La normativa quadro in materia di «aree protette» è costituita dalla Legge 6 dicembre 1991, n.
394, legge quadro che disciplina sia i parchi (nazionali e regionali) sia le riserve naturali di tipo terrestre o marino. Le «riserve marine» sono peraltro oggetto di specifica disciplina nella suindicata legge 979-1982 sulla difesa del mare. Competenze primarie in materia sono attribuite al ministero dell’Ambiente. Sono stati istituiti sinora:
Parchi nazionali comprensivi di aree marine
— arcipelago toscano (le aree marine comprendono una limitata fascia di acque attorno alle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Gorgonia);
— arcipelago della Maddalena. Nel 2010 è stata avviata, d’intesa con la Francia, la creazione del parco internazionale marino delle Bocche di Bonifacio (v.);
— Golfo di Orosei e isola dell’Asinara (nel golfo di Orosei è stata anche creata una riserva ma-rina per la protezione della foca monaca).
Riserve marine
— Isola di Ustica;
— Miramare (Golfo di Trieste);
— Isole Tremiti;
— Isole dei Ciclopi (Aci Castello, Sicilia orientale);
— Torre Guaceto (Brindisi);
— Isola di Capo Rizzuto (Crotone);
— Isole Egadi (Marittimo, Levanzo, Favignana);
— Porto Cesareo;
— Penisola del Sinis-Isola del Mal di Ventre (Ori-stano);
— Isole di Ventotene e di Santo Stefano;
— Isola di Tavolara-Capo Coda Cavallo;
— Punta Campanella (Penisola Sorrentina);
— Cinque Terre (La Spezia);
— Portofino;
— Capo Carbonara;
— Pantelleria;
— Regno di Nettuno (Ischia).
Un caso a parte è il Santuario per la protezione dei mammiferi (v.), altresì detto Pelagos, rien-trante nella tipologia della SPAMI (v.). Si discute se possano essere istituite altre SPAMI per la protezione dei cetacei. Nell’ambito del Comitato scientifico dell’Agreement on
the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediter-ranean Sea and contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS) ne è stata proposta una per il canale di Sicilia. Episodica-mente si è anche parlato, vista la rilevante presenza di delfini al
suo interno, di creare una zona marina protetta in forma di SPAMI nel golfo di Taranto (v.).
Parchi e riserve marine istituiti dall’Italia (Fonte: Minambiente).
3. Zone di protezione ecologica 3.1 Inquadramento generale
La giurisdizione in materia di protezione e conservazione dell’ambiente marino (UNCLOS 56, 1, (b) appartiene allo Stato costiero nell’ambito dei diritti relativi alla ZEE. A prescindere dalla proclamazione della ZEE l’esercizio di tale giurisdizione può essere attuata a seguito di istituzione di una Zona di pro-tezione ecologica (ZPE). Benché la ZPE non sia espressamente prevista da norme positive, la prassi in-ternazionale ne ammette l’istituzione quale zona sui generis derivata dalla ZEE, dedicata alla biodiversità e alla protezione dell’ambiente marino. In tal modo si ha in sostanza un parziale esercizio dei diritti pro-pri della ZEE secondo il pro-principio in plus stat minus. In caso di creazione di una ZPE si applica comunque, in via analogica, il regime della ZEE relativamente a estensione, delimitazione ed esercizio di poteri di enforcement.
Superate le remore a istituire al di là delle acque territoriali zone di giurisdizione nazionale (v. ZEE (Mediterraneo) e diffusasi perciò la prassi di esercitare in zone sui generis parte dei diritti rientranti nella ZEE, senza tuttavia procedere alla loro proclamazione, alcuni Stati mediterranei hanno adottato le ini-ziative indicate di seguito. Esse costituiscono una scelta insindacabile e discrezionale degli Stati interessati e come tali non sono state concordate con gli Stati frontisti; tuttavia esse sono inopponibili agli stessi Stati per ciò che concerne il loro limite esterno stabilito unilateralmente: uno Stato non può, infatti, avan-zare delle pretese che arrechino pregiudizio alle posizioni dello Stato frontista anche se questo non abbia ancora istituito una propria zona di giurisdizione. L’unica soluzione al problema sta nel raggiungere un accordo di delimitazione o, in alternativa, di deferire il caso a un organo di giurisdizione internazionale.
