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Pio IX e la commissione del 1846 per la riforma dei codic

2. Capitolo II Riforme al sistema giudiziario nella prima fase del pontificato di Pio IX (1846 1847)

2.1. Pio IX e la commissione del 1846 per la riforma dei codic

Dopo soli cinque mesi dalla salita al soglio pontificio, Pio IX iniziava i lavori necessari ad apportare quelle modifiche al sistema giudiziario ormai avvertite dalla maggioranza dei sudditi come non più procrastinabili.

Anche Pio IX decise di lavorare attraverso commissioni legislative. L’idea di nominare commissioni legislative nello Stato pontificio era già presente nel moto proprio del 1816 che all’art. 75, come detto, istituiva tre commissioni che si occupassero rispettivamente della materia civile, penale e commerciale, e anche Leone XII aveva istituito una commissione temporanea in sostituzione delle precedenti e con l’incarico di riformare i titoli II, III, IV e V del codice di procedura civile del 2 novembre 1817 e il Regolamento delle tasse sui giudizi122.

Il 6 novembre 1846 il nuovo pontefice confermò la commissione nominata da Gregorio XVI il 20 luglio 1841123

deputata alla revisione del Regolamento penale e di procedura penale rispettivamente del 1831 e 1832.

La commissione, nella sua formulazione originaria, era composta dall’Antonelli, all’epoca Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, e in qualità di presidente, da monsignor Di Pietro, Uditore della Sacra Rota, dall’ avvocato Benvenuti, assessore generale di polizia, e dall’avvocato Alessandri, sotto-Segretario della Sacra Consulta, in qualità di presidente.

122 M. MOMBELLI CASTRACANE, Istituzioni e Archivio. Problemi di

applicazione del metodo storico: il caso del fondo commissione dei codici legislativi, in Nuovi annali della scuola superiore speciale per archivisti e bibliotecari, Anno II, 1988, pp. 103-120.

123 Dispaccio della Segreteria di Stato è in ASR, Commissione per la

Pio IX aggiunse monsignor Ignazio Alberghini, Uditore della Sacra Rota, monsignor Giuseppe Luigi Bartoli, avvocato concistoriale e avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica, Felice Ciccognani, avvocato concistoriale, gli avvocati Antonio Silvani di Bologna, Pietro Pagani di Imola, Giuseppe Giuliani di Macerata, Filippo Leoncilli di Sopleto, il Professor Olimpiade Dionisi, docente di istituzioni criminali nell’ Archiginnasio romano; si stabilì inoltre che Antonio Pagnoncelli, curiale di collegio e Francesco Saverio Borghi, Procuratore generale del Fisco e della R.C.A, dovessero prender parte alle sedute della commissione qualora si discutessero argomenti di procedura. Poco dopo vennero aggiunti anche i monsignor Giovanni Ianni, Uditore del Pontefice e Ildebrando Rufini, Procuratore generale del Fisco124.

124 Si riporta il biglietto di nomina inviato dalla Segreteria di Stato a ciascuno dei nuovi membri componenti la Commissione: «Con dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni del 20 di Luglio 1841, la San. Mem. Di Gregorio XVI si degnò di nominare una commissione di valenti ed accreditati giureconsulti incaricata di promuovere gli occorrenti miglioramenti per il Regolamento penale, quello di procedura criminale pubblicati dallo stesso Pontefice. Commissione che si compone di: Monsignor Roberti, uditore generale dalla R.C.A., Monsignor Di Pietro, uditore della sacra Rota romana, il signor avv. cav. Benvenuti Commissario generale di Polizia e il signor avv. Alessandri, sottosegretario della S. Consulta e segretario della Commissione segretario e con voto al pari degli altri membri della Commissione suddetta. Essendosi degnata la Santità di Papa Pio IX di confermare la Commissione medesima ne ha eziando esteso gli incombenti agli esami dei regolamenti legislativi e giudiziari per gli affari civili perché proponga quei miglioramenti che si ravvisassero anche per questa parte opportuni. Sebbene l’importante lavoro criminale per l’impegno postovi dai lodati giureconsulti sia quasi al termine, posto la S.tà Sua che un argomento così rilevante venga più ampiamente esaminato e discusso si è degnata di esporre che alla suddetta commissione sieno aggiunti altri esperti e dotti giuristi dello Stato.

