alla cessazione dei medesimi89.
Così come delineato dal succitato art. 96, il concetto di costo del ciclo di vita ricomprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, con riguardo tanto ai costi interni - come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale - quanto ai costi imputabili ad esternalità ambientali - quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate
nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, i costi legati al consumo di risorse naturali, all’emissione di sostanze inquinanti o di gas climalteranti - a condizione che possano essere monetizzati e controllati.
Tale istituto si traduce in un vero e proprio criterio di valutazione delle implicazioni ambientali dell’offerta, seppur con particolare riferimento all’elemento costo.
Un ulteriore strumento di promozione dell’efficienza energetica si rileva nell’ambito dell’art. 87 del D.Lgs 50/2016, vale a dire al momento della valutazione della capacità tecnica dell’offerente. Al riguardo si rammenta che l’art. 87 del Codice dei contratti pubblici prescrive che le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale, nella misura in cui sono conformi all’art. 45 del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Un terzo strumento, infine, è previsto all’art. 93 comma 7 del medesimo decreto legislativo, con riferimento all’entità delle garanzie da prestare per la partecipazione alla procedura, prevedendosi un regime di particolare favore nei confronti dell’operatore economico in possesso di certificazioni ambientali (diminuzione delle garanzie). Per fruire delle riduzioni di cui al suddetto comma 7, l’operatore economico è tenuto a segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5.2
Linee Guida per la predisposizione di Contratti di Prestazione Energetica per gli edifici
G. Centi
Il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio pubblico assume importanza fondamentale nel nostro paese e in tutta Europa. Progetti EPC di successo in questo settore sarebbero da volano e da stimolo anche per il settore privato. La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica riconosce e rafforza questo ruolo guida alla Pubblica Amministrazione. La scarsità di risorse proprie trova nei progetti basati su un contratto con prestazioni garantite (Energy Performance Contract, EPC) e sul Finanziamento Tramite Terzi (FTT) una strada certamente percorribile per riqualificare energeticamente gli edifici pubblici e privati.
In questa direzione vanno le Linee Guida per i Contratti di Prestazione Energetica per gli edifici della Pubblica Amministrazione sviluppate da ENEA. Lo scopo è proprio quello di fornire alle Pubbliche Amministrazioni uno strumento di supporto e di guida alla stesura degli EPC specifici per il singolo progetto90.
Le Linee Guida si compongono di tre sezioni:
• Sezione I: Linee guida per la predisposizione del Contratto Tipo EPC per gli edifici. • Sezione II: Proposta di Contratto Tipo EPC per gli edifici.
• Sezione III: Elementi per la predisposizione del Capitolato EPC per gli edifici.
89 Si veda la delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con cui l’ANAC ha aggiornato al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo e integrativo del nuovo Codice dei contratti) le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), recanti Offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.
90 Conformemente a quanto richiesto all’art. 14, comma 4, del D.Lgs 102/2014, i contenuti di questo contratto sono adeguati agli elementi minimi previsti all’allegato 8 del decreto stesso.
82
Il complesso e lungo lavoro finora svolto ha portato a diverse edizioni che, nel continuo nonché laborioso aggiornamento normativo, hanno permesso anche una evoluzione legata al confronto con gli operatori del settore91. I contributi ricevuti da stakeholder rappresentativi sia del lato pubblico sia di quello privato, dimostrano l’elevato interesse sul tema: le considerazioni pervenute riguardano in parte temi di carattere generale sulle già note questioni ancora aperte, tra le quali, le più dibattute, l’istituto giuridico nel quale inquadrare gli EPC e i livelli di progettazione ammissibili in fase di gara. La valutazione puntuale da parte di ENEA delle considerazioni pervenute, iniziata con l’analisi di un quadro di raffronto delle osservazioni divise per articoli e argomenti, si concluderà con la pubblicazione di una nuova versione delle Linee Guida.
Si ricorda come la standardizzazione legislativa di un modello contrattuale, così complesso e non tipizzato nel nostro sistema giuridico, è fondamentale per agevolare la Pubblica Amministrazione (e i privati) nel processo di riqualificazione energetica del proprio parco immobiliare attraverso l’uso di un EPC: un modello tipico ne aumenta la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità e consente il superamento delle diffidenze generate da uno strumento poco noto, contribuendo a migliorare il clima di fiducia, necessario in primis agli istituti bancari per dare impulso agli investimenti, volano per lo sviluppo del settore.