3.2 Prassi mediterranea (a) ZPE Francia
Prima tra tutti gli Stati mediterranei, la Francia ha proclamato nel 2003 la «Zone de protection écologique». Il confine della zona in Mediterraneo, in attesa di accordi con l’Italia e la Spagna, era stato definito unilateral-mente, con il Décret n. 2004-33 dell’8 gen-naio 2004 il quale stabilisce la linea che si tiene al di qua dell’equidistanza con l’Italia nelle aree a occidente della Sardegna e della Corsica, a oriente delle Bocche di Bonifacio (v. Stretti e canali - Mediterraneo) e nel golfo di Genova. Parte della zona, nel golfo del Leone, è invece sovrapposta alle aree di giu-risdizione spagnole determinando un con-tenzioso con Madrid. Il regime della ZPE è poi mutato in ZEE nel 2012, come si dirà più avanti.
(b) ZERP Croazia
La Croazia nel 2013 ha decretato l’istituzione di una zona di protezione ittica (v. Pesca Mediterraneo) che riguarda anche la tutela ecologica. Nel provvedimento è, infatti, dichiarato: «il contenuto della zona economica esclusiva che si riferisce (...) alla giurisdizione in merito alla ricerca scientifica nel mare e alla protezione e conservazione dell’ambiente marino». La decisione di istituire una siffatta Zona di protezione ecologica è stata motivata con il fatto che il mar Adriatico (v.) è un mare chiuso o semi chiuso (v.) e che per le sue ri-strette dimensioni, le conseguenze di un eventuale inquinamento sarebbero molto più gravi che in altri mari. Quella croata è quindi una ZEE minus generis in cui si esercitano non in toto i diritti sovrani teori-camente spettanti secondo l’UNCLOS. Il confine delle due zone di protezione ittica ed ecologica (indicata in croato come ZERP, acronimo di Zašticìeni ekološko ribolovni pojas) è stato esteso a titolo provvisorio, sino alla stipula di apposito accordo di delimitazione con l’Italia, fino al limite della piattaforma
conti-ZPE francese, dal 2012 convertita in ZEE (Fonte: gouv.fr).
nentale stabilito dall’accordo italo-iugoslavo del 1968 (v. Piattaforma continentale - Mediterraneo). L’ini-ziativa croata è stata contestata dall’Italia, con nota verbale del 15 marzo 2006 (UN LOS Bulletin n. 60, p.
127) (v. le voci: Delimitazione; Protezione ambiente marino-Mediterraneo); ZEE).
