• Non ci sono risultati.

La riserva obbligatoria di liquidità

Nel documento IlSettoreBancario PaoloBiffis (pagine 118-123)

La riserva obbligatoria di liquidità (ROB) è il principale strumento di con-trollo della liquidità del settore bancario: gli effetti sono relativamente ridotti quando il meccanismo è a regime, sono temporaneamente più ampi ogni volta che la regolamentazione viene modificata. Quando il meccanismo è a regime, infat-ti, le oscillazioni della consistenza della riserva dipendono dalle oscillazioni della consistenza della raccolta soggetta le cui variazioni sono relativamente ridotte e più facilmente prevedibili nel breve-medio periodo data la ridotta elasticità delle forme di raccolta bancaria.

La politica monetaria attuata attraverso la manovra della riserva obbligatoria avviene su decisione della banca centrale34 e tiene conto delle oscillazioni delle quantità assoggettate a riserva, dell’aliquota applicata a quelle quantità e dell’u-tilizzo da parte delle banche della quota mobilizzabile. Quest’ultima componente è invece meno facilmente prevedibile delle altre, perché dipende dalle condizioni di liquidità delle banche nel brevissimo periodo, anche se una consistente componente dei flussi resta determinata da fattori stagionali.

Si prevede che tutte le Istituzioni Monetarie e Finanziarie (IMF), cioè il settore delle banche commerciali (il money creating sector )35, insediate nei Paesi che hanno adottato la moneta unica a partire dal 1 gennaio 1999 debbano detenere riserve obbligatorie commisurate in percentuale fissa delle proprie passività: esse vengono remunerate al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale.

«Sono controparti ammesse [alle operazioni di rifinanziamento principale] solo le istituzioni assoggettate al regime di riserva obbligatoria

dell’Euro-34Da ultimo la normativa è riassunta in «Official Journal of the European Union» 2.5.2005 – ECB, Guideline of the European Central Bank of 3 february 2005 amending Guideline Ecb 2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2005/2) cui è seguito l’aggiornamento Ecb/2005/17 pubblicato il 2 febbraio 2006.

35«‘Monetary Financial Institutions’ (MFIs) are central banks, resident credit institutions as defined in Community law, and other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/or make investments in securities (ulteriori definizioni si trovano nel Glossario). The purpose of collecting information on MFIs is the following: to facilitate the monitoring and production of a comprehensive and consistent balance sheet of the money–creating sector in the single currency area on the basis of an MFI population corresponding to sectors S121 and S122 of the European System of Accounts 1995 (ESA 95); to ensure that the statistical reporting population is complete and homogeneous; to provide for the production of a comprehensive and consistent list of MFIs subject to – or exempt from – the Eurosystem’s minimum reserve requirements; to ensure the production of a comprehensive and consistent list of counterparties eligible for Eurosystem operations.

The legal framework for MFIs is set out in the Regulation (EC) No. 2423/2001 of the Euro-pean Central Bank of 22 November 2001 concerning the consolidated balance sheet of themone-tary financial institutions sector (ECB/2001/13), which is included in the publication entitled Compendium: collection of legal instruments (June 1998 – December 2001)» v. Ibidem.

3.7. LA RISERVA OBBLIGATORIA DI LIQUIDITÀ 113

sistema ai sensi dell’art. 19.1 dello Statuto del SEBC36. Le istituzioni che risultano esenti dagli obblighi di riserva. . . non sono, di norma, controparti autorizzate dall’Eurosistema nelle operazioni svolte su iniziativa di queste e nelle operazioni di mercato aperto. . . Le istituzioni che soddisfano tali cri-teri possono: accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti; par-tecipare alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema basate su aste standard. . . Per le operazioni definitive, non sono stabilite a priori restrizioni alla gamma delle controparti ammesse» ([37]: 13–15)37.

I soggetti sottoposti al regime della ROB, come si è già visto, sono le banche commerciali in quanto emettenti moneta bancaria; ciò implica che ne sono altresì soggette le filiali delle banche del medesimo genere non insediate nell’area euro ma operanti nell’eurozona; viceversa, le filiali delle banche assoggettate alla ROB nell’Eurosistema ma operanti al di fuori di esso sono soggette all’obbligo di riserva, se esiste, del Paese laddove operano. La BCE ha anche facoltà di esentare dalla ROB alcune banche qualora ciò contrasti con gli obiettivi generali perseguiti (sta-bilizzazione dei tassi di interesse del mercato monetario e creazione del fabbisogno strutturale di liquidità).

Tali eccezioni sono consentite se la banca: a) persegue finalità particolari; b) non esercita l’attività bancaria in concorrenza con altri istituti di credito; c) ha tut-ti i depositut-ti destut-tinatut-ti a progettut-ti di sviluppo e assistenza regionali e/o internazionali ([37]: 57–58).

Sono automaticamente escluse dall’obbligo di riserva le banche cui è stata revocata o sospesa l’autorizzazione ad operare e quelle sottoposte a liquidazione. La BCE pubblica mensilmente l’elenco degli enti creditizi obbligati a detenere la riserva38.

