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Il Regolamento organico dell’ordine giudiziario

2. Capitolo II Riforme al sistema giudiziario nella prima fase del pontificato di Pio IX (1846 1847)

2.8. Il Regolamento organico dell’ordine giudiziario

151 Entro lo stesso termine doveva essere presentato, prima in Consulta di Stato e poi al Consiglio dei ministri, un secondo progetto di Regolamento contenente la disciplina relativa alle nomine, onorari, promozioni, premi e sospensioni degli impiegati (art. 93).

152 M. CALZOLARI- E. GRANTALIANO, Lo Stato pontificio tra

Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870), Roma, 2003,

Intanto la Commissione confermata da Pio IX portava a termine i lavori sul sistema giudiziario redigendo un Regolamento organico dell’ordine giudiziario. Bisogna innanzitutto precisare che questo Regolamento, probabilmente a causa del fatto che non entrò mai in vigore, ebbe una scarsissima circolazione; le uniche copie a stampa presenti sono state da noi ritrovate in due fondi conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, quello della Commissione per la compilazione dei codici e quello del Consiglio di Stato (1848-49)153.

Non è possibile stabilire una data certa di emanazione di questo Regolamento anche se questa non può in ogni caso essere successiva al 1847 se già nel settembre di quell’anno il papa nominava una nuova commissione deputata proprio alla revisione di quel Regolamento. Nonostante ciò risulta comunque opportuno uno studio e un’analisi e soprattutto una comparazione con il sistema precedente.

Esso si componeva di 167 articoli suddivisi in undici titoli e trattava contemporaneamente la materia civile e quella penale.

Il Titolo I si apriva con la distinzione dei giudici e i tribunali in due categorie, quelli deputati all’amministrazione della giustizia nel foro ecclesiastico e quelli deputati all’amministrazione della giustizia nel foro laico, dopo di che procedeva ad una loro elencazione dando precedenza a quelli appartenenti al foro ecclesiastico a differenza di quanto avveniva nel Regolamento gregoriano.

Giudici e tribunali del foro ecclesiastico erano gli Ordinari e i Metropolitani, i giudici e i Tribunali criminali vescovili, i Tribunali di Appello dei Metropolitani, il Tribunale di Appello per le cause civili del foro ecclesiastico in Roma e la sacra Congregazione dei vescovi e regolari.

Nel foro laico la giustizia era amministrata dai giusdicenti e dai governatori, dai Tribunali di prima istanza, dai Tribunali di

153 ASR, Commissione per la compilazione dei codici, b. 4; ASR,

commercio, dai Tribunali di appello, dal Supremo Tribunale di Giustizia per le cause nei giudizi penali e dai Tribunali militari.

Tra i tribunali cosiddetti di “misto foro” vi erano il Tribunale della Sacra Rota e il Supremo Tribunale di Giustizia per le cause civili.

Rimaneva invariata la giurisdizione della Congregazione del Prefetto dei Sacri Palazzo Apostolici e quella della Camera dei Tributi e nulla era innovato circa le Sacre Congregazioni ecclesiastiche. Venivano di contro aboliti il Tribunale criminale camerale, la giurisdizione del contenzioso amministrativo e tutte le altre magistrature, anche di privilegio, non espressamente richiamate dal Regolamento154.

Giurisdizione in materia civile Nel foro ecclesiastico

L’assetto del nuovo Regolamento prevedeva, come giudici di primo grado del foro ecclesiastico, gli Ordinari e i Metropolitani, insieme con i Vicari generali, nelle rispettive diocesi, e il Tribunale del Vicariato, a Roma; giudici di secondo grado erano invece il nuovo Tribunale di Appello del Metropolitano, composto dal presidente e due giudici, competente per le sentenze emanate dai vicari e dai loro vescovi suffraganei, e il Tribunale di Appello di Roma, composto da un prelato presidente e due giudici, competente per le sentenze emanate dal tribunale del Vicariato, dai Vicari dei Metropolitani e dai Vicari degli ordinari non soggetti a un Metropolitano155.

