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Ulteriori riforme al sistema giudiziario tra attuazione e inattuazione dei codic

Il 27 gennaio 1818 venne pubblicato un Regolamento di disciplina per i tribunali civili suddiviso in cinque paragrafi riguardanti la disciplina dei giudici, procuratori ed avvocati, cancellieri, registri di cancelleria e cursori.

Per quanto riguarda la restante parte della preannunciata codificazione, l’intero programma di riforme non poté vedere la luce, e la maggior parte dei codici promessi si arrestò allo stadio di “progetto”.

Di particolare importanza fu il codice civile del 1818 messo a punto dalla commissione Bartolucci63; esso era quasi ultimato

61 Ibidem, Tribunale della Segnatura.

62«... una legge che portava il nome di Napoleone, ebbe in Pio VII – vecchio nemico e prigioniero del Bonaparte – un giudice sereno che ne riconobbe i pregi indiscutibili.» F. MENESTRINA, Il processo civile nello

Stato pontificio, in Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI, Testi e documenti per la storia del processo, X, a cura di N.

PICARDI, A. GIULIANI, Milano, 2004, p. 28.

63 Il progetto di codice civile è in M. MOMBELLI CASTRACANE, La

e i primi cinque libri furono anche inviati alla Congregazione Economica per l’esame64, ma in quella sede il progetto di codice

venne ampiamente contestato, soprattutto dalla corrente dei cosiddetti “zelanti” generalmente ostili a qualsiasi riforma che potesse compromettere la stabilità della Chiesa, per i quali, per la riforma della legislazione civile nello Stato pontificio sarebbe stato opportuno far ricorso, seguendo la tradizione, alle Costituzioni Apostoliche65.

La prima accusa mossa dalla Congregazione economica al Codice fu quella di essere un plagio del codice civile francese in quanto redatto da un giurista (il Bartolucci, per l’appunto) che aveva collaborato con Napoleone nella legislazione civile66. Ma il

nodo centrale della questione era, in realtà quello di voler riconoscere al diritto civile totale autonomia rispetto alla giurisdizione ecclesiastica67. Il progetto fu ugualmente portato a

compimento tra il novembre del 1819 e il marzo del 1820 e regolarmente consegnato alla Congregazione cardinalizia, ma non riuscì mai, a causa dei continui ostacoli, ad entrare in vigore68.

progetto anche in ASR, Commissione per la riforma dei codici legislativi, b. 1., fasc. 6. Il codice risulta così suddiviso: Disposizioni generali (artt. 1-32); Libro I, Dello Stato civile delle persone e dei diritti ed obbligazioni delle

medesime nei rapporti di famiglia (artt. 33-249); Libro II, Delle persone costituite sotto la tutela e cura (artt. 250-243); Libro III, Della distinzione delle cose e del dominio e possesso delle medesime (artt. 436-553); Libro IV, Dei testamenti (artt. 554-794); Libro V, Delle successioni legittime (artt. 795-

875).

64 Membri della Congregazione economica erano i cardinali Lorenzo Litta Visconti Arese, Bartolomeo Pacca, Luigi Ercolani, Cesare Guerrieri Gonzaga, Giulio Maria della Somaglia, Ruffo, Giuseppe Albani e lo stesso Consalvi. Cfr. M. MOMBELLI CASTRACANE, La codificazione civile nello

Stato pontificio I...cit., p. XXIV.

65 Ibidem, p. XXV.

66 G. FORCHIELLI, op. cit., pp. 17-18.

67 «La Chiesa era stata la madre del diritto canonico. Ora essa avrebbe dovuto generare un nuovo diritto, un diritto diverso dal canonico, e cioè un diritto cosiddetto civile. Chi avrebbe dovuto fecondare questa madre in una sua seconda gestazione? La prima gestazione aveva dato un prodotto endogeno dopo molti secoli di vita; solo influenze esterne, quasi sempre di forme, psicologiche e logiche, avevano potuto essere valide. Ora invece la fecondazione poteva soltanto venire dal di fuori; sarebbe stata esogena. Il parto dunque poteva nascere mostruoso; inoltre, come da un diritto sostanzialmente universalistico sarebbe potuto germinare un diritto particolaristico?» G. FORCHIELLI, op. cit., pp. 18-28.

68 La vicenda è chiarita in M. MOMBELLI CASTRACANE, La

Neanche il codice penale, nonostante fosse giunto fino alla discussione in seno alla Congregazione economica entrò mai in vigore.