L’assolvimento dell’obbligo è possibile anche in via indiretta; in tal caso, tut-tavia, il partecipante indiretto, deve accendere un conto (il conto HAM, v. ultra, § 3.8.4) sul quale far transitare i flussi in entrata e in uscita. Ogni aderente a TAR-GET2 valuta la forma di partecipazione più conveniente (diretta o indiretta),

36«Fatto salvo l’articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto» v. Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, art. 19, c. I, in G.U. n. C 191 del 29.7.1992

37Può essere utile notare che alle operazioni di banca centrale definitive sono ammesse molte controparti, non solo dunque quelle che appartengono al money creating sector.

38Le informazioni sulle MFI assoggettate al regime di riserva obbligatoria e di quelle esentate, a partire dal 28 aprile 2006, vengono aggiornate quotidianamente, mentre il loro elenco viene aggiornato mensilmente per agevolare la possibilità che «le controparti [facciano] affidamento su queste liste per decidere se le proprie passività risultino detenute verso istituzioni anch’esse soggette agli obblighi di riserva» (BCE, 1998: 69). La questione è rilevante, come si vedrà, per regolare i pagamenti sospesi.

tenendo conto che, alla possibilità di eseguire e di ‘personalizzare’ le operazio-ne, corrispondono maggiori oneri finanziari da ripartire su un maggior volume di affari.

La raccolta soggetta

La misura delle passività delle banche comprese nell’aggregato raccolta soggetta è data dalla consistenza del dato di bilancio a fine mese relativo ai fondi acquisiti nelle seguenti forme tecniche:

— depositi; — titoli di debito;

— titoli di mercato monetario.

Sono invece escluse dall’aggregato soggetto a riserva le passività in contropar-tita con le altre istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria del SEBC, con la BCE e con le BCN.

Le citate consistenze di bilancio dell’ultimo giorno di calendario di ciascun mese costituiscono il dato di riferimento per il il computo della riserva dovuta nel corso del periodo di mantenimento.

La riserva dovuta

L’ammontare di riserva dovuta deriva dall’applicazione di un’aliquota per-centuale fissa da calcolare sulla consistenza della raccolta soggetta di fine mese. L’aliquota di riserva è differenziata ed è attualmente pari a:

— 2% per i titoli di mercato monetario e per le passività fino a due anni (depositi overnight ; depositi con durata prestabilita fino a due anni; depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni; titoli di debito con scadenza originaria fino a due anni);

— 0% per le altre passività, compresi i pronti contro termine.

La riserva dovuta, pari oggi al2% delle passività con scadenza fino a due anni (esclusi i pronti contro termine e con la decurtazione di una franchigia pari a 100 mila euro) deve essere pari al 2% della media dei saldi contabili quotidiani per il periodo di mantenimento.

Il periodo di mantenimento

La riserva dovuta (saldo contabile medio pari al2% delle passività assoggettate all’obbligo) viene misurata nel periodo intercorrente fra il giorno del regolamen-to del p/t immediatamente successivo alla riunione mensile del Consiglio che si occupa di politica monetaria e il giorno precedente la riunione stessa del mese successivo.

La remunerazione

Il tasso di remunerazione corrisponde al valor medio dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale effettuate nel corso del periodo di mantenimento, mentre i saldi eccedenti il dovuto (le riserve in eccesso) non vengono remunerati39.

39La riserva obbligatoria viene remunerata in base alla seguente formula:

Rt=[Ht

× nt× Σn i=1(M ri

nt × 100)] 360

3.7. LA RISERVA OBBLIGATORIA DI LIQUIDITÀ 115

La mobilizzazione

Il meccanismo di mobilizzazione consente di utilizzare la ROB purché la media dei saldi contabili di fine giornata sul conto di Riserva, nel corso del periodo di mantenimento, corrisponda al dovuto. Sarà necessario, quindi, oscillare intorno al livello del dovuto (2% dei debiti fino a due anni) in modo che il risultato medio mensile dei flussi contabili di fine giornata consenta di considerare assolto l’obbligo.

Questa regola ha notevole influenza sull’efficacia della politica monetaria, sui problemi di gestione della liquidità e della tesoreria delle singole banche e contri-buisce a stabilizzare i tassi sul mercato monetario.

La possibilità di rispettare il vincolo sommando algebricamente i saldi contabili di fine giornata sul conto di Riserva nel corso del mese di mantenimento, cioè la possibilità di ‘utilizzare la riserva’, è una delle riforme più significative tra quelle adottate dalla BCE40.

Le riserve in eccesso, date dalla differenza tra il saldo medio sul conto di Riser-va e l’obbligo medio, non vengono remunerate mentre una eventuale inadempienza viene sanzionata. Dati i meccanismi sanzionatori che sconsigliano di non rispet-tare l’obbligo, la presenza di riserve in eccesso rappresenta la liquidità eccessiva presente nel sistema bancario europeo; a livello di singola banca, invece, le riserve in eccesso possono rappresentare anche difficoltà di gestione efficiente della teso-reria. Il trade–off fra mancanza di remunerazione e sanzione per l’inadempienza invita a limitare al massimo il costo–opportunità della detenzione di riserve in eccesso.