Le differenze con il Regolamento gregoriano erano dunque evidenti.: esso prevedeva che i vescovi e gli arcivescovi, e per essi i vicari generali, nelle rispettive diocesi, insieme con gli ordinari e con il Tribunale del Vicariato, fossero giudici di primo grado; gli arcivescovi, come metropolitani, erano invece giudici di appello nelle cause di qualunque somma o valore giudicate in

154 Regolamento organico dell’ordine giudiziario, artt. 1-11. 155 Regolamento organico dell’ordine giudiziario, artt. 27- 32.

prima istanza dai vescovi suffraganei della loro provincia, mentre il Tribunale del Vicariato, per mezzo del suo privato Uditore, era il giudice di seconda istanza, cumulativamente con il prelato Uditore della Camera per tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi romani giudicate in prima istanza dallo stesso Tribunale del Vicariato156.

Il Regolamento organico individuava invece due specifici tribunali di appello con competenze distinte in base alla provenienza della sentenza di primo grado, e con facoltà, per coloro che appellavano una sentenza pronunciata dal vicario di un suffraganeo, di ricorrere direttamente al Tribunale di Appello di Roma, omesso il Tribunale di Appello del Metropolitano157.

Nel foro laico

Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia nel foro laico, nel Titolo I del Regolamento organico era stabilito che essa fosse ripartita tra i giusdicenti ed i governatori, i Tribunali di prima istanza, i Tribunali di Commercio, i Tribunali di Appello, il Supremo Tribunale di Giustizia per le cause nei giudizi penali e i Tribunali Militari158.

Nelle cause civili vi era un unico giudice in ogni capoluogo di provincia che esercitava la sua giurisdizione in tutto il circondario da esso dipendente mentre a Roma ve ne erano tre; i governatori erano invece stabiliti in ogni circondario amministrativo. Questi giudici singolari erano competenti solo per le cause minori, vale a dire quelle di valore non superiore ai duecento scudi159.

Il nuovo Regolamento organico parlava anche di giurisdizione economica con riferimento a tutte quelle cause, meramente pecuniarie, il cui valore non eccedesse i venti scudi. 156 Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili... cit., artt. 358-364. Il tribunale del Vicariato decideva anche, come giudice di seconda istanza, tutte le cause non superiori ai cinquecento scudi decise in prima istanza dal prelato Uditore della Camera.

157 Regolamento organico dell’ordine giudiziario, art. 33. 158 Ibidem, art. 1.

A Roma questo particolare tipo di giurisdizione era affidato ai Presidenti dei Rioni, per le cause che non oltrepassavano il valore di cinque scudi, mentre le altre, fino al valore di venti scudi, erano di competenza dei giusdicenti, i quali erano anche giudici di secondo grado per le cause decise in primo grado dai Presidenti dei Rioni. Nelle Province e nella Comarca di Roma la competenza per questo particolare tipo di giurisdizione era sempre dei giusdicenti e dei governatori160.

Un’ulteriore differenza rispetto alla precedente legislazione riguardava le cause di provvisioni alimentarie, già di competenza dei giudici singoli nel Regolamento gregoriano; il nuovo Regolamento, pur riconfermando questa competenza in capo ai giusdicenti e ai governatori, stabiliva che essa dovesse essere esclusa per quelle cause sorte in esecuzione di una convenzione o di un atto di ultima volontà161.

I Tribunali di prima istanza nel Regolamento del ’47 erano stabiliti uno a Roma, per la città e la Comarca, composto da due prelati e da cinque giudici togati; uno per ogni capoluogo di provincia, composto da un presidente e quattro giudici; uno per ogni capoluogo di Legazione (Ferrara, Bologna, Forlì, Ravenna e Macerata) composto da un presidente e sei giudici162. I tribunali

delle Province giudicavano le cause collegialmente e con il concorso di tre giudici mentre i tribunali sedenti nelle Legazioni e il tribunale di Roma erano divisi in due turni; a Roma ciascuno dei due turni era presieduto da un prelato163. Le competenze