Cioe ____

Essendo ____ compreso tra gli aggiunti alla Commissione, se ne porge al medesimo la partecipazione, ed egli al certo ravviserà in tale atto di considerazione Sovrana una aperta dimostrazione di quella fiducia con che degna onorarlo Sua Santità ed a cui a cui sarà lo stesso Sign... per corrispondere col maggior zelo ed impegno». ASR, Commissione per la

compilazione dei codici legislativi, b. 4, fasc. 33. Altre notizie sulla

commissione in: LODOLINI TUPPUTI C., La commissione governativa di

Stato nella restaurazione pontificia, Milano, 1970, pp. 105-107; MOMBELLI

CASTRACANE M., La codificazione civile nello Stato pontificio II: dal

progetto del 1846 ai lavori del 1859-63, Ed. sc. It., 1988, pp. XV ss. Della

stessa autrice si veda anche: Le fonti archivistiche per la storia delle

codificazioni pontificie (1816-1870) in «Società e storia», n. 6, 1979, pp. 857 ss.; Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale

Alla nuova commissione venne affidato il compito di revisionare il Regolamento legislativo e giudiziario del 1834 che, a sua volta, sarebbe stato completato da un Regolamento organico dell’ordine giudiziario, considerato quale presupposto fondamentale di ogni riforma; contemporaneamente iniziava l’elaborazione di un nuovo codice civile in riforma al progetto Bartolucci125.

La notizia della riconferma della commissione del ’41 venne pubblicata sulla prima pagina del primo numero de L’Astrea, un periodico contemporaneo attento alla giurisprudenza nazionale ed internazionale; la notizia accolse il plauso generale della popolazione, ma nonostante le dichiarate intenzioni, la stampa non avrebbe potuto tenere informati periodicamente i lettori sui lavori della commissione, in quanto era fatto divieto a chiunque di conoscerli126. Ad ogni modo si era già detto che la

commissione aveva iniziato i lavori e che era stata suddivisa in sezioni e questo sembrava potesse bastare, almeno per il momento.

Nei seguenti numeri dell’Astrea troviamo alcune

informazioni circa la composizione delle sezioni: ne erano state create tre, quella per l’organizzazione dei tribunali, che teneva le sue sessioni presso monsignor Antonelli presidente, quella della legislazione civile, che si riuniva presso monsignor Alberghini e quella di diritto e procedura penale, che si sarebbe riunita presso monsignor Di Pietro. Inoltre veniva scritto che la commissione, all’unanimità, aveva votato di non volersi limitare a riforme parziali, ma di voler procedere verso la totale ricompilazione dei codici127.

Tralasciando quelli che furono i lavori relativi alla materia codicistica, in quanto esulano dal nostro lavoro, oltre ad essere già stati oggetto di importanti studi, ci limiteremo ad esaminare

erudizione storico ecclesiastico, vol. 80, p. 158.

125 Sul progetto di codice civile del 1818 cfr. MOMBELLI CASTRACANE M., La codificazione civile nello Stato pontificio I...cit.

126 «L’Astrea», 1847, n. 1. 127 Ibidem.

quali furono i correttivi al sistema giudiziario messi a punto da quei giuristi.

La commissione in breve tempo diede vita ad un

Regolamento organico dell’ordine giudiziario che apportò

importanti modifiche al sistema precedente; occorre però da subito precisare che probabilmente questo Regolamento non soddisfò pienamente le aspettative del Pontefice, se già qualche mese dopo la sua formulazione, Pio IX nominava una nuova commissione deputata alla sua revisione. E’ proprio per questo motivo, forse, che la storiografia ha finora mancato di analizzarne il contenuto, un’operazione che sembra invece opportuno intraprendere in questa sede, in quanto fu proprio da quel Regolamento che partì un programma di moderne riforme al sistema giudiziario che si andò progressivamente attuando nel corso della prima fase del pontificato di Pio IX.

Prima di procedere con l’analisi del Regolamento organico occorre però individuare quali altri modifiche stavano per essere apportate al sistema giudiziario nel mentre che la commissione si apprestava ad iniziare i propri lavori.

2.2. Disposizioni sull’amministrazione della “punitiva