Classi Categorie Sotto-Categorie 65.11 Assicurazioni sulla vita 65.11.0 Assicurazioni sulla
vita
65.11 Assicurazioni sulla vita
65.12 Altre assicurazioni 65.12.0 Altre assicurazioni 65.12.00 Altre assicurazioni 65.20 Riassicurazioni 65.20.0 Attività di
riassicu-razione
65.20.00 Attività di riassicu-razione
65.30 Fondi Pensione 65.30.1 Fondi pensione aper-ti
65.30.10 Fondi pensione aperti
65.30.2 Fondi pensione nego-ziali
65.30.20 Fondi pensione ne-goziali
65.30.3 Fondi pensione pree-sistenti
65.30.30 Fondi pensione pre-esistenti
Tabella 1.5: Attività Finanziarie e Assicurative ATECO 2007: Classi, Categorie e Sotto-Categorie di Assicurazioi, Riassicurazioni e Fondi Pensione (Fonte: ISTAT).
dei fenomeni economici, il Censimento è largamente inadeguato ed è necessario rivolgersi ad un altro strumento: la Contabilità Nazionale [300].
1.9 Osservazioni conclusive
Sembra dunque proponibile definire con la locuzione industria del credito l’in-sieme degli scambi di mezzi di pagamento, di strumenti finanziari e di contratti assicurativi e previdenziali che avvengono fra soggetti dei quali, almeno uno, sia un’impresa di credito. Un’impresa cioè che ha la facoltà di svolgere almeno una delle attività o dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento. Gli scambi che si ricomprendono, tuttavia, sono solo quelli che costituiscono oggetto di vigilanza o di sorveglianza da parte di un’autorità amministrativa indipendente46.
46«Nella loro gestione, le autorità amministrative indipendenti sono indipendenti dal governo e dal parlamento, non soggette ad ordini o direttive di diritto, non solo di fatto. . . Un’indipendenza non esclude collegamenti né contiguità. La banca centrale è indipendente (o almeno lo è per ta-lune materie, soprattutto per il tasso di sconto), ma è in continuo colloquio con il ministero del Tesoro, talvolta con coabitazione alla francese. Ma, al momento decisivo, chi è indipendente resta tale. Se c’è un conflitto, non lo risolve il governo; lo potrà risolvere il parlamento solo cambian-do la legge regolatrice delle autorità amministrative indipendenti. . . Fermo che tutte le autorità amministrative indipendenti non vengono indirizzate, divisione fondamentale è quella fra auto-rità che indirizzano e autoauto-rità che non indirizzano. . . Le autoauto-rità amministrative indipendenti tendono ad essere indipendenti, tecnocratiche o professionali, anche nella loro investitura. Essa, talune volte, non è riconducibile al governo e quindi ai partiti. . . , [ma tende] a regolarla in modo da dare garanzie di professionalità e di indipendenza personale, ad incrementare l’autonomia professionale come metodo e come risorsa. L’indipendenza delle persone nell’organo di vertice viene a sommarsi a quella degli atti, cioè della sottrazione dell’attività ai comandi e alle direttive, agli annullamenti, ai ricorsi amministrativi. . . Non soggetti a direttive, non nominati dal gover-no, non revocabili, non responsabili verso il govergover-no, con un periodo di carica preordinato, gli
Ne risulta un luogo economico ove quelle imprese possono facilmente espandere la loro attività specifica nei comparti della produzione, della vendita e dell’inter-cettazione di mezzi di pagamento, di strumenti finanziari e di contratti assicura-tivi e previdenziali perché l’espansione è fondata sui processi economici di base omogenei, i quali possono utilizzare risorse umane, finanziarie, informative ed informatiche congiunte.