160 Regolamento organico dell’ordine giudiziario, artt. 45-48. 161 Ibidem, art. 50 §1.

162 Ibidem, artt. 51-53. All’art. 52 era inoltre stabilito che il tribunale di prima istanza di Viterbo estendeva la sua giurisdizione anche a tutta la Delegazione di Orvieto e che il tribunale di Macerata, che estendeva la sua giurisdizione a tutta la delegazione di Camerino, comprendesse anche tutto il territorio del Commissariato della Santa Casa di Loreto. Inoltre, nella giurisdizione del tribunale di prima istanza di Perugia era ricompreso anche il distretto di Foligno come parte della Delegazione. Diversa dunque la composizione dei tribunali di prima istanza rispetto al Regolamento gregoriano che prevedeva la presenza di un presidente, un vice presidente e quattro giudici nei tribunali delle Legazioni e di un presidente e due giudici nei tribunali delle altre Province. Regolamento legislativo e giudiziario per gli

affari civili... cit., art. 289.

rimesse a questi tribunali erano le medesime previste dal Regolamento giudiziario del ’34 e ricomprendevano le cause di valore indeterminato e quelle di valore superiore ai 200 scudi, le cause di qualunque somma concernenti le azioni ipotecarie o relative al sistema ipotecario e le cause di avocazione o remissione dei comuni e delle province.

Nelle cause in cui era coinvolto l’interesse del pubblico Erario la giurisdizione dei tribunali di prima istanza si estendeva anche alle persone e ai fondi ecclesiastici. In quest’ultima ipotesi era però era stabilito che non si sarebbe mai potuto emanare atti esecutori se non in forza di un ordine del giudice ecclesiastico164.

I tribunali di prima istanza continuavano ad esercitare le funzioni di giudici di secondo grado nei confronti delle sentenze emesse dai giusdicenti e dai governatori, ma con alcuni limiti di valore: era infatti stabilito che le cause minori di venti scudi decise in via economica dovevano appellarsi direttamente innanzi al presidente del tribunale di prima istanza165.

Alcune modifiche riguardavano i tribunali di commercio, relativamente alla loro composizione. Era infatti previsto che questi tribunali, pur continuando a giudicare con il concorso di tre giudici, dovessero essere composti da un presidente togato, da un giudice scelto dal presidente del tribunale di prima istanza e da un commerciante, eccezione fatta solamente per i tribunali di Foligno e Rimini, nei quali al posto del giudice del tribunale di prima istanza sedeva il Governatore locale166.

Nella sezione relativa ai tribunali d’appello una delle novità più importanti era quella relativa alla creazione di un nuovo tribunale di seconda istanza a Roma, in aggiunta a quelli già esistenti di Bologna e Macerata167.La giurisdizione del nuovo

164 Ibidem, artt. 56-57. 165 Ibidem, art. 59.

166 Ibidem, artt. 61-62. Nel Regolamento gregoriano, i tribunali di commercio erano invece composti di un presidente giureconsulto e di quattro giudici. Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili... cit., art. 294.

tribunale di appello si estendeva alla Comarca e alle province di Perugia, Spoleto, Viterbo, Orvieto, Rieti, Civitavecchia, Velletri, Frosinone e Benevento; esso era composto da due prelati e da dodici giudici togati, si divideva in due sezioni di sei giudici, ciascuna delle quali presieduta da un prelato, una deputata alle cause civili e commerciali, l’altra alle cause penali168.

La competenza dei tribunali di appello, oltre alle ipotesi già indicate dal Regolamento gregoriano169, si estendeva anche alle

domande di avocazione e remissione di cause pendenti innanzi ai giusdicenti e ai governatori soggetti alla loro giurisdizione ma non compresi nel territorio giurisdizionale di un medesimo tribunale di prima istanza e alle domande di avocazione o remissione di cause pendenti avanti due tribunali di prima istanza sottoposti alla loro giurisdizione170.

Tribunali comuni al foro laico ed ecclesiastico in materia civile

Proseguendo nella lettura il Titolo VI trattava dei tribunali comuni al foro ecclesiastico e al foro laico in materia civile. Questi, come già preannunciato nel Titolo I, erano il Tribunale della Sacra Rota Romana e il Supremo Tribunale di Giustizia per le cause civili.

Il Tribunale della Sacra Rota continuava a giudicare in terza istanza nelle materie civili del foro ecclesiastico e del foro laico nella parte in cui il giudicato di secondo grado dei tribunali di appello fosse stato difforme dal giudicato di primo grado e senza alcun limite di valore; giudicava, inoltre, in grado di “restituzione in intiero”, le cause pronunciate da qualunque tribunale dello Stato, infine giudicava, in prima e ultima istanza,

168 Ibidem, art. 71.

169 Le cause decise in prima istanza dai tribunali civili e commerciali, le cause dei giudici singolari decise in secondo grado dai tribunali di primo grado, con sentenze difformi. Regolamento legislativo e giudiziario per gli

affari civili... cit., art. 303.

le cause sul valore dei rescritti e chirografi pontifici rimessi con la clausola de aperitione oris171.

