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Disposizioni sull’amministrazione della “punitiva giustizia” e nuove norme sulla statistica criminale

2. Capitolo II Riforme al sistema giudiziario nella prima fase del pontificato di Pio IX (1846 1847)

2.2. Disposizioni sull’amministrazione della “punitiva giustizia” e nuove norme sulla statistica criminale

Il primo gennaio 1847 la Segreteria di Stato emanò le disposizioni riguardanti l’amministrazione della punitiva giustizia128 nelle quali, oltre a darsi notizia ufficiale dell’avvenuta

riconferma della commissione per la revisione dei codici nominata da Gregorio XVI si diceva, a chiare lettere, che tra le principali preoccupazioni di Pio IX vi era soprattutto quella di concorrere ad una più retta e sicura amministrazione della giustizia penale.

128 Disposizioni risguardanti l’amministrazione della punitiva giustizia

del 1° gennaio 1847, in, Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nella Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, Vol. I, atti pubblicati dal 6 giugno 1846 al 31 dicembre 1847, Roma, nella stamperia della R.C.A., 1849, pp. 95-

Le norme contenute in quelle disposizioni furono emanate poiché vi erano state delle variazioni riguardanti il personale di alcuni tribunali della Capitale e quindi bisognava intervenire affinché non restasse impedito il normale corso della giustizia. Le nuove disposizioni stabilivano la concentrazione dei due tribunali criminali, quello dell’Uditorato della Camera e quello del Campidoglio, nel Tribunale del Governo, presieduto da monsignor Governatore di Roma. Quest’ultimo tribunale, fino a quando non fossero intervenute modifiche organiche anche al sistema di procedura criminale (quelle a cui stava lavorando la commissione), sarebbe stato suddiviso in due turni: il primo turno competente per le cause di Roma e della Comarca da proporsi in via ordinaria, il secondo turno competente per le cause che dovevano essere giudicate in via sommaria.

Entrambi i turni erano presieduti da un assessore prelato, con il titolo di vice-presidente, dello stesso rango dei ponenti della sacra Consulta, tra i quali, per l’appunto, veniva scelto e ai quali era stato equiparato anche con riguardo all’onorario mensile. A ciascun assessore legale, inoltre, erano stati rimessi tutti quei poteri che fino a quel momento erano appartenuti ai luogotenenti del Tribunale del Governo; restavano fermi i poteri di monsignor Governatore di Roma che era capo e presidente del tribunale.

Nuove norme furono stabilite anche in tema di reclutamento dei magistrati.

Per quanto riguarda gli alunni, ne venne tassativamente vietata l’ammissione in soprannumero, per qualunque classe di impiego; i secolari che desideravano intraprendere il cammino in questa magistratura dovevano presentarsi dinanzi alla Congregazione di monsignor Governatore di Roma, composta dai due vice presidenti e da monsignor Procuratore generale del Fisco. In quella sede avrebbero dovuto dimostrare la “civiltà dei natali”, di aver seguito un regolare percorso di studi scolastici, compresi quelli in filosofia, di aver frequentato con assiduità e

con merito gli studi legali presso una delle università dello Stato e di aver conseguito il grado di magistrato o la laurea in utroque

iure, in diritto civile e canonico. Una volta constatata l’esistenza

dei requisiti prescritti, coloro che erano stati ritenuti validi venivano ammessi a frequentare lo studio di monsignor Procuratore generale del Fisco e trascorso un biennio, dopo aver dimostrato la propria idoneità, potevano essere presi in considerazione per all’ammissione ad un impiego stabile, in base ad una precisa gradazione: coloro che avevano ottenuto il solo grado di magistero potevano essere ammessi unicamente come “attuarj” e la loro qualifica non poteva andare oltre il grado di cancelliere; coloro che, invece, erano in possesso della laurea partivano dal grado di giudice processante e qualora il Tribunale della Sacra Rota avesse loro rilasciato il titolo di avvocato avrebbero potuto accedere sia alla professione di aiutante di studio dei ponenti di Consulta sia a quella di sostituti fiscali; da questi due gradi veniva scelto il supplente del secondo turno il quale, in caso di assenza del supplente del primo turno, poteva aspirare a ricoprire quel ruolo. Da questa carica potevano, infine, essere nominati giudici effettivi prima nel secondo e poi nel primo turno.

