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Il Regolamento organico e di procedura criminale del

94 L. FIORAVANTI, Il Regolamento penale Gregoriano, in I codici

preunitari e il codice Zanardelli, Studi coordinati da S. VINCIGUERRA,

Padova, 1999, vol. 7, serie III, pp. 273-296.

95 P. CIPRIOTTI, Cenni sulla legislazione di Gregorio XVI, in Gregorio

XVI, Miscellanea commemorativa... cit., vol. I, pp. 114-121; In ead. P. DALLA

TORRE, L’opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI, pp. 29-121. 96 Sul perché vennero definiti “Regolamenti” e non “Codici” si veda S. VINCIGUERRA, Un esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani, in I Regolamenti

penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), raccolti da S.

Compilato fra il maggio e l’ottobre del 1831, il regolamento di procedura venne emanato il 5 novembre dello stesso dal cardinal Bernetti nel nome di papa Gregorio XVI, ed entrò in vigore il primo gennaio 183297.

Esso si componeva di 749 articoli e il Libro I era dedicato alla disciplina dei giudici e dei tribunali criminali e alla loro competenza e giurisdizione.

Per quanto riguarda il riparto di competenze queste differivano a seconda che la giurisdizione fosse esercitata a nelle Province oppure a Roma e nella Comarca.

Nelle Province la giustizia penale, in primo grado e per i delitti minori, era amministrata dai governatori e dagli

assessori, mentre nei capoluoghi di Delegazione dai giusdicenti criminali destinati a farne le veci. Per i delitti maggiori invece, il

giudizio (inappellabile, tranne che nei casi di condanna a pena capitale) era affidato ai tribunali residenti nei capo-luoghi; questi stessi tribunali erano competenti in secondo grado per tutte le cause giudicate in prima istanza dai governatori, assessori o giusdicenti, erano inoltre competenti a giudicare come tribunali di revisione i conflitti di competenza nascenti tra due o più governatori della stessa provincia, compresi gli assessori o i giusdicenti del capoluogo (artt. 26-30)98.

I Tribunali di appello criminali erano i medesimi tribunali di

Bologna e Macerata competenti per le cause civili. In sede penale essi erano competenti come giudici di seconda istanza solamente nelle sentenze di condanna alla pena capitale pronunciate dai tribunali dei capo-luoghi. Nella maggior parte dei casi quindi si aveva un solo grado di giurisdizione e senza possibilità di appello. I tribunali di appello agivano anche in 97 Per un commento a questo regolamento si veda P. PITTARO, La

struttura del processo criminale gregoriano, in I Regolamenti penali gregoriani, in I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI...cit., pp. LXXII-

LXXXIX, il quale evidenzia che: «se i commenti organici al codice penale sono ben scarsi, affatto sparuti sono quelli relativi al Regolamento processuale, potendo anzi ridursi al secondo volume dell’opera di Giuseppe Giuliani.»

98 Regolamento organico e di procedura criminale...cit., Titolo I, Dei

veste di tribunali di revisione nelle questioni di competenza fra due o più governatori, assessori o giusdicenti dipendenti da diversi tribunali delle Province; nelle questioni di competenza tra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo stesso tribunale d’appello; nelle questioni di competenza tra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali, nelle domande di remissione dal criminale al civile o viceversa, quelle di sospensione del giudizio civile o criminale fino all’esito dell’uno o dell’altro qualora i giudici o i tribunali civili o criminali siano soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello; sulle istanze del condannato per l’annullamento delle sentenze proferite dai tribunali di provincia per violazione di forme sostanziali o per falsa applicazione della legge penale o per eccesso di potere (art. 31).

A Roma e nella Comarca i governatori avevano la stessa giurisdizione dei governatori e degli assessori nelle Province99.

Per il resto, nella città di Roma vi erano i tre grandi tribunali penali dell’Auditor Camerae, del Senatore di Roma (o del Campidoglio) e del Governo.

Il Tribunale del Governatore di Roma giudicava, in secondo grado, tutte la cause di competenza dei governatori ed assessori, ed era competente, come tribunale di revisione, per tutte le controversie e le istanze che ai sensi dell’art. 30 dovevano conoscersi e giudicarsi dai Tribunali residenti nei capo-luoghi delle Province.

Nelle cause concernenti i delitti di qualunque specie, sia maggiori che minori commessi nella città di Roma, era competente lo stesso Tribunale del Governo cumulativamente con il Tribunale dell’A. C. e con quello del Senatore, ossia del Campidoglio. I capi o i presidenti di questi tribunali delegavano uno dei loro luogotenenti quando si trattava di giudicare cause minori.

99 Ibidem, Titolo II, Dei Giudici e Tribunali Criminali in Roma e sua

L’appello e la revisione per le cause decise dai luogotenenti delegati era domandato alla Congregazione del rispettivo tribunale, vale a dire al tribunale in sede collegiale (art. 36).