Il meccanismo di produzione, vendita e intercettazione dei prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali, inoltre, appare fondato su relazioni commerciali atte a collegarli fra di loro. Rispondendo a diversificate esigenze del consumatore, le imprese di credito sono in grado di fronteggiare la domanda aggiungendo, all’of-ferta di prodotti finanziari elementari, valori informativi differenti e addizionali, ma della stessa natura tecnica, cosicché produzione e commercializzazione sono spesso istantanee e non utilizzano metodi radicalmente differenti.
amministratori delle autorità amministrative indipendenti hanno reale indipendenza, rafforzata dalla professionalità. La decisione è autoreferenziale. . . Poste le norme, l’applicazione e l’attua-zione spettano all’autorità amministrativa indipendente. Se essa non ha poteri di indirizzo (ed è la normalità), si trova in questo in posizione analoga a quella del giudice. Interpreta, applica, non è indirizzata e non indirizza. . . Le autorità che operano come garanti di diritti tutelati dalla costituzione sono diverse da quelle operanti come regolatrici di processi economici: queste a loro volta sono diverse se hanno poteri di indirizzo o non li hanno. È una distinzione fondamentale anche per vedere in che cosa differisca una forma di governo con amministrazione largamente affidata ad enti indipendenti rispetto ad un’amministrazione dipendente dal governo. Nel primo caso, vi è una ontologica indipendenza correlata alla stretta dipendenza dalle norme costituzio-nali, non vi è posto né per attività discrezionale né, tanto meno, per indirizzo. Nel secondo, se vi sono poteri di indirizzo, non è accettabile parlare di neutralità, come talvolta si fa. La Banca d’Italia non è neutrale, cioè non decidente, che non sceglie, avendo la possibilità di scegliere con piena discrezionalità; decide, ha un potere della stessa natura di quello del governo (e che il governo, difatti, aveva prima del trasferimento, come nel caso della determinazione del tasso di sconto). La sua posizione è scolpita da una sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 12 ottobre 1993 che, partendo dalla banca europea, dice. . . «Un settore politico essenziale, che tutela con il valore della moneta la libertà individuale e condiziona con il volume della moneta anche la finanza pubblica e le politiche che ne dipendono, viene sottratto al potere di indirizzo dei titolari dei poteri sovrani. . . Rendere autonoma la maggior parte delle funzioni connesse al-la politica monetaria attribuendole ad una banca centrale indipendente, significa svincoal-lare un potere pubblico sovrano dalla diretta responsabilità parlamentare a livello statale. . . , al fine di sottrarre la moneta al dominio di gruppi di interesse o di rappresentanti politici interessati alla relazione» e che «l’autonomo affidamento della politica monetaria alla competenza sovrana di una Banca centrale. . . – secondo un modello non trasferibile ad altri settori politici – rispetta i limiti costituzionali entro i quali può essere modificato il principio democratico». Vi sono casi in cui l’indipendenza è semiindipendenza; vi sono, in verticale, tassi diversi di indipendenza e, in orizzontale, chiazze o riserve differenziate. Vi sono autorità semiindipendenti, che a rigore non possono essere considerate tali, e che sono fonte di dubbi, come l’Isvap. Come aggregati dotati di professionalità e di tecnica, perciò di auctoritas oltre che di poteri, le autorità amministrative indipendenti appaiono suscettibili di ricostituire su nuove basi nuovi rapporti di norme e di fidu-cia all’interno e nelle relazioni con l’esterno. Sono, in altre parole, indipendenti giuridicamente dal governo e dal parlamento, ma anche indipendenti o meno indipendenti dal sistema politico, dal suo presente e dal suo passato; non responsabili politicamente» ([272]: 46–50).
Capitolo
2
Il settore delle banche commerciali
2.1 Note introduttive
L’industria del credito, come si è visto, si compone di diversi comparti fra i quali spiccano il settore bancario e i settori degli intermediari finanziari non bancari : a differenza del primo, quest’ultimo insieme comprende aziende che non producono direttamente moneta bancaria. Il settore bancario è indispensabile per l’esistenza e lo sviluppo di tutta l’Economia e dell’industria finanziaria; in particolare per svolgere appieno la propria funzione monetaria e creditizia, deve necessariamente poggiare sul settore dei mezzi di pagamento. L’osmosi fra settore bancario e settore dei mezzi di pagamento è talmente stretta da rendere difficile anche in questo caso una scissione netta.