Il sistema penale era rimasto a lungo immobile e solamente nel 1800, con l’avvento della prima Restaurazione, si ebbero i primi interventi riformatori in questa materia con la costituzione detta Post Diurnitas69.

Nel 1816 vi fu un progetto di codice penale «combinato col già codice italiano e francese», comprendente le «Disposizioni preliminari» ed un Libro I70. Il progetto venne elaborato dalla

Commissione del 1816 deputata alla materia penalistica71, esso

era costituito da un complesso nozioni preliminari e da un Libro I, suddiviso in dieci titoli; l’esiguità del materiale rinvenuto non ha consentito agli studiosi un’analisi approfondita, ma va per certo che né questo progetto né gli altri che seguirono riuscirono ad ottenere l’approvazione sovrana e ad entrare in vigore72.

Per quanto riguarda il codice di commercio, abbiamo detto che l’editto del Consalvi del 5 luglio 1815 aveva mantenuto in vita, nelle Province di seconda recupera il codice e i tribunali

69 Su questa costituzione si vedano M. MOMBELLI CASTRACANE,

Dalla Post Diurnitas del 30 ottobre 1800 al Moto Proprio del 6 luglio 1816:percorsi legislativi tra la prima e la seconda Restaurazione, in «Le carte

e la storia», III, 1997, p. 148 e ss.; M. DA PASSANO, I tentativi di

codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1823), in “I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)”, Casi, Fonti e Studi

per il Diritto penale, serie II, vol. XVI, Padova, 2000, pp. CXLIV-CLXXXIII. 70 M. MOMBELLI CASTRACANE in Fonti e metodologia per uno studio

sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo, in «Nuovi annali

della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VII, Firenze, 1993, pp. 198-200.

71 Membri di questa commissione erano Monsignor Giovanni Barbieri (presidente), Vincenzo Amici, Belisario Cristaldi, Carlo Mauri, Vincenzo Trambusti e Vincenzo Bartolucci e Pietro Mitterpoch (Segretario)Cfr. M. DA PASSANO, op. cit., p. CLI.

72 Un altro “Progetto di codice criminale” è stato rinvenuto nel fondo Commissioni. Si tratta di un progetto che sebbene parziale, fu comunque abbastanza consistente composto di577 articoli e suddiviso in due parti, la prima titolata «Dei delitti e delle pene in genere», la seconda «Dei delitti in

specie e delle loro punizioni» privo di data ma il cui contenuto e sistematica

ha indotto gli studiosi a ritenere che esso possa essere ricondotto ai lavori della Commissione del 1816. Si sono occupati di questo progetto M. MOMBELLI CASTRACANE, Fonti e metodologia...cit. pp. 200.201; M. DA PASSANO, op. cit., pp. CLII-CLXI.

commerciali del Regno italico, ma le differenze legislative tra le Province rischiava di compromettere la regolarità dei traffici commerciali. Per queste ragioni iniziarono i lavori per la preparazione di un codice di commercio, che ebbe tra i suoi principali compilatori, oltre al Bartolucci, Giuseppe Baraglia e Francesco Brancadori73. Nel 1821 si giunse alla pubblicazione

di un Editto del Segretario di Stato e di un Regolamento provvisorio di commercio74. L’Editto si limitava ad estendere, alle

Province di prima recupera, quanto stabilito nelle Province di seconda recupera con Editto del 5 luglio 1815, in attesa della pubblicazione di un nuovo codice di commercio; il regolamento provvisorio invece conteneva norme di carattere tecnico e norme di carattere generale.

Per la parte commerciale non si andò oltre l’Editto e il Regolamento provvisorio di commercio, che tuttavia riuscirono nell’intento di unificare la legislazione commerciale. Degli altri codici promessi da Pio VII nel moto proprio del 1816 soltanto quello di procedura civile vide la luce sicché, anche se una certa unità amministrativa venne raggiunta, sostanzialmente immutate rimasero le strutture politiche e giuridiche.

D’altra parte le riforme poste in essere da Pio VII non costituirono nemmeno un punto di partenza, in quanto anche se l’intelaiatura giuridico - amministrativa costruita da Pio VII e dal Consalvi rimase fondamentalmente immutata nel corso dei decenni successivi, con l’ascesa al soglio pontificio di Leone XII si apriva una fase nuova, contraddistinta dall’arresto di qualsivoglia azione riformatrice e dall’inizio di un processo involutivo rispetto ai risultati raggiunti.75