82 Si ampliavano in questo modo i casi di giudizio singolare in appello. Cfr. A. AQUARONE, op., cit., p. 174.
83 Vedi L. GALEOTTI, Della Sovranità e del Governo temporale dei papi, Capalgo - Losanna, 1847, pp. 104-107.
84 «Si attuava così una prima, necessaria semplificazione nell’intricata selva delle numerose giurisdizioni speciali che erano state conservate in vita anche dal codice di procedura del 1817». A. AQUARONE, op., cit.
85 Su questo argomento si veda M. PERLINI, I processi penali del
Dopo il breve pontificato di Pio VIII nel 1831 fu fatto papa Bartolomeo Alberto Cappellari (Gregorio XVI86).
Il nuovo Papa assunse la guida della Chiesa in un momento in cui la rivoluzione francese del 1830 aveva provocato in Europa un’esplosione di liberalismo che rischiava di mettere in crisi ovunque i regimi politici e le concezioni tradizionali87.
Anche le Province della Santa Sede si stavano sollevando contro il governo: già durante il periodo di sede vacante era stato sventato nella Capitale un colpo di stato ad opera di un gruppo di cospiratori e a febbraio i moti si erano già estesi a Bologna e alle Legazioni88.
Il nuovo sovrano, di nobilissime doti, le quali da sole erano però insufficienti a reggere uno Stato come quello Papale, in un primo momento tentò di domare la situazione con i suoi soli mezzi, ma poi fu costretto ad invocare il soccorso straniero. Fu solamente grazie all’intervento dell’esercito austriaco che si riuscì a ristabilire l’ordine nelle Province dello Stato89, ma il
prezzo da pagare sarebbe stato quello di accettare l’ingerenza austriaca negli affari interni dello Stato pontificio. I recenti avvenimenti avevano infatti mostrato l’ostilità di vasti strati della popolazione e la necessità di provvedimenti che eliminassero il malcontento dell’opinione pubblica; era inoltre necessaria l’adozione di misure che rendessero più efficienti nella loro azione gli organi di governo e che ponessero un freno efficace al diffondersi della propaganda rivoluzionaria90 L’
86 Su Gregorio XIV si vedano, tra gli altri, F. FABI-MONTANARI, Notizie
istoriche di Gregorio XVI P.M. di santa memoria, Roma, 1846; B.
GAMBERALE, Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza
diplomatica e Roma, in Rassegna storica del Risorgimento, 1927; E.
VERCESI, Tre pontificati, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI, Torino, 1936;
Gregorio XVI - Miscellanea Commemorativa, in Miscellanea Historiae Pontificiae, voll. XIII-XIV. Roma, 1948.
87 Per una ricostruzione storica degli eventi Cfr. L’elezione di Gregorio
XVI e la crisi dello Stato pontificio, in Storia della Chiesa, vol. XX/2, Torino,
1975.
88 A. M. GHISALBERTI, Uomini e cose del Risorgimento, Roma, 1936. 89 A. M. GHISALBERTI, Gregorio XVI e il Risorgimento italiano, in
Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa, Roma, 1946 pp. 123-134.
90 N. NADA, Metternich e le riforme dello Stato pontificio. La missione
ingerenza austriaca suscitò ben presto gelosie diplomatiche soprattutto da parte della Francia; fu proprio dal governo francese allora che partì un’iniziativa diplomatica consistente nel raduno di una conferenza che avesse come oggetto la normalizzazione politica nei domini pontifici e le riforme da introdurre nell’amministrazione. A Roma il 13 aprile 1831 fu convocata una conferenza con la quale le potenze europee cercarono di suggerire al governo della Chiesa le riforme necessarie per rendere più solido il governo e per evitare nuove sommosse. La conferenza si concluse con un Memorandum attraverso il quale Austria, Prussia, Francia, Sardegna e Inghilterra, dettarono allo Stato pontificio le nuove regole alle quali l’azione di governo si sarebbe dovuto attenere91.
Il Memorandum costituiva insomma un vero e proprio atto di sfiducia nei confronti del governo romano e di affermazione di una sorta di protettorato su di esso92, esso conteneva importanti
indicazioni riguardanti il sistema amministrativo, giudiziario e finanziario93. L’art. III del Memorandum richiamava
esplicitamente il moto proprio del 1816, sottolineando che il metodo più sicuro per migliorare il sistema giudiziario era quello di attenersi alle premesse e ai principi indicati nello stesso moto proprio.
Tuttavia lo Stato e le autorità pontificie non riuscivano ad attuare le riforme richieste, e questo spinse il Metternich a presentare un nuovo piano di riforme per lo Stato pontificio, inviando per lo scopo a Roma, in forma riservata, un funzionario austriaco competente nel settore amministrativo, il Sebregondi, con il compito di coadiuvare l’attività del governo pontificio nella realizzazione delle riforme.
Nonostante Gregorio XVI non fosse animato da una volontà riformatrice paragonabile a quella di Pio VII, egli riuscì dove il 91 M. R. DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative in Italia dall’antico
regime all’unità, Torino, 1995.
92 CARAVALE CARACCIOLO, op. cit., p. 633.
93 Il testo del Memorandum è in L. C. FARINI, Lo Stato romano
suo predecessore aveva fallito; il neo eletto Pontefice era ormai «costretto» ad imboccare la strada delle riforme sotto la pressione degli eventi politici del tempo; egli si rese conto che se non avesse provveduto al più presto con opportune riforme normative, gli effetti della crisi politico istituzionale sarebbero stati irreparabili. In quest’ottica si può affermare che la codificazione fu dunque «imposta» al Pontefice, come unica arma per garantire nuova stabilità al governo94.
La legislazione promossa da Gregorio XVI fu dunque molto intensa e si concretò in provvedimenti multiformi e di grande importanza per lo Stato, i quali ebbero ad oggetto i più svariati campi del diritto95.
Nell’ambito della legislazione civile e penale si arrivò così nel giro di pochi anni alla promulgazione prima di un
Regolamento di procedura nei giudizi civili del 31 ottobre 1831
(in gran parte confluito nel Regolamento legislativo e giudiziario
per gli affari civili del 10 novembre 1834), poco dopo ad un Regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre
1831 e l’anno successivo ad un Regolamento sui delitti e sulle
pene del 20 settembre 183296.
Noi ci soffermeremo in particolare sul Regolamento
organico e di procedura criminale e il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, nei quali è più ampiamente
trattata l’amministrazione della giustizia.
1.7. Il Regolamento organico e di procedura criminale