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Influenza del modello napoleonico sui progetti di legge

3. Capitolo III – Il secondo periodo di riforme (1847 1848) –

3.8. Influenza del modello napoleonico sui progetti di legge

Se volessimo fermarci ad analizzare l’ampiezza dei progetti di legge in riforma all’ordinamento giudiziario, con particolare riferimento al Regolamento organico dell’ordine giudiziario nel Foro laico, senza dubbio questa risulterebbe enorme, ed è ipotizzabile che se questo fosse diventato legge si sarebbe aperta un'epoca nuova per lo Stato pontificio.

L'influenza del modello francese è evidente e traspare già nel Regolamento organico dell'ordine giudiziario del 1847, e poi, appunto, nel successivo Regolamento organico dell'ordine giudiziario nel foro laico; entrambi, infatti, sembrano ispirarsi al Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 1806, entrato in vigore in tutto il Regno italico a partire dal primo gennaio 1807334. Quest' ultimo era la legge organica che il

Consiglio di Stato francese aveva deciso di promulgare con precedenza rispetto alla redazione degli stessi codici processuali civili e penali, nei territori italiani occupati.

Fulcro del sistema introdotto erano le corti di prima istanza di giustizia civile e penale, che svolgevano funzioni sia di tribunale civile che di tribunale correzionale e di Corte di giustizia criminale. Ad essi si affiancavano i giudici di pace e, per le istanze superiori, le corti di appello e le corti di cassazione.

334 Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte II, dal 1 maggio al 31 agosto 1806, Milano, Stamperia reale, pp. 625-654. Su questo Regolamento si veda E. DEZZA, Il codice di procedura penale del regno Italico (1807) ...cit., pp. 231-246.

L' art. 70 del Regolamento organico garantiva poi i principi di oralità e pubblicità del contraddittorio durante la fase del dibattimento.

Volgendo lo sguardo, nello specifico, al Regolamento organico giudiziario nel Foro laico, anche relativamente alla struttura, esso sembra ricalcare il Regolamento organico per il Regno d’Italia.

Cosi come il primo articolo del Regolamento di Napoleone recitava che la giustizia civile e la giustizia punitiva erano amministrate in nome del re dai magistrati che egli nominava, il Regolamento dello Stato pontificio, sempre all'art. 1, più prudentemente, si limitava ad affermare che la giustizia era amministrata in nome del Sovrano.

Il Titolo I del Regolamento del 1806 offriva una introduzione degli organi deputati ad amministrare la giustizia nel Regno. Essi erano i giudici di pace, i tribunali di commercio, le corti di prima istanza, le corti di appello e la Corte di Cassazione, e in aggiunta a questi i tribunali militari. Anche in questo caso la distribuzione dei tribunali narrata nel Regolamento giudiziario del Foro laico risultava pressoché identica, comprendente, come abbiamo visto, i giudici municipali, i giudici conciliatori, i tribunali di prima istanza, i tribunali d’appello e il tribunale di Cassazione, in aggiunta ai tribunali militari ma con l'esclusione, in questo caso, dei tribunali di commercio.

La disciplina delle magistrature superiori risultava differente per il fatto che nello Stato pontificio era previsto, oltre al tribunale di Cassazione, anche il Tribunale di ultima istanza, competente a giudicare in terzo grado di giudizio le sentenze difformi dei tribunali di prima istanza e dei tribunali d’appello.

La Francia invece, che non conosceva la distinzione tra terzo grado di giudizio e tribunale di Cassazione, aveva disciplinato solo quest’ultimo nel Regolamento organico di

giustizia, stabilendo che questo tribunale supremo fosse quello deputato a mantenere l’esatta osservazione delle leggi, giudicando, quindi, nel nome della legge e non dei litiganti. La Corte qui si pronunciava solo sulla conformità della sentenza alla legge (e in alcuni casi sulle questioni di incompetenza ed eccesso di potere) e non entrava nel merito, come invece era consentito al medesimo tribunale nel Regolamento dello Stato pontificio. In entrambi i regolamenti era però stabilita la remissione della causa ai tribunali inferiori per una nuova decisione335.

Anche la disciplina del Pubblico Ministero delineata nel Regolamento organico dell'ordine giudiziario nel Foro laico è pressoché identica a quella descritta nel Regolamento organico della giustizia civile e punitiva.

In entrambi gli ordinamenti troviamo infatti un Pubblico ministero agente del governo presso i tribunali dello Stato, cui è affidata la vigilanza sul rispetto della legge che interessa l'ordine pubblico, la cui presenza è obbligatoria ogni qualvolta si discuta di questioni riguardanti, tra le altre, l'ordine pubblico, lo stato delle persone, la ricusazione dei giudici, lo stato delle persone. Il Pubblico Ministero è inoltre competente a denunziare al Ministro della Giustizia ogni atto attraverso il quale i giudici travalicassero i loro potere336.

