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INTERESSI MARITTIMI NAZIONALI Vedi: Polizia dell’alto mare

Nel documento GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE (pagine 61-66)

IRAN

Vedi: Mar Caspio;

Golfo Persico;

Stretti e canali internazionali;

Transito inoffensivo delle navi da guerra;

ZEE.

ISOLE (Regime giuridico delle) 1. Principi generali

Il regime giuridico applicabile alle isole è così regolamentato dall’UNCLOS, art. 121: «1. Un’isola è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. 2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piat-taforma continentale di un’isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente convenzione relative ad altri territori terrestri. 3. Gli scogli che non si prestano all’insediamento umano né hanno una vita eco-nomica autonoma non possono possedere né la zona ecoeco-nomica esclusiva né la piattaforma continentale».

Appare chiaro dalla lettura di tale disposizione che le isole sono sottoposte allo stesso regime della terra ferma avendo titolo ai medesimi spazi marittimi. L’essenziale è che si tratti di un’isola in senso stretto e cioè di una terra circondata sempre dal mare. Altrimenti, se si tratta invece di un semplice scoglio

disabitato e inabitabile, tale titolarità non sussiste. Egualmente atipica è la situazione giuridica degli scogli affioranti a bassa marea e cioè, come recita l’art. 13 dell’UNCLOS, «un rialzamento naturale del fondale attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta marea»: esso non ha titolo a pos-sedere acque territoriali tranne che sia a una distanza dalla terraferma non superiore alla larghezza delle acque territoriali: in questo caso può essere utilizzato per tracciare linee di base (v.).

Per comprendere il problema bisogna pensare alla miriade di scogli disabitati delle Isole Spratly e Pa-racels di cui la Cina afferma il possesso costruendovi strutture fisse in modo da poter reclamare spazi di acque territoriali e ZEE. Oppure all’isolotto di Rockall che, benché affiori solo qualche decina di metri e abbia ridottissimo perimetro costiero di circa 500 m, è conteso da Gran Bretagna, Islanda, Irlanda e Da-nimarca interessate a sfruttarne le risorse naturali (v.) di piattaforma continentale e ZEE.

Il tracciamento di linee di base utilizzando isole in senso stretto presuppone, comunque, che esse siano vicine alla costa e siano legate alla terraferma da interessi economici e forme di dominio terrestre (UN-CLOS, art. 7).

2. Problemi delimitazione

Altro problema è quello dell’effetto che le isole possono avere nella delimitazione (v.) degli spazi marittimi tra Stati con coste opposte o adiacenti. La questione è stata più volte oggetto di decisioni della giurisprudenza internazionale tenendo conto delle particolarità del singolo caso, senza che tut-tavia possa dedursi l’esistenza di criteri generali (v. fig. pag. 36 e pag. 37). L’unico principio valido per la delimitazione di ZEE e piattaforma continentale è, infatti, quello del «risultato equitativo». Nel caso della delimitazione del Mar Nero (v.) la Corte internazionale di giustizia con sentenza del 2009, ha per esempio affermato l’irrilevanza dell’isola dei Serpenti, ai fini della definizione della frontiera marittima di ZEE e piattaforma continentale, pur riconoscendo alla stessa isola la titolarità a 12 mn di acque territoriali.

Eguale indirizzo è stato sostenuto dall’ITLOS nel caso Bangladesh-Mynmar affermando che «…l’effetto da attribuire a un’isola… dipende dalle realtà geografiche e dalle circostanze del caso. Non esiste una regola gene-rale…». È chiaro, per esempio, che un conto è la Sardegna cui va riconosciuto, per le sue dimensioni, un effetto pieno nei confronti dell’Algeria, un’altra è la piccola Kastelorizo cui non potrebbe essere attribuito lo stesso peso nella delimitazione della ZEE con la Turchia. Quanto alle ipotesi in cui — come avviene tra Grecia e Turchia — vi siano formazioni insulari tra le rispettive coste continentali che ricadano nella

«parte sbagliata» della mediana, in mancanza di regole si tende a modificare la linea di equidistanza o a seguire la soluzione della enclave (vedi accordo italo-tunisino a pag. 116).

