3.8 Il sistema dei pagamenti bancari
3.8.3 TARGET2
Il nuovo sistema TARGET2, preceduto da una consultazione pubblica sui prin-cipi e sulla struttura che ha confermato l’esigenza degli operatori di vedere accen-trate le funzioni operative e armonizzati i servizi e gli standard tecnici, ha risposto all’esigenza di disporre una piattaforma unica condivisa volta a fronteggiare le esigenze del settore dei pagamenti53.
L’obiettivo di raggiungere un mercato unico europeo dei pagamenti (Single Euro Payments Area, SEPA) transita attraverso diversi provvedimenti legislativi e tecnici: la direttiva 200/04/CE (Payment Services Directive) è alla base del progetto che dovrebbe realizzarsi a partire dal 2012. Il risultato finale dovrebbe condurre ad accreditare i conti dei beneficiari dei bonifici entro il giorno successivo dall’ordine di pagamento.
L’innovazione più importante di questo periodo è stata dunque l’integrazione fra infrastrutture tecniche: in luogo della precedente struttura decentrata
costitui-52Si tratta del sistema dei pagamenti in vigore dal maggio 2008. TARGET2, al momento della migrazione del precedente sistema (TARGET il 19 novembre 2007), contava oltre 1.072 partecipanti diretti, 52.800 banche e oltre 350.000 pagamenti quotidiani per importi prossimi ai 2.500 miliardi ed era fra i tre principali sistemi di pagamento del mondo assieme al CSL (Conti-nuos Linked Settlement ), sistema internazionale statunitense per la regolazione delle transazioni in cambi (2.600 miliardi di euro processati nel 2007), e al Fedwire, RTGS statunitense (2.000 miliardi di euro processati nel 2007).
53Nel dicembre 2004 il Consiglio direttivo delle BCE ha accettato la proposta congiunta avan-zata dalle tre banche centrali promotrici (Deutsche Bundesbank, Banque de France e Banca d’Italia) di realizzare la SSP (Single Shared Platform) e curarne la gestione tecnica per conto dell’Eurosistema.
Le tre banche centrali hanno così definito tutti gli aspetti del progetto: struttura organizza-tiva, architettura e caratteristiche funzionali della piattaforma, nonché ruoli e responsabilità di ciascuna delle tre banche nelle fasi di sviluppo e di gestione della SSP. La Banca d’Italia, in particolare, in relazione dell’avanzato sistema tecnologico di cui disponeva, aveva la responsabi-lità di realizzare la componente infrastrutturale, secondo un’architettura corrispondente a quella del NUOVO BI-Rel, il modulo per gestire le situazioni di emergenza (contingency) e i servizi aggiuntivi. Il nuovo sistema avrebbe avuto caratteristiche tecniche e funzionali che avrebbero consentito alla comunità bancaria italiana di sfruttare gli investimenti sostenuti per la partecipa-zione al NUOVO Bi-Rel. La Deutsche Bundesbank ha fornito i servizi di base del proprio sistema di regolamento lordo RTGSplus. La Banque de France ha curato lo sviluppo delle funzionalità per la gestione da parte delle banche centrali dei rapporti amministrativi con la clientela.
Nel mese Gennaio 2005 i Governatori di tutte le Banche centrali nazionali dell’Eurosistema hanno confermato la propria partecipazione alla SSP.
ta dai diversi sistemi RTGS nazionali collegati tra di loro attraverso le infrastrut-ture di Interlinking (v. Glossario), si è sviluppata un’unica infrastruttura comune condivisa dalle banche centrali partecipanti54.
Dal punto di vista operativo la procedura per il regolamento di un pagamento subisce un cambiamento radicale: con TARGET2 non vi è più alcun intervento dei sistemi locali RTGS, in quanto i partecipanti al sistema operano direttamente sulla piattaforma unica e comune55. Il nuovo sistema garantisce così trasferimenti più veloci, una struttura più semplice, standardizzata e più efficiente.
Gli obiettivi assegnati al nuovo sistema dunque sono volti ad introdurre mec-canismi per una gestione più efficiente della liquidità infragiornaliera, per adottare le migliori soluzioni tecnologiche a garanzia della sicurezza del sistema e al raffor-zamento delle procedure di emergenza, per favorire l’accesso di nuovi Paesi e per i costi connessi con le modifiche dei diversi software. Si è addivenuti così ad sistema basato su: servizi obbligatori (core services) armonizzati, un’unica piattaforma condivisa da più banche centrali nazionali (SSP), un unico schema tariffario per tutti i pagamenti domestici e transfrontalieri, il mantenimento a livello decen-trato delle relazioni delle banche centrali con le rispettive comunità bancarie e infrastrutture di mercato.
Per realizzare questi obiettivi TARGET2 offre una serie di: — servizi obbligatori (core services):
– il Payment Module (PM), che regola i pagamenti;
– il Information and Control Module, che controlla il sistema;
54Da un punto di vista giuridico il Consiglio direttivo ha deciso di strutturare il sistema come una pluralità di sistemi di pagamento con normative nazionali, pur mirando alla massima armonizzazione possibile della documentazione legale utilizzata dalle BCN nella costruzione dell’unica struttura tecnica.