La Congregazione del Tribunale del Governo era composta

da monsignor Governatore di Roma, che ne era capo e presidente, da due prelati assessori e da uno tra i tre luogotenenti che non aveva avuto parte nella formazione del processo (art. 38).

La Congregazione dell’A. C. era composta da monsignor

Uditore della Camera apostolica, in qualità di capo e presidente, due prelati assessori criminali e dal luogotenente criminale (art. 39).

La Congregazione criminale del Tribunale del Senatore era

composta dal Senatore di Roma, capo e presidente del tribunale, da due togati collaterali e dal luogotenente criminale (art. 40).

Nel Regolamento erano contemplati poi alcuni tribunali cosiddetti “privilegiati” presenti nella capitale. Vi era infatti il

Tribunale dei Sacri Palazzi apostolici, che esercitava la sua

giurisdizione nei delitti commessi da tutti gli addetti ai Palazzi del Papa, ecclesiastici o secolari, commessi all’interno dei palazzi o al di fuori della città di Roma; la giurisdizione si estendeva inoltre a tutti gli abitanti di Castel Gandolfo, il cui Governatore, nelle cause minori, aveva le stesse facoltà dei Governatori delle Province. Monsignor Maggiordomo, presidente del tribunale delegava le funzioni all’Uditore criminale nelle cause minori. Le cause riguardanti delitti maggiori, commessi dagli abitanti di Castel Gandolfo o dagli addetti ai palazzi di Roma erano giudicate dalla Congregazione del Prefetto dei Sacri Palazzi apostolici, che si componeva di monsignor Maggiordomo, del suo Uditore civile, del suo Uditore criminale e di un avvocato della curia romana (artt. 37 e 41).

Tribunale Supremo della Sacra Consulta per il ramo

criminale era composto da monsignor Segretario della Sacra Consulta, cui spettava la presidenza, e da dodici prelati ponenti.

Si divideva in due turni il primo, presieduto da monsignor Segretario, il secondo dal prelato più anziano con il titolo di Decano e ciascuno dei due turni era competente a giudicare in seconda istanza tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma e dai tribunali delle Province o Delegazioni di Perugia, Rieti, Viterbo, Orvieto, Civitavecchia, Frosinone, Benevento, con sentenze che condannavano alla pena capitale.

In sede di revisione, il suddetto tribunale era competente a giudicare le questioni di competenza, di remissione, o di sospensione relative ai giudici a ai tribunali di Roma e delle Province, salvo quanto disposto dall’art. 19 relativamente ai Giudici e ai Tribunali ecclesiastici, per i quali era competente il Tribunale della Segnatura apostolica

Come tribunale Supremo esso era altresì competente a giudicare tutte le cause relative a delitti contemplati dal titolo X del libro VII del Regolamento, ossia i reati di lesa maestà, cospirazione, sedizione e attentati alla pubblica sicurezza e le questioni di competenza tra due o più tribunali criminali residenti nelle Province di tutto lo Stato che non dipendevano da un medesimo tribunale di appello. Inoltre aveva giurisdizione in tutte le questioni di competenza tra due o più tribunali di appello; nelle questioni di competenza tra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali; nelle domande di remissione o di sospensione contemplate all’art. 32 n. 3, quando i giudici o i tribunali erano soggetti a diversi tribunali di appello; nelle istanze del condannato proferite in secondo grado dai tribunali di appello e dall’altro dei due turni della sacra Consulta che riguardavano le condanne a pene capitali (artt.42-45).

Da ultimo, per i delitti per contravvenzioni di frodi a danno

dell’erario vigeva una disciplina differente per le cause di Roma

e quelle delle Province100.

100 Ibidem, Titolo III, Dei Giudici e Tribunali nelle cause di

Nelle Province, per questo tipo di cause, se la pena non oltrepassava la somma di duecento scudi, compreso il valore delle cose cadute in commissum e la multa, oppure un anno di carcere, erano competenti i governatori, assessori e giusdicenti nei capoluoghi di Legazione.

A Roma invece le medesime cause venivano giudicate cumulativamente dai luogotenenti del cardinal Camerlengo e dal Tesoriere generale.

Se la pena pecuniaria o afflittiva era maggiore le cause erano decise dalla Congregazione criminale del cardinale Camerlengo cumulativamente con quella del Tesoriere generale. La congregazione del Tribunale del Camerlengo era composta dal cardinal Camerlengo presidente, di un prelato chierico di Camera di nomina sovrana, dal prelato uditore del Camerlengato e dal luogotenente criminale; la congregazione del Tribunale del Tesorierato generale era composta dal tesoriere generale presidente, da un prelato chierico di Camera, da monsignor commissario generale della Camera e dal luogotenente criminale (art. 50).

Le sentenze dei governatori, assessori o giusdicenti, nei capoluoghi di Legazione, e quelle dei luogotenenti del cardinale camerlengo e del tesoriere generale potevano appellarsi in sospensivo all’una o all’atra congregazione (artt. 46-48).

1.8. Regolamento legislativo e giudiziario per gli