3. Contese per sovranità territoriale

Connessa all’effetto sui confini marittimi vi è anche, a volte, una questione di titolarità del possesso di un’isola o di un gruppo di isole. Il problema delle isole contese si inquadra nell’ambito più generale dei principi per l’acquisizione della sovranità territoriale. La questione è stata esaminata dalla Corte in-ternazionale di giustizia nel caso riguardante alla disputa relativa alle isole Hawar e Zubarah del Golfo Persico tra Qatar e Bahrain; la Corte ha concluso che le isole costituiscono terra firma e sono perciò sog-gette alle regole e ai principi dell’acquisizione territoriale. La giurisprudenza della stessa Corte è conso-lidata nel richiedere, come prova dell’esistenza di un titolo, la manifestazione di effettività della pretesa, vale a dire «display of authority on a given territory». Questo principio è stato riaffermato nella sentenza del 2012 sul caso Nicaragua-Colombia, per stabilire che la Colombia può a buon diritto vantare sovranità su determinate isole in contestazione, avendo su di esse esercitato per lungo tempo e senza proteste da parte del Nicaragua, forme di autorità.

La dottrina ha elaborato, in materia, la teoria dei tre modi di acquisto di sovranità territoriale e cioè:

scoperta, occupazione e conquista. Nel primo caso si tratta della prassi diffusasi all’inizio dell’evo mo-derno dell’annessione di un territorio considerato nullius perché non rivendicato da alcuno Stato. Altri-menti si verte nell’ipotesi di insediamento di uno Stato su un’isola di un altro Stato o con la forza o l’acquiescenza del sovrano territoriale. In ogni caso, fermo restando che l’occupazione violenta di un territorio costituirebbe una forma di aggressione vietata dal diritto internazionale, il titolo di possesso si consolida solo se vi è esercizio effettivo, continuo e prolungato di sovranità con l’acquiescenza degli Stati

terzi. Se si pensa ai modi in cui si è formata la potenza marittima spagnola sin da quando nel 1492 Co-lombo sbarcò, nel nome della corona spagnola, su Hispaniola, si ha un’idea di come tale teoria sia stata sistematicamente applicata durante i secoli passati.

Un caso di studio è quello dell’Isola Ferdinandea che apparve nel 1831, che inabissatasi dopo pochi mesi di vita effimera, giace ora a pochi metri sotto il mare a poche miglia da Sciacca. La questione sulla possibile sovranità italiana qualora essa riemergesse si è accesa nel 2001. Di fronte a notizie sull’attività sismica dell’area, che sembravano far presagire una fuoriuscita di materiale vulcanico in forma di isola, la stampa inglese reclamò i diritti della corona ricordando che una bandiera britannica era stata piantata nel 1831 su quella che veniva denominata isola di Graham, ma dimenticando che il Regno delle Due Si-cilie l’aveva già considerata proprio territorio.

Il titolo derivante da un trattato è un peculiare modo di acquisto di sovranità sulle isole. Quando la potenza francese era già tramontata, il Congresso di Vienna del 1815 legittimò la presenza sull’isola di Malta della corona britannica già insediatasi de facto. Simile la situazione delle isole ottomane di Rodi e del Dodecaneso che passarono de jure al Regno d’Italia con il Trattato di Losanna del 1923 per poi essere assegnate, alla fine della Seconda guerra mondiale, alla Grecia, dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 tra l’Italia e le potenze alleate.