91 Per dare seguito alla richiesta fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico ad ENEA di avviare una fase di confronto tecnico, con l’obiettivo di raccogliere le osservazioni e i commenti sulle linee guida EPC dai portatori di interesse, ad ottobre 2017 è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico una ulteriore revisione delle Linee Guida di marzo 2017, per adeguarle agli ultimi aggiornamenti della normativa, quali il D.Lgs 50/2016 s.m.i. (codice dei Contratti Pubblici), il D.M. 11 ottobre 2017 relativo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di affidamento dei servizi di progettazione e lavori, le linea guida di EUROSTAT e dell’ANAC, e decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento è stato presentato a fine novembre 2017 a trentanove stakeholder, individuati di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico tra i principali portatori di interesse del settore pubblico e del settore privato, rappresentativi di tutti i campi a vario titolo coinvolti nella filiera di un progetto EPC.
PROGETTO - GuarantEE e il ruolo del Facilitatore EPC
G. Centi, A. Moreno
Il progetto GuarantEE - Energy Efficiency with performance Guarantees in private and public sector, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, ha l’obiettivo di favorire in tutta Europa l’utilizzo dell’EPC, sia nel settore pubblico sia nel privato. Da aprile 2016, data di inizio del progetto, i 14 partner europei tra i quali l’ENEA per l’Italia, con la partecipazione di FIRE come subcontractor, hanno sviluppato soluzioni per i contratti EPC volte al superamento di due delle principali difficoltà e barriere1 che ancora ne ostacolano la diffusione, ovvero gli Split
Incentives e la poca flessibilità di questa tipologia contrattuale. In merito, sul sito del progetto sono disponibili i deliverable che riguardano: • Soluzioni che permettano di ripartire costi e benefici tra l’utente, il proprietario dell’edificio e la ESCo (approccio del triple-win). • Varianti contrattuali per rendere gli EPC più flessibili (clausole di recesso anticipato da ambo le parti, semplificazione dei costi di misura e
verifica, ecc.) e dunque più attrattivi, in particolare, per il settore privato.
Questi nuovi e innovativi modelli contrattuali saranno testati e validati con progetti pilota, nei quali i proprietari di edifici riceveranno il supporto di esperti di EPC (facilitatori EPC).
Il Facilitatore EPC, nuova figura professionale promossa nell’ambito del progetto GuarantEE, è stata inizialmente accolta con diffidenza da parte di alcuni operatori del settore; grazie all’attività di divulgazione svolta nell’ambito del progetto, si è giunti alla consapevolezza del ruolo fondamentale che questa professionalità può dare alla diffusione e all’utilizzo degli EPC da parte degli stessi operatori. Gli stakeholder hanno, infatti, compreso che non basta essere dei bravi tecnici per convincere un proprietario pubblico o privato a sottoscrivere un EPC. Sono altresì indispensabili “soft skills”, ovvero competenze come problem solving, risoluzione dei conflitti, capacità di negoziazione, team building, ecc., oltre che un atteggiamento positivo verso l’innovazione, come ad esempio l’uso del BIM. Il progetto GuarantEE ha per questo previsto una formazione integrativa per tecnici certificati (ad esempio EGE e CMVP) che operano già nel settore, per integrare le conoscenze e le abilità non già previste nel proprio profilo professionale, al fine della costituzione di un elenco nazionale di facilitatori EPC che entrerà a far parte di un network europeo.
Il Facilitatore EPC si configura come un professionista indipendente con elevate capacità relazionali e manageriali e con competenze in tutti i settori che afferiscono ad un progetto EPC (o comunque un soggetto che gestisce un team con tutte le previste competenze). Per il proprio potenziale cliente, il Facilitatore individua e valorizza le opportunità di riqualificazione energetica mediante l’utilizzo di un EPC, in una più ampia ottica di valorizzazione dell’immobile. Supporta tutti gli attori nelle varie fasi necessarie per realizzare un progetto EPC di successo e soprattutto viene a creare un clima di reciproca fiducia operando da mediatore tra le esigenze dei clienti e quelle della ESCo, in modo da favorire il ritorno dell’investimento nei tempi prestabiliti e i vantaggi energetici ed economici nel medio e lungo periodo per entrambe le parti. L’opportunità di poter avere un’unica figura di riferimento in grado di fornire tutte le informazioni tecniche, finanziarie e legali, può stimolare molti più clienti ad attuare le misure di riqualificazione energetica, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva europea 2012/27/UE, recepita in Italia dal D.Lgs 102/14.
In GuarantEE è stato sviluppato anche uno strumento per una prima iniziale verifica sulla possibilità di riqualificare un immobile ricorrendo a progetti EPC. Guidato da un video esplicativo disponibile sul sito del progetto, il potenziale cliente, dopo aver risposto a 14 semplici domande, riceverà un report con l’indicazione dell’opportunità o meno di intervenire con un EPC. Inoltre il sistema fornirà l’elenco dei facilitatori che possono essere contattati per avviare la fase d’intermediazione tra il proprietario dell’immobile e la ESCo.
Per maggiori informazioni: http://guarantee-project.eu/it.