, llibertats di cui sono state nel tempo dotate, anche quando il tempo

nistrazione e vita sociale all'epoca aragonese e spagnola in Villa di Chiesa, in Spagna e problemi mediterranei nell'Età Moderna, cit., pp. 82-85; ID. Il periodo aragonese e spagnolo, in Iglesias. Sto-ria e società, Iglesias, 1987, pp. 99-114; su quelli di Bosa cfr. G. TODDE, Alcuni capitoli degli sta-tuti di Bosa, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 2, 1976; C. TASCA, Titoli e privilegi dell'antica città di Bosa, Cagliari-Oristano, 1999; G. PUDDU, Breve profilo storico di Bosa, in "Studi Sardi", XXIX (1990-91), pp. 531-544, e B. MURONI, Storia di Bosa e Planaria. Dal Neolitico antico all'au-tonomia regionale, Cagliari, 2000, pp. 71-73. Sulle vicende statutarie della città di Oristano cfr.

FINZI, Di un privilegio inedito concesso alla città di Oristano da Ferdinando il Cattolico, in

"Studi Sassaresi", serie I, I (1905); A. ERA, Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'archivio civico di Oristano, Cagliari, 1937, pp. 115 ss. e pp. 166 ss.; E C. CASULA, Profilo sto-rico della città di Oristano, Cagliari, 1961 e F. Uccheddu (a cura di), Il "libre de Regiment" e le pergamene dell'archivio comunale di Oristano (secc. XV-XVII), Oristano, 1998. Per uno studio sull'evoluzione delle istituzioni civiche cfr. anche C. FERRANTE, A. MATTONE, I privilegi e le isti-tuzioni municipali del Regno di Sardegna nell'età di Alfonso il Magnanimo, in "Atti del XVI Con-gresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona", a cura di G. D'Agostino e G. Buffar-di, cit., vol. I, pp. 277-320, e A. SODDU, E G. R CAMPUS, Le curatorias di Frussia e di Planargia, dal giudicato di Torres al Parlamento di Alfonso il Magnanimo (1421): dinamiche istituzionali e processi insediativi, in A. M. Corda e A. Mastino (a cura di), Suni e il suo territorio, Amministra-zione Comunale di Suni, 2003, pp. 139-176. Sul ruolo, infine, dell'élite urbana nella Sardegna moderna, vedi A. MATTONE, La città e la società urbana, cit., pp. 229-323.

217 Cfr. ACA, Consejo de Aragón, Real Camara, vol. 296, cc. 100-131 e 150-180.

218 A. MATTONE, Le città e la società urbana, cit., p. 321.

stesso o gli uomini li avessero loro insidiati, con il corollario in qualche caso del giuramento della loro osservanza da parte degli ufficiali regi.

Con altrettanto vigore la rappresentanza civica di Sassari difendeva le pre-rogative di autonomia riconosciute al governatore di quel Capo sul piano soprattutto dell'amministrazione della giustizia civile e criminale e del diritto a intentare processi anche nel Contado del Goceano, nel Marchesato di Siete Fuentes e nella Incontrada della Planargia, di Siligo ed in quelle del Capo di Sassari e di Logudoro: prerogative ora messe ín discussione da continue sen-tenze della Reale Udienza, a seguito di ricorsi presentati da cittadini residen-ti in quei distretresiden-ti.

Al riguardo il viceré, nel richiamare il rispetto della consuetudine e nel riconfermare le prerogative nell'amministrazione della giustizia riconosciute al governatore, ribadiva che esse non erano estensibili al Contado del Gocea-no e al territorio della Planargia di Bosa, dove l'amministrazione della giusti-zia, con decisione sovrana, era stata affidata ad altre persone'.

Contestualmente veniva richiamato il rigoroso rispetto dell'antico privile-gio concesso alla città dai sovrani aragonesi, sull'esempio di Barcellona, per cui il governatore di Sassari e Logudoro poteva emettere sentenze di morte, di condanna alla galera o alla mutilazione nei confronti degli abitanti che si fossero resi protagonisti di gravi reati, anche se solo esclusivamente alla pre-senza dei consiglieri e dei probi uomini della città, e non diversamente"".

Veniva ugualmente ribadita l'insindacabilità delle sentenze criminali da que-sti pronunciate, anche quando si fossero registrati, però entro 15 giorni dal-l'avvenuta sentenza, ricorsi in appello da parte del Fisco regi0221.

Che la città di Sassari mal sopporti il ruolo dí subalternità politico-istitu-zionale nei confronti della rivale Cagliari e che, in tutti i modi plausibili e non, tenti di scrollarsi di dosso questa ipoteca, emerge prepotentemente anche da numerosi altri capitoli richiesti.

Poiché la città di Cagliari, sede del governo viceregio e delle massime isti-tuzioni del Regno, era assai distante sia da Sassari che dalle encontrades y baronias del Logudoro, il che impediva all'autorità viceregia di potersi diret-tamente e puntualmente interessare dei problemi di quel Capo, soprattutto per quanto si riferiva all'amministrazione della giustizia, il sindaco, conside-rato anche che la città è tan principal ed i suoi abitanti hanno sempre dimo-strato particolare fedeltà alla Corona, avanzava la proposta, che doveva poi essere ratificata con la decretazione di uno specifico capitolo di Corte, che d'ora in avanti il viceré, accompagnato da tutti i giudici della Reale Udienza, vi trasferisse la sede per almeno sei mesi continuativi ogni cinque anni. La sua

219 Cfr. ASC, AAR, Parlamenti, vol. 170, "Capitoli della città di Sassari", n. 2, cc. 618v-619.

220 Ibidem, n. 3, cc. 619-619v.

221 Ibidem, n. 4, cc. 619-619v.

presenza, infatti, avrebbe contribuito a rendere la situazione

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