Il settore bancario è destinatario di un vincolo peculiare: il vincolo di liquidità che si somma a due altri vincoli, il vincolo patrimoniale e il vincolo di bilancio, non specifici del settore.
Il vincolo di liquidità viene mantenuto e monitorato attraverso il settore dei mezzi di pagamento, il cui core sono i sistemi di pagamento, e quindi attraverso la necessità ‘inderogabile’ di rispettare il vincolo della riserva obbligatoria di liquidità e di saldare quotidianamente le ragioni di debito che maturano presso il servizio di compensazione. ‘Inderogabile’ significa, in realtà, ‘senza costi’: è evidente, infatti, che il vincolo di riserva può non essere rispettato purché si paghino i costi delle inadempienze (v. ultra, § 3.7). Per la singola banca, però, tali componenti di costo non sono irrilevanti rispetto al ‘costo del denaro’, cioè rispetto al costo delle operazioni di finanziamento poste in essere dalla banca centrale. Non vi è dunque soluzione di continuità, presso il settore delle banche commerciali, fra vincolo di liquidità e sistemi di pagamento; né vi è soluzione di continuità fra questi due vincoli e il vincolo patrimoniale dato che quest’ultimo pone limiti all’espansione
dell’attività creditizia e quindi al moltiplicatore dei depositi i quali, a loro volta, sono la base di computo della riserva obbligatoria. Il settore che produce e che fa circolare la moneta assume così una rilevanza funzionale fondamentale nell’ambito dell’industria del credito.
Dopo avere circoscritto il settore delle banche commerciali, si esamineranno allora il vincolo di liquidità alla luce dei sistemi di pagamento, il vincolo patrimo-niale e, infine, i vincoli di bilancio che cercano di dare conto anche della ragione per la quale nasce l’industria del credito la quale, in un certo senso, è uno dei motori dell’economia.
La produzione e il consumo di beni economici necessita di un ordinamento che regoli i rapporti di scambio fra i soggetti: norme sulla proprietà, sui contrat-ti, sulle obbligazioni, sulle società, ecc. costituiscono gli ordinamencontrat-ti, pubblico e privato. Gli ordinamenti, tuttavia, non dipendono in modo prevalente dalle discipline economiche; queste ultime divengono invece essenziali per le aziende, cioè per le strutture organizzative delle imprese rivolte ad attuare la produzione e il consumo dei beni in maniera conveniente in modo, cioè, da conseguire un risultato.
L’attività creditizia, data la sua rilevanza sociale1, è sorretta, anche nel nostro Paese, da norme positive riguardanti le diverse categorie di imprese (gli inter-mediari finanziari bancari e non bancari), i diversi comparti del mercato mobi-liare (Borsa Valori, MTS, ecc.), oltre che i diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, ecc.), le polizze assicurative e i diritti a valere sui fondi pensione.
In questa sede si riassumono i tratti essenziali della regolamentazione dell’atti-vità svolta dal settore delle banche commerciali allo scopo di individuare l’ambito all’interno del quale queste imprese svolgono la loro attività economica. Al di fuori di tale ambito, esse svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o di inter-mediazione mobiliare. Ne segue che tali ultime attività non sono caratteristiche della banca commerciale; eventualmente esse si aggiungono al core dell’attività bancaria che è, in questa sede, l’oggetto centrale dell’indagine.
Da un punto di vista economico, come si è già avvertito, il tentativo di capire in quale ambito avvengano o possano avvenire i processi di diversificazione o di inte-grazione produttiva, di concorrenza e/o di monopolio delle banche dà ragione del tentativo di individuare il settore per osservare quali siano le variabili di decisione delle aziende che lo compongono. L’utilità di delinearne l’assetto istituzionale de-riva poi dalla consapevolezza che le variabili di decisione non sono arbitrariamente e liberamente manovrabili ma che vi è la necessità, universalmente riconosciuta, che le banche svolgano la loro attività economica all’interno di alcuni vincoli det-tati dai pubblici poteri, i quali hanno l’obiettivo di ridurre la possibilità che esse siano condotte verso il dissesto. Naturalmente essi, da soli, non consentono di
1«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito» secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 47 della Carta costituzionale italiana.