TARGET2 è dunque tecnicamente una singola infrastruttura, ma giuridicamente resta strut-turato come una molteplicità di sistemi RTGS. Ogni sistema RTGS delle banche centrali del-l’Eurosistema che fa parte di TARGET2 è definito ‘sistema componente di TARGET2’ e il nome che assume include esclusivamente la locuzione ‘TARGET2’ e il nome o l’abbreviazione della banca centrale che lo gestisce. La componente italiana viene così denominata ‘TARGET2-Banca d’Italia’.
55Ad esempio, se Tizio (cliente della banca A in Italia) doveva eseguire un pagamento di impor-to rilevante transfrontaliero a favore di Caio (cliente della banca B in Germania) con il precedente sistema TARGET l’ordine di pagamento avrebbe seguito il seguente processo: la banca italiana A riceveva l’ordine di pagamento da Tizio; l’ordine veniva inviato dalla banca A alla Banca d’Italia tramite BI-Rel; Banca d’Italia addebitava il conto della banca A e accreditava il conto della Deutsche Bundesbank; il pagamento veniva inviato tramite Interlinking-TARGET; Deu-tsche Bundesbank accreditava il conto della banca B tramite RTGSplus; la banca B accreditava il conto di Caio in Germania.
Con TARGET2, invece, gli ordini di pagamento vengono inviati direttamente ai partecipanti al sistema e sono contabilizzati centralmente, senza essere processati attraverso i sistemi RTGS decentralizzati. L’esempio appena descritto si sviluppa ora nel seguente modo: la banca A riceve l’ordine di pagamento da Tizio; l’ordine di pagamento viene inviato sulla piattaforma unica tramite SWIFT e contabilizzato; la banca B riceve il pagamento e accredita il conto di Caio.
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– il Static Data Module, che raccoglie dati;
– il Contingency Module, che gestisce le emergenze. — servizi opzionali (additional services):
– il Home Accounting Module (HAM), che gestisce i conti diversi da quelli aperti nel modulo PM ;
– il Standing Facilities Module, che gestisce i conti di deposito overnight e di rifinanziamento marginale;
– il Reserve Management Module, che gestisce il conto della riserva obbliga-toria.
L’elevata flessibilità del sistema realizzata distinguendo i moduli obbligatori da quelli opzionali ha comportato la necessità e l’opportunità di offrire ai partecipanti diverse opzioni56. Essi debbono essere iscritti alla International Bank Identifier Code (BIC) Directory della SWIFT e possono partecipare al nuovo sistema:
— direttamente;
— avvalendosi del multi-addressee access, nel caso appartengano al gruppo bancario del partecipante diretto;
— indirettamente, ovvero avvalendosi del addressable BIC, in base ad un contratto stipulato con un partecipante diretto.
Si configurano dunque le seguenti modalità di partecipazione:
— accesso diretto57: il partecipante diretto può immettere o ricevere paga-menti nel o dal sistema e regolarli sul proprio conto PM (PM Account ) detenuto nel modulo PM (Payments Module) della SSP presso la propria banca centrale58;
56Ogni Paese è libero di decidere se avvalersi dei moduli opzionali della SSP ovvero di offrire i servizi localmente attraverso procedure domestiche.
La Banca d’Italia, promotore della SSP, ha deciso di adottare anche i tre moduli opzionali. Il Consiglio direttivo della BCE [38] ha però previsto specifici requisiti, in modo da consentire agli utenti di optare per la soluzione più adeguata al proprio profilo operativo.
57Possono partecipare direttamente: a) enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE; b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizioni che essi operino attraverso uno sportello insediato nel SEE; c) BCN degli Stati membri dell’UE e la BCE.
Le BCN possono discrezionalmente ammettere in qualità di partecipanti diretti anche i se-guenti soggetti: a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali e regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari; b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a de-tenere conti per la clientela; c) imprese di investimento insediati nel SEE; d) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento, insediati nel SEE e sottoposti alla sorveglianza da parte di un’autorità competente; e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate, purché insediati in uno Stato con il quale la Comunità europea ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l’accesso a sistemi di pagamento nella Comunità europea, subordinatamente alle condizione stabilite nell’accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione comunitaria di riferimento.
Non sono ammessi gli istituti di moneta elettronica ([39]: Allegato II, Tit. II, Art. 4).
58Il partecipante diretto è, inoltre, responsabile per tutti i pagamenti regolati sul suo conto, inclusi quelli immessi o destinati a soggetti registrati per il suo tramite in TARGET2 (soggetti
— multi-addressee access: gli sportelli di partecipante diretto e gli enti credi-tizi che appartengono al suo gruppo possono immettere e ricevere direttamente pagamenti, regolandoli sul conto del partecipante diretto59;
— accesso indiretto: rivolto agli enti creditizi insediati nel SEE che non inten-dono partecipare direttamente e che pertanto partecipano al sistema per il tramite di un partecipante diretto in forza di un contratto: gli ordini di pagamento sono sempre immessi e ricevuti nel sistema tramite il partecipante diretto e regolati sul conto PM detenuto da quest’ultimo60;
— addressable BIC : qualunque corrispondente o sportello dotato di un codice BIC di un partecipante diretto, indipendentemente dal suo luogo di insediamento, può ricevere o immettere pagamenti61.