Il settore bancario tenderà comunque a ridurre le riserve in eccesso e a richie-dere la liquidità necessaria alla banca centrale partecipando alle facilitazioni di finanziamento (in primis all’anticipazione infragiornaliera): in tal modo la po-sizione di liquidità del sistema bancario, cioè il saldo dei conti correnti in euro detenuti dalle banche situate nell’area dell’euro in contropartita con l’Eurosiste-ma, sarà sotto il controllo della banca centrale. Il segnale più evidente di questa situazione risiede nella riduzione delle riserve in eccesso, la cui eventuale consisten-za può considerarsi fisiologica, dato il basso costo opportunità del mantenimento di ridotti ammontari.

ove: Rt = remunerazione = (Cit); Ht = ammontare medio di riserva nel periodo di man-tenimento; nt = giorni di calendario nel periodo di mantenimento; M ri = tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principale nel corso del periodo di mantenimento.

40Nel corso degli anni Novanta in Italia, le autorità monetarie avevano introdotto la facoltà di mobilizzazione, seppure parziale, della riserva rendendo così possibile la riduzione del fabbi-sogno di liquidità del sistema bancario rispetto al regime precedente che non prevedeva alcuna possibilità di mobilizzazione. Tuttavia l’obbligo doveva essere rispettato su base quotidiana con il vincolo che la media dei saldi di fine giornata nel corso del periodo di mantenimento non potessero essere inferiori al dovuto, il che aveva l’effetto di provocare non irrilevanti volumi de-ficitari o eccedentari rispetto al dovuto. In un sistema come quello attuale, invece, ove l’obbligo deve essere rispettato in media nel corso del periodo di mantenimento e senza ulteriori vincoli, migliorando le possibilità di controllo.

La mobilizzazione provoca inoltre interessanti effetti di arbitraggio nel mercato monetario tra i diversi giorni del periodo di mantenimento, optando fra le varia-bili relative ad un determinato giorno del periodo di mantenimento: incertezza dei flussi di base monetaria in entrata e in uscita, struttura dei tassi di interesse del mercato interbancario, tassi di remunerazione delle riserve, tassi di rifinan-ziamento delle operazioni di banca centrale. Se sono previsti aumenti dei tassi interbancari, la banca tenderà ad accumulare riserve indebitandosi su quel mer-cato a tassi più bassi per ridurle successivamente, impiegandole nell’interbancario quando i tassi saranno più convenienti.

In realtà, come si vedrà, la gestione delle riserve disponibili dipende sia dal mercato monetario, sia dal sistema dei pagamenti, sia dall’anticipazione infragior-naliera i quali, a loro volta, sono influenzati dalle operazioni banca centrale. I tassi dell’interesse che si formano sono, in un certo senso eterodiretti: il corrido-io dei tassi viene infatti ‘presidiato’ dalla banca centrale la quale può spingere il sistema ad accumulare riserve in difetto o in eccesso nel corso del periodo di mantenimento. Il limite a questa politica è evidentemente rappresentato dai mec-canismi che presiedono agli inadempimenti, al sistema dei pagamenti e alla politica delle anticipazioni infragiornaliere.

Questi brevi cenni consentono di capire che la mobilizzazione della riserva obbligatoria risponde almeno alle seguenti esigenze:

— dare impulso al mercato interbancario e più in generale al mercato mone-tario;

— aumentare la concorrenza fra le banche dell’Eurosistema nel comparto della gestione della liquidità;

— stabilizzare il mercato monetario sul brevissimo periodo costringendo le tesorerie bancarie a dimensionare le scelte su orizzonti economici di circa un mese, pari almeno al periodo di mantenimento;

— creare osmosi (v. supra, Cap. 1, n. 4 e n. 45) fra i diversi comparti della politica monetaria, della liquidità bancaria, del mercato monetario e del sistema dei pagamenti.

In termini più generali, la mobilizzazione della riserva, rendendo più ampio il mercato dei fondi a brevissimo termine, riduce il grado di erraticità del tasso interbancario il quale a sua volta tende ad assumere il ruolo di indicatore sempre più efficiente del grado di liquidità del sistema bancario. Ciò consente alla banca centrale di migliorare la trasmissione dei propri orientamenti attraverso le proprie operazioni in contropartita con il mercato aperto.

Gli inadempimenti

L’adeguamento del dovuto nel conto di Riserva avviene con un determinato ritardo rispetto al momento della rilevazione della raccolta soggetta: nel caso non vi sia sfasamento (non più di una settimana) si parla di Contemporaneous Reser-ve Accounting (CRA), mentre quando lo sfasamento è piuttosto ampio (alcune settimane) si parla di Lagged Reserve Accounting (LRA). Le decisioni relative a questa materia dipendono dall’opinione sulla capacità di controllare la quantità

Nel documento IlSettoreBancario PaoloBiffis (pagine 118-123)