(c) ZPE Italia
La genesi del provvedimento italiano di creazione della Zona di protezione ecologica risale alla ri-chiesta della Francia, avanzata in un incontro bilaterale del maggio 2003, già prima dell’istituzione della propria «Zone de protection écologique», di intavolare trattative per una iniziativa parallela e concordata che portasse a definire il confine delle due zone. Perplessità sull’opportunità di modificare la tradizionale policy in favore del mantenimento dello status quo delle zone di alto mare del Mediterraneo (v. ZEE - Mediterraneo), avevano tuttavia impedito al nostro paese di approvare l’iniziativa negli stessi tempi della Francia. Al momento della presentazione del provvedimento alle camere era stato comunque messo in chiaro come «particolarmente urgente appare, al largo delle coste italiane la creazione di una Zona di protezione ecologica, dato il rischio di scarichi involontari di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili o di incidenti in navigazione». Pur avendo rinviato la decisione di istituire al di là delle proprie acque territoriali una ZEE, l’Italia ha quindi inteso stabilire una zona in cui esercitare soltanto parte delle competenze che spette-rebbero nella stessa ZEE, relativamente alla protezione e alla preservazione dell’ambiente. Alla base del-l’iniziativa italiana era anche la considerazione che in mancanza di un provvedimento analogo a quello francese «tutte le navi pericolose per l’ambiente, in particolare le navi battenti bandiera di comodo, sceglierebbero di navigare sul versante italiano, dove sarebbero immuni dall’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato co-stiero, con grave pregiudizio per l’integrità ambientale del nostro paese». Come ulteriore motivo la relazione illustrativa indicava il fatto che: «I futuri negoziati bilaterali di delimitazione vedrebbero l’Italia in una posizione di debolezza, se alla misura francese non fosse contrapposta una corrispondente misura italiana. Analoghe consi-derazioni valgono riguardo ai negoziati di delimitazione che si prospettano con altri paesi le cui coste sono adiacenti o opposte a quelle italiane».
L’approvazione parlamentare è intervenuta con la con Legge 8 febbraio 2006, n. 61, concernente ap-punto l’istituzione di ZPE oltre il limite esterno del mare territoriale in cui l’Italia esercita giurisdizione in materia di protezione: 1) dell’ambiente marino nonché prevenzione e repressione di tutti i tipi di in-quinamento marino, ivi compresi l’inin-quinamento da navi e da acque di zavorra, l’inin-quinamento da im-mersione di rifiuti, l’inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l’inquinamento di origine atmosferica; 2) dei mammiferi (v. Santuario protezione mammiferi) e della biodiversità; 3) del patrimonio archeologico e storico (v. Protezione patrimonio culturale subacqueo). È esclusa invece l’applicazione della legge alle attività di pesca.
L’iniziativa ha valore programmatico di legge-quadro in quanto rinvia a successivi provvedimenti la sua concreta attuazione. È, infatti, previsto che l’istituzione delle singole ZPE italiane sia attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati interessati. La definizione dei confini di ciascuna ZPE avviene per accordo con gli Stati frontisti. Al riguardo, l’art. 1, n. 3 della legge, prevede tuttavia che: «Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi, i limiti esterni delle Zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea me-diana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale ita-liano e di quello dello Stato interessato».
Tale procedura è stata adottata in occasione della prima istituzione di una ZPE italiana, attuata con il D.P.R. 27 ottobre 2011 n. 209, relativa al Mediterraneo nord-occidentale, al Mar Ligure e al mar Tirreno, con esclusione dello stretto di Sicilia. In attesa di pervenire a un accordo con la Francia, i limiti esterni sono stati provvisoriamente fissati al di qua della mediana con la Francia e a nord di quella con l’Algeria e del confine occidentale della piattaforma continentale con la Tunisia. La definizione consensuale di tali limiti è avvenuta mediante il già citato accordo italo-francese di Caen del 21 marzo 2015 (non ancora en-trato in vigore al 2020). I controlli all’interno della ZPE italiana e l’applicazione delle sanzioni per la vio-lazione delle norme ambientali applicabili sono affidati alle autorità competenti in conformità alle norme del nostro ordinamento. Attribuzioni primarie e concorsuali in materia sono rispettivamente attribuite dal Codice dell’Ordinamento Militare (COM), al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, e alla Marina Militare (v. Polizia dell’alto mare).
(d) ZPE Slovenia
La Slovenia ha assunto un’iniziativa unilaterale istituendo, con legge del 4 ottobre 2005 (UN DOALOS Bulletin n. 60, una propria ZPE che, a partire dal punto T5 della linea di delimitazione del golfo di Trieste stabilita dagli accordi di Osimo del 1975 (v. Acque territoriali-Mediterraneo), si estende sino al parallelo 45°10’ sovrapponendosi alla ZPE croata.