Per quanto riguarda la composizione veniva aggiunto un giudice ai cinque previsti dal Regolamento del ’34 ed era stabilito che qualsiasi causa dovesse essere portata al turno composto da sei giudici, di cui uno ponente senza voto, gli altri cinque votanti172.

Il Tribunale Supremo di Giustizia prendeva il posto del Tribunale Supremo di Segnatura, seppur con alcune differenze. Nel Regolamento organico venne stabilito che esso sarebbe stato composto da un cardinal Prefetto, due presidenti e quattordici giudici prelati, il doppio di quelli previsti dal Regolamento gregoriano per il Tribunale di Segnatura. Era suddiviso in due sezioni, una competente per il civile e l’altra per il penale e nelle materie civili giudicava con il concorso di sette giudici, compreso il presidente.

La competenza di questo tribunale riguardava le domande di nullità del processo e delle sentenze pronunciate in ultima istanza per difetti non sanati di citazione, giurisdizione e mandato; le domande di nullità delle sentenze definitive proferite in ultimo grado di giurisdizione, qualora il tribunale avesse omesso le forme prescritte dalla legge per procedere al giudizio definitivo; le domande di cassazione di un giudicato in ultima istanza per manifesta violazione di legge; le domande di riunione o di avocazione di cause fra due giudici o tribunali non soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello o fra due tribunali di appello173.

Quando il Tribunale Supremo annullava la sentenza per difetto di citazione, giurisdizione o mandato rimetteva alla parti la facoltà di far valere i propri diritti avanti i tribunali competenti, mentre, qualora avesse annullato per omissione di forme previste dalla legge o per manifesta violazione di legge,

171 Ibidem, art. 76. 172 Ibidem, art. 77.

rimetteva la causa per un nuovo giudizio ad un tribunale diverso rispetto a quello che aveva pronunciato la sentenza annullata. Nel caso di sentenza pronunciata dalla Sacra Rota la causa veniva rimessa a quei giudici della medesima che non avevano preso parte alle votazioni.

Qualora poi la sentenza annullata per manifesta violazione di legge fosse stata nuovamente attaccata per i medesimi motivi per i quale era stata cassata, il Tribunale Supremo doveva farne rapporto al Pontefice affinché dirimesse il dubbio insorto sull’applicazione della legge.

Giustizia penale

Con il Titolo VII si apriva la seconda parte del Regolamento organico dedicata alla giustizia criminale. Subito erano indicati i gradi di giustizia in materia penale, che erano d’ordinario due e talvolta tre174. Anche in materia penale veniva così ad

ammettersi un terzo grado di giudizio, con grande novità rispetto al Regolamento gregoriano che prevedeva due gradi di giurisdizione per i delitti minori e per i delitti capitali e un solo grado di giurisdizione per tutti gli altri delitti175.

Il Regolamento di Pio IX escludeva però che potessero esservi tre gradi di giustizia nel foro ecclesiastico, che conosceva solamente l’appello contro la sentenza emessa in primo grado per motivi di nullità o di mera ingiustizia176.

Anche nel foro laico potevano esservi casi di esclusione del terzo grado di giudizio, come per le sentenze emesse in secondo grado e relative a contravvenzioni di polizia177 e per le sentenze

pronunciate in secondo grado nelle cause pretoriali e in materia correzionale178.

174Regolamento organico dell’ordine giudiziario, art. 87.

175 Regolamento organico e di procedura criminale, art. 13. 176 Regolamento organico dell’ordine giudiziario, art. 88.

177 Ibidem, art.89 e art. 90: «I titoli di competenza del magistrato di polizia non possono eccedere la condanna a tre mesi di prigionia e a scudi novanta di multa, e sono determinati nell’apposito codice di polizia.»

