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73 Riferimenti archivistici sul codice di commercio in D. CECCHI, op.

cit., pp. 255 e ss.

74 Ibidem.

Con la morte di Pio VII anche il Consalvi usciva di scena e si apriva per lo Stato pontificio una fase nuova, caratterizzata da una forte reazione alla politica moderata che era stata protratta fino a quel momento con il conseguente ritorno a pratiche e costumi propri dell’antico regime76. Il 10 ottobre 1823 venne

consacrato papa il marchigiano Annibale Della Genga, con il nome di Leone XII77.

Leone XII apparteneva alla schiera dei cardinali zelanti ed era fortemente convinto di poter rafforzare le basi temporali e spirituali della Chiesa attraverso la condanna delle innovazioni introdotte nello Stato dai suoi predecessori.

La legislazione di questo periodo fu rivolta soprattutto ad annullare le conseguenze di quella consalviana. Espressione di questo spirito conservatore fu soprattutto il moto proprio del 24 ottobre 182, contenente norme sull’amministrazione della giustizia e sulle tasse giudiziarie78. Il moto proprio interveniva

anche sull’assetto territoriale dello Stato, in particolare riducendo le Delegazioni da diciassette a tredici (attraverso la loro riunione), e modificando la composizione dei consigli comunali79.

La riforma più importante introdotta dal moto proprio fu comunque quella giudiziaria. Leone XII aveva infatti nominato una nuova commissione con il compito di riformare il codice di procedura civile del 181780. Con il moto proprio del 5 ottobre

1824, dunque, si aggiornarono le disposizioni del codice di

76 A. AQUARONE, op., cit., p. 164.

77 Su Leone XII si veda A. F. DE MONTOR, Storia del Pontefice Leone

XII, ed. it.. Milano, 1843.

78 Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824

sulla riforma dell’amministrazione pubblica della procedura civile e delle tasse dei giudizi, Roma, Poggioli stampatore, 1824.

79 Sulle riforme al sistema amministrativo si veda A. AQUARONE, op.,

cit., pp. 173-174.

80 Componenti della nuova commissione erano il card. Fabrizio Turriozzi, in qualità di presidente, i monsignori Vincenzo Tiberi e Giovanni Marco y Catalan Uditori di Rota, Antonio Domenico, Segretario del concilio, Teodoro Fusconi, avvocato concistoriale, Francesco Isola, Primo collaterale di Campidoglio, Filippo Baffi, Carlo Serafini e Francesco Franci procuratori di Collegio, Fabrizio Gasparri, Uditore civile del Tesorierato. Cfr. M. MOMBELLI CASTRACANE, La codificazione civile nello Stato pontificio I...cit., p. XXVII.

procedura civile del 1817 e si dettarono nuove norme per la riorganizzazione della pubblica amministrazione e per la disciplina delle spese di giustizia, in particolare e delle tasse sui giudizi.

La disciplina dei tribunali civili era stabilita dal Titolo II del moto proprio, mentre quella dei tribunali penali nel Titolo III.

Le differenze più importanti con il moto proprio del 6 luglio 1816 riguardavano la parte civile; in generale, come per la parte amministrativa, anche per la parte giudiziaria le riforme furono di tipo restrittivo81; l’art. 25 stabilì l’abolizione di tutti i tribunali

collegiali di prima istanza, con la sostituzione, in ogni capoluogo di un giudice singolare, detto Pretore, incaricato di risolvere le controversie civili in tutte le cause di valore superiore ai trecento scudi. Nelle Delegazioni riunite, oltre il pretore del capoluogo vi era anche un altro pretore nelle città o capoluogo in cui risiedeva il Luogotenente, con la giurisdizione estesa a tutto la Delegazione riunita.

L’art. 37 restringeva il numero dei tribunali di appello da tre a due (la Sacra Consulta e il Tribunale di Bologna) abolendo definitivamente il Tribunale di Appello di Macerata. Veniva sottratto un giudice al Tribunale di Bologna, che risultava così composto da sei giudici, ed era stabilito che i giudici di quel tribunale giudicassero singolarmente, in seconda o ulteriore istanza, le cause fino a 825 scudi giudicate in prima istanza da pretori, dagli ordinari e vicari generali nelle materie laiche e tra laici delle quattro Delegazioni. In tutte le altre cause di valore superiore agli 825 scudi, invece, i giudici giudicavano collegialmente e in numero non inferiore a cinque82. Il

presidente del tribunale, vale a dire il più anziano tra i giudici, 81 A questo proposito, ad esempio, il numero delle Congregazioni governative. L’art. 8 stabiliva che «Presso ogni Legato o Delegato vi sarà una Congregazione governativa composta dal Gonfaloniere e di due anziani del capoluogo.

Nelle Delegazioni riunite la Congregazione sarà una sola e risiederà ove risiede il delegato.

Questa Congregazione si adunerà presso il Legato o Delegato ordinariamente due volte la settimana, nei giorni che dai medesimi verranno stabiliti, e straordinariamente tutte le volte che ve ne sarà il bisogno».

votava soltanto nei casi di infermità o legittimo impedimento o ricusazione di uno dei giudici, ma interveniva sempre all’udienza per vigilare sul buon ordine del tribunale.

Alcune modifiche interessarono anche il sistema dei tribunali penali, l’art. 81 sottraeva ai tribunali di prima istanza il giudice della congregazione governativa, la quale era stata a sua volta ridotta di numero; veniva inoltre stabilito che nelle Delegazioni riunite il Tribunale criminale fosse uno solo per ambedue le Delegazioni e risiedesse ove risiedeva il delegato.

Un’altra importante novità riguardava le curie ecclesiastiche; venne ampliata la loro sfera di competenze, in quanto l’art. 26 stabilì che queste, insieme con i loro vicari generali, potessero giudicare, con il consenso delle parti, nelle loro Diocesi, le cause civili tra meri laici83.

Da ultimo, nelle cause civili, venne ristabilito l’uso della lingua latina (art. 102). Venivano in compenso aboliti il tribunale dell’Annona e quello dell’Agricoltura, e le cause di loro competenza trasferite ai giudici ordinari84.

Oltre a ciò la critica storica sull’operato d Leone XII è stata influenzata negativamente anche per i provvedimenti restrittivi intrapresi nei confronti degli ebrei e per la dura repressione intrapresa nei confronti dei moti liberali, soprattutto a seguito dei comportamenti adottati dal cardinal Rivarola, che inviato nelle Legazione in qualità di legato a latere instaurò in quelle terre un regime di polizia ed attuò lo stato di assedio85.