La dissoluzione dell’Impero ottomano, che era alla base della sua spartizione operata con il citato trat-tato di Losanna, continua ad avere una strana appendice nella vicenda di Gavdos. Quest’isola a sud di Creta — che alcuni identificano nella mitica Ogigia della ninfa Calypso, un tempo veneziana, poi sottratta dalla Grecia all’Impero ottomano nel 1908 e attualmente abitata e amministrata da cittadini greci — è stata rivendicata a più riprese dalla Turchia, sostenendo che essa non era compresa tra quelle cedute con il trattato di Losanna. Simile la contesa che ha opposto con toni violenti Grecia e Turchia per l’isolotto disabitato di Imia (Kardak, in turco) nel 1996 (v. Mar Egeo).

Nel Mar Rosso (v.) lo Yemen e l’Eritrea hanno risolto nel 1998 la controversia relativa alle isole Hanish, un tempo sotto sovranità ottomana, poi rimaste nel Novecento prive di nazionalità, ma sostanzialmente sotto il controllo congiunto di Gran Bretagna e Italia, allora insediata nella colonia Eritrea. L’interesse concorrente di Yemen ed Eritrea per l’arcipelago, collocato in prossimità dello Stretto di Bab el-Mandeb e strategicamente importante sia ai fini del controllo del traffico marittimo, che dello sfruttamento di possibili giacimenti petroliferi, ha generato la disputa. Dopo l’occupazione dell’Isola di Hânîsh al-Kabîr da parte dell’Eritrea nel 1995, i due paesi hanno deferito la controversia, relativa alla sovranità, a un tri-bunale arbitrale che, con sentenza del 9 ottobre 1998, ha attribuito allo Yemen la gran parte dell’arcipelago in considerazione dell’animus possidendi manifestato per un periodo rilevante con l’acquiescenza del-l’Eritrea.

Non ancora risolta è invece la disputa delle Falkland-Malvinas che contrappone Gran Bretagna ad Argentina da quando questa, nel 1982 ha cercato di occuparle militarmente. È noto che l’impiego da parte inglese di un forte dispositivo bellico aeronavale ha evitato che l’Argentina riuscisse nel suo intento, rafforzando l’amministrazione britannica che, iniziata de facto nel 1833, continua a oggi con il pieno con-senso della popolazione residente. La scoperta di ingenti giacimenti energetici ha riacceso l’interesse dell’Argentina; la Gran Bretagna, pur mantenendone il possesso, parrebbe orientata a raggiungere un accordo. A seguito di un referendum tenutosi nel 2013, gli abitanti di quello che l’Inghilterra considera un suo territorio oltremare, hanno scelto di rimanere britannici.

Allo stesso modo si trascina da quasi due secoli la contesa, nel Pacifico settentrionale, tra Russia e Giappone per le isole Kurili e tra Giappone e Corea del Sud per gli isolotti di Dokdo. La Cina si confronta invece con Brunei, Filippine, Malesia, Giappone, Taiwan e Vietnam, in una partita che riguarda varie pretese su materie come pesca, ricerca scientifica o prospezioni petrolifere, per il possesso delle già citate isole Paracels e Spratly del Mar Cinese Meridionale. Le Filippine nel 2013 hanno sottoposto la questione dei diritti pretesi dalla Cina, relativamente alle isole di proprio interesse, a un tribunale arbitrale (PCA Case 2013-19). La Corte, pur in assenza della Cina, non costituitasi nel procedimento, ha emanato una sentenza nel 2016 parzialmente favorevole alle Filippine. Nella decisione si stabilisce, tra l’altro, che: i diritti pretesi nella c.d. «Nine Dash Line» (linea dei nove tratti) esulano dall’ordinario regime dell’UN-CLOS e devono perciò trovare fondamento in consolidati titoli storici della Cina, peraltro non dimostrati;

le isole come gli scogli disabitati delle Spratly «non possono generare una zona marittima estesa, o una zona

economica esclusiva» che si sovrapponga a quella filippina; l’accesso dei pescatori filippini alle acque della secca di Scarborough si basa su diritti di pesca tradizionali; il ricorso a manovre pericolose da parte di unità navali cinesi impegnate in attività di law enforcemente (v. Polizia alto mare) non trova fondamento nel diritto internazionale.