Nel Regolamento per il Regno italico poi non v'è traccia della giuria, in quanto, come detto, Napoleone preferì non estendere questo istituto all'Italia; la giuria, insieme con la Camera d'accusa, è invece disciplinata dal Regolamento dello Stato pontificio.

L'ultima parte di ambedue i regolamenti è dedicata alla disciplina dell'ordine giudiziario. In entrambi gli ordinamenti si dice che i giudici debbano essere nominati dal Sovrano. Nel

335 Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia... cit., "Della Corte di

cassazione", pp. 640-644.

Regolamento del 1806 si parla di nomina a vita dei giudici, e di possibilità di essere "traslocati"; nel Regolamento del 1848 non si affronta il tema dell'inamovibilità dei giudici e della nomina a vita, ma i requisiti riguardanti l’età e i casi di incompatibilità risultano disciplinati in modo pressoché identico.

Anche le regole che dettano la condotta e la nomina degli altri addetti all'ordine giudiziario, tra cui i cancellieri, i cursori e gli avvocati di ufficio, che in ambedue i Regolamenti si collocano al termine delle disposizioni di legge, non si differenziano di molto tra di loro337.

Così come il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva in Francia doveva essere poi coordinato con i codici di rito che nel medesimo periodo si stavano redigendo per il Regno italico, in particolare il codice di procedura penale del 1806 e il codice di procedura civile per il Regno Italico, quest’ultimo recante infatti nell'introduzione l'indicazione che esso sarebbe stato applicato nei territori italici in conformità al Regolamento organico di giustizia, allo stesso modo nello Stato pontificio il Regolamento organico giudiziario nel Foro laico avrebbe dovuto coordinarsi con i codici di rito che nel medesimo periodo erano oggetto di studio da parte delle commissioni legislative incaricate proprio della riforma di quei codici.

Senza dubbio se la crisi politica non avesse fatto da ostacolo alla prosecuzione delle riforme in atto si sarebbe aperta una fase nuova per la giustizia nello Stato pontificio, talmente importante da poter mettere in discussione la stessa struttura dello Statuto e del sistema rappresentativo da esso delineato.

Ma non si giunse a nulla di simile. Anche dopo la Restaurazione del '49 il sistema dei tribunali tornava ad essere quello esistente prima del novembre 1848, con quelle poche modifiche che abbiamo visto interessare il Tribunale dell'Auditor Camerae e il sistema dei tribunali della città di Roma338.

337 Ibidem," Dei Cancellieri", "Dei Patrocinatori", "Degli Uscieri", pp. 647-650.

Anche per quanto riguarda i codici di diritto e quelli di rito, in campo penale, i lavori della commissione del '47 per la riforma della codificazione civile e penale erano approdati, nel 1848, in Consiglio di Stato, il quale aveva apportato delle osservazioni al progetto di legge di codice penale che tuttavia non era mai riuscito a divenir legge effettiva dello Stato. Anche quando si ripresero i lavori, un decennio più tardi, i lavori di studio e di revisione fallirono e la legislazione in vigore nel diritto penale rimase quella di Gregorio XVI339.

Per quanto riguarda invece l'amministrazione della giustizia e il diritto civile, la Commissione nominata in ottemperanza all'art. 5 del moto proprio del '49340 preparò nel 1850 un

progetto organico per l'ordine giudiziario esaminato anche dal Mertel che però si limitò ad offrire alcune osservazioni, in quanto l'assunzione dell'incarico di ministro dell'interno contemporaneamente a quella di grazia e giustizia non gli consentirono di portare a compimento l'opera. Solo nel 1858 egli poté completare la revisione ed elaborare un Progetto di

regolamento giudiziario per gli affari civili in riforma al regolamento giudiziario del 10 novembre 1834, diviso in tre

parti, concernenti la legislazione civile, l'ordinamento giudiziario e le leggi di procedura. Ma anche questo ennesimo tentativo fallì e il Regolamento del 1834, per quel che riguarda la giustizia, il sistema dei tribunali e la procedura civile, sarebbe rimasto la legge dello Stato pontificio fino alla fine del potere temporale.

339 M. DI SIMONE, Progetti di codice penale nello Stato pontificio di

Pio IX, in Per Satura. Studi per Severino Caprioli, Spoleto, 2008, pp. 321-

351.

340 Motu proprio di Portici del 12 settembre 1849, in Raccolta delle