Altra novità importante fu che ai fini delle progressioni di carriera non si sarebbe tenuto conto dell’anzianità di servizio ma unicamente dell’abilità e onestà degli impiegati, costantemente dimostrata e mantenuta nei gradi percorsi.

La seconda parte delle “Disposizioni” era dedicata al sistema di formazione della statistica criminale. Venne stabilito che il Tribunale del Governo e tutti quelli delle Province avrebbero trasmesso mensilmente al Supremo Tribunale della Sacra Consulta, e non più alla Segreteria di Stato, gli stati delle visite carcerarie e delle cause decise e semestralmente quello delle cause introdotte.

I tribunali delle province, inoltre, venivano posti sotto la diretta vigilanza del Tribunale della Sacra Consulta.

Ulteriori istruzioni circa la formazione della statistica giudiziaria vennero fornite dalla circolare della Segreteria di Stato del 30 gennaio 1847129.

Essa stabilì che ogni tribunale di prima istanza, assessorato, giusdicenza o governo doveva, non più tardi del giorno cinque di ogni mese, inviare al preside della propria provincia lo stato delle cause introdotte, pendenti e giudicate relative a tutto il mese precedente; le cause non definite dovevano riportarsi anche nello stato dei mesi successivi fino a quando non fossero state decise. Questo metodo mirava a sveltire la procedura, eliminando l’invio semestrale delle cause introdotte.

Anche le modalità d’invio furono semplificate, sarebbe infatti stato trasmesso il solo processo verbale delle visite, non disgiunto dall’elenco nominativo dei detenuti, con l’indicazione della patria, dell’età, del reato di cui erano chiamati a rispondere, del tribunale o giusdicenza cui appartenevano, in aggiunta allo stato materiale del carcere (art. I).

Lo stato delle cause introdotte e pendenti doveva essere firmato nei tribunali di prima istanza dal presidente del tribunale e nelle altre curie dall’assessore, dal giusdicente o dai cancellieri; quello delle cause decise doveva essere firmato anche dal Procuratore fiscale e tutti erano responsabili di un’eventuale inesattezza delle proprie dichiarazioni (artt. II-III).

I presidi delle province, quando ricevevano i suddetti stati, effettuavano su di essi le osservazioni che ritenevano opportune in base a quanto disposto dalla circolare della Segreteria di Stato del 10 luglio 1841, che rimaneva in vigore. Dovevano poi trasmettere i medesimi stati a monsignor Segretario della Sacra Consulta non più tardi del giorno dieci di ogni mese (art. IV).

129 Ordine circolare della segreteria di Stato col quale si prescrive ai

tribunali il metodo da tenersi in avvenire per la trasmissione degli stati delle cause pendenti e delle visite carcerarie, 30 gennaio 1847, in, Raccolta delle leggi e disposizioni... cit., vol. I, p. 109.

Anche i presidenti dei tribunali di appello dovevano inviare ogni mese e negli stessi termini gli stati delle cause introdotte, pendenti e decise nei rispettivi tribunali. Per ogni causa dovevano indicare il numero del querelario del tribunale, dell’assessorato, della giusdicenza o curia cui apparteneva la causa (art. V).

Ogni bimestre gli stessi presidenti dovevano trasmettere, per mezzo dei presidi delle province, l’indicazione dell’ammontare preciso delle spese di giustizia, in base a quanto previsto dalle regole sulle tasse dei giudizi criminali del 18 febbraio 1832 e successive disposizioni.

I presidenti erano infine chiamati a vigilare affinché i governatori e gli altri impiegati loro dipendenti, i giudici processanti e i loro attuari, eseguissero con assiduità, diligenza e zelo i propri compiti e, in caso di negligenza, erano tenuti a presentar rapporto sulla base del quale sarebbero stati presi gli opportuni provvedimenti.

Affinché la Sacra Consulta potesse adeguarsi alle norme contenute nella circolare, vigilando sul regolare andamento dei tribunali delle province, monsignor Segretario e gli altri ponenti sarebbero stati assistiti da un Uditore al soldo del governo e di nomina sovrana.

2.3. Il Consiglio dei ministri nei lavori preparatori