Da annotare una differenza importate: il multi-addresse access non prevede il coinvolgimento del partecipante diretto nell’immissione e/o ricezione dei paga-menti; nel caso dei partecipanti indiretti e dei titolari di addressable BIC, invece, è il partecipante diretto che immette o riceve pagamenti per loro conto.
Dal punto di vista operativo, il partecipante diretto deve detenere presso la banca centrale nazionale un conto PM, mentre i partecipanti indiretti possono de-tenere presso la banca centrale nazionale un conto HAM (ma sarebbe più corretto dire un conto PHA, Proprietary Home Account, generato dal Home Accounting Module) ove adempiere, senza intermediazione, agli obblighi di riserva.
Rimane esclusa la possibilità di rivestire contemporaneamente il ruolo di par-tecipante diretto e di parpar-tecipante indiretto e, per gli indiretti, di essere titolari di un conto PM e anche di un conto HAM; viene riconosciuto il credito infra-giornaliero ai soli titolari di conto PM ma non ai titolari di conto HAM; rimane mobilizzabile la riserva obbligatoria per tutti gli operatori assoggettati al vincolo (cioè le banche che raccolgono depositi a vista).
In definitiva, dunque, i partecipanti diretti (titolari di conto PM) e gli indiretti (titolari del conto HAM) sono i soggetti più interessanti dal punto di vista della che si avvalgono del multi-addressee access, partecipanti indiretti, soggetti che si avvalgono degli addressable BIC : v. ultra).
59Il partecipante diretto può, perciò, estendere la possibilità di movimentare (immette-re/ricevere pagamenti) direttamente il proprio conto PM a una o più dei propri sportelli (multi-addressee access mediante succursali ) o agli enti creditizi insediati nel SEE che facciano parte dello stesso gruppo bancario (multi-addressee access di gruppo), senza il suo coinvolgimento economico-finanziario diretto, anche se i movimenti vengono contabilizzati nel suo conto di partecipante diretto.
60I partecipanti indiretti sono registrati come tali nella TARGET2 Directory. Se un ente credi-tizio partecipante diretto e un ente credicredi-tizio partecipante indiretto appartengano al medesimo gruppo, il diretto può espressamente autorizzare l’indiretto ad utilizzare direttamente il proprio conto PM per immettere o ricevere pagamenti mediante il multi-addressee access di gruppo
61I partecipanti diretti, in piena autonomia, possono infatti dotare altri soggetti di un addres-sable BIC. Questi ultimi sono registrati nella TARGET2 Directory. Sebbene coincidente sotto il profilo tecnico con la partecipazione indiretta, l’utilizzo degli addressable BIC non è soggetto ad alcun requisito di accesso di natura amministrativa, finanziaria o geografica, né al rispetto di particolari regole
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politica monetaria perché è attraverso i loro conti che transita la mobilizzazione della ROB e, relativamente ai diretti, anche l’anticipazione infragiornaliera.
Un’altra innovazione rilevante è stata l’introduzione delle due altre forme di partecipazione: il multi-addressee access e il addressable BIC cui si sono affiancati altri servizi di estremo interesse.
La partecipazione multi-addressee access, in particolare, è divenuta una moda-lità di partecipazione interessante per le banche appartenenti a gruppi, soprattutto per una migliore e più efficiente gestione della liquidità. Vi si è affiancato il ser-vizio di liquidity pooling, cioè un serser-vizio opzionale (con tariffa separata) il cui accesso è subordinato all’appartenenza ad uno stesso gruppo da parte dei soggetti che se ne avvalgono per gestire in modo accentrato la liquidità infragiornaliera, raggruppando più conti. In questo modo ciascun gruppo può utilizzare la liquidità di gruppo per il regolare i relativi pagamenti62.
Lo schema tariffario è stato un altro degli elementi chiave sul quale si è con-centrata l’attenzione cercando di contemperare diverse esigenze: realizzare uno schema unico, omogeneo per ogni Paese, per tutti i pagamenti, domestici e tran-sfrontalieri; contemperare, il principio di efficienza e di recupero dei costi, con la più ampia partecipazione; favorire la partecipazione diretta senza penalizzare gli intermediari di minori dimensioni che effettuavano un numero ridotto di transazio-ni; assicurare la competitività dei prezzi del sistema per gli operatori di maggiore dimensione. Nel definire lo schema tariffario, dunque, si è dovuto tenere conto delle esigenze delle due tipologie di partecipanti al sistema: da un lato gli ope-ratori di maggiore dimensione, che regolavano un numero di pagamenti elevato e che avrebbero tratto vantaggio da schemi tariffari con prezzi marginali contenuti, dall’altro lato gli operatori minori che avrebbero avuto convenienza a partecipare alla SSP solo se la componente fissa della tariffa fosse stata contenuta ([64], [65]).