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Segue La definizione di “indicazione geografica” quale denominazio ne di prodotto e le sue