Nel 2017 si è invece risolta la questione del possesso delle Isole di Sanafir e Tiran poste all’imboccatura dello stretto di Tiran (v.), occupate dall’Egitto sin dagli anni Cin-quanta del secolo scorso su richiesta del-l’Arabia Saudita, poi passate sotto controllo militare israeliano durante il 1967, e infine riconsegnate all’Egitto nel 1982 a seguito degli accordi di pace di Camp David.

L’Egitto, previa autorizzazione del pro-prio parlamento, le ha, infatti, definitiva-mente trasferite all’Arabia Saudita cui appartenevano per successione all’Im-pero ottomano. Nel 2016 i due paesi — che portano avanti un progetto di costru-zione di un ponte che, passando sulle isole, unisca le sponde dello stretto — hanno anche firmato un accordo di deli-mitazione marittima.

Formazioni insulari Mar Cinese Meridionale (Fonte: US LIS, 143).

Delimitazione tra isolotti del Dodecanneso e Turchia, stabilita dal protocollo italo-turco del 1932; il punto 30 è quello di

equidistanza tra lo scoglio di Kardak (in greco, Imia) e l’isolotto turco di Kato (Fonte: commons.wikimedia.org).

Stretto di Tiran, isole Sanafir e Tiran (Fonte: UN LIS, 112).

ISOLA DI PELAGOSA (Palagruca)

Vedi: Demilitarizzazione (Mediterraneo);

Pesca (Mediterraneo);

Piattaforma continentale (Mediterraneo).

ISRAELE

Vedi: Blocco navale;

Diritto del mare (codificazione);

Palestina;

Stretto di Tiran.

ITALIA

Vedi: Acque territoriali (Mediterraneo);

Area internazionale dei fondi marini;

Baie storiche (Mediterraneo);

Blocco navale;

Bocche di Bonifacio;

Canale di Corsica;

Canale d’Otranto;

Canale di Suez;

Demilitarizzazione (Mediterraneo);

Geopolitica del mare;

Linee di base (Mediterraneo);

Mare Adriatico;

Mare Mediterraneo;

Mar Rosso;

Nave da guerra;

Nave in servizio governativo;

Nazionalità della nave;

Pesca (Mediterraneo);

Piattaforma continentale (Mediterraneo);

Pirateria;

Polizia marittima;

Prevenzione attività pericolose in mare;

Protezione dell’ambiente marino (Mediterraneo);

Ricerca e salvataggio marittimo Ricerca scientifica in mare;

Santuario per la protezione dei mammiferi;

Stretti Turchi;

Stretto di Messina;

Stretto di Sicilia;

Stretto di Tiran;

Stretti e canali internazionali;

Traffico illecito di stupefacenti in mare;

Traffico e trasporto illegale di migranti in mare;

Transito inoffensivo delle navi da guerra;

Transito e soggiorno nelle acque territoriali italiane;

Zona archeologica;

Zona contigua;

Zona economica esclusiva;

Zona economica esclusiva (Mediterraneo);

Zona interdetta alla navigazione.

IUGOSLAVIA (ex REPUBBLICA FEDERALE DI) Vedi: Acque territoriali (Mediterraneo);

Contrabbando di guerra;

Embargo navale;

Linee di base (Mediterraneo);

Mare Adriatico;

Piattaforma continentale (Mediterraneo);

Protezione ambiente marino (Mediterraneo);

Successione tra Stati;

Zona interdetta alla navigazione;

Zona pericolosa per la navigazione e il sorvolo.

JETTISON AREA (Area di scarico)

Vedi: Zona pericolosa per la navigazione e il sorvolo.

KAZAKISTAN

Vedi: Mar Caspio.

LIBANO

Vedi: Blocco navale;

Mar di Levante;

ZEE (Mediterraneo).

Nel documento GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE (pagine 61-66)