178 Ibidem, art. 92: «Sono delitti di competenza pretoriale quelli che sono puniti dal codice penale e con una pena non eccedente un anno di prigionia o di restituzione e colla multa fino a scudi trecento sessanta, quand’anche la multa sia cumulata alla pena direttamente afflittiva.»; art.

Nei giudizi cosiddetti criminali, invece, quelli cioè che comportavano una condanna eccedente la competenza correzionale, era ammessa la revisione nel merito delle sentenze di primo grado di condanna alla pena capitale179; sempre nei

giudizi criminali era ammessa la revisione qualora la condanna non fosse stata pronunciata ad unanimità di voti ovvero quando fosse stata sospesa sulla base di uno o più voti favorevoli all’ innocenza dell’imputato.

La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione confermativo della condanna alla pena capitale poteva essere cassata tanto per motivi di fatto quanto per motivi di diritto. Lo stesso rimedio era ammesso nei confronti delle sentenze pronunciate dai tribunali di prima istanza in materia criminale nei casi in cui non fosse stato possibile esperire la revisione e contro le sentenze pronunciate in sede di revisione in merito con le quali fosse stata revocata o moderata la sentenza di condanna alla pena capitale ma solo nei casi in cui la sentenza stessa non contenesse la dichiarazione di innocenza180.

Nessun riferimento alla cassazione della sentenza compariva nel Regolamento gregoriano; il rimedio della revisione era invece ammesso avverso le sentenze inappellabili per indole della causa o perché proferite in secondo grado di giudizio, con istanza rivolta ai tribunali superi, al fine di richiedere l’annullamento della sentenza per violazione delle forme di legge, falsa applicazione della legge penale o eccesso di potere181. Il tribunale competente in sede di revisione era il

Tribunale della Sacra Consulta al quale erano rimesse tutte le questioni di competenza, remissione, sospensione, concernenti i giudici dei tribunali di Roma, delle Province e delle Delegazioni 95:«Appartiene al tribunale correzionale la cognizione dei delitti che secondo le leggi penali sono puniti con una pena superiore ad un anno di prigionia o di restrizione, ma che non accede l’opera pubblica o gli anni cinque di reclusione, o con una multa superiore agli scudi trecentosessanta, qualunque ne sia la quantità e quand’anche venga inflitta in unione ad una pena direttamente afflittiva.»

179 Ibidem, artt., 96-97. 180 Ibidem, artt., 98-100.

salvo i casi in cui i conflitti di competenza riguardassero il foro ecclesiastico, nel qual caso era competente il Tribunale di Segnatura.

Sempre il Regolamento del ’34 prevedeva che il rimedio della revisione fosse affidato ai tribunali inferiori, vale a dire i tribunali residenti nei capoluoghi, competenti a giudicare, come tribunali di revisione, le controversie sulla competenza tra due o più governatori della stessa provincia, assessori o giusdicenti; uguale competenza era prevista anche in capo al tribunale del Governo di Roma per i conflitti di competenza nascenti tra i governatori della Comarca di Roma.

Nel Regolamento del ’47 era accordato il rimedio della restituzione in intiero contro le sentenze passate in giudicato o eseguite qualora con un’altra sentenza passata in giudicato o a seguito della scoperta di nuove prove o nuovi documenti fosse provata la manifesta ingiustizia della sentenza pronunciata182.

Il Titolo IX trattava la materia relativa alla distribuzione delle competenze nei tribunali penali del foro laico. Giudici di primo grado erano i giusdicenti e i governatori che giudicavano in veste di magistrati di polizia; in secondo grado invece giudicavano i presidenti della sezione correzionale dei tribunali di prima istanza.

A Roma erano previsti due giudici singolari competenti per le cause minori mentre nelle Province la giustizia penale era esercitata dai giusdicenti e dai governatori all’interno delle rispettive aree di competenza territoriale.

Per le cause a titolo correzionale e criminale, a Roma, era competente un tribunale composto di un presidente e di otto giudici, suddiviso in due turni, uno per le cause correzionali, l’atro per le criminali, ciascuno composto di quattro votanti, compreso il presidente. Nelle province, invece, la competenza in materia di giustizia correzionale e criminale era affidata ai tribunali di prima istanza, composti di quattro votanti, compreso

il presidente; il turno correzionale di questi tribunali era anche competente per l’appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai giusdicenti e dai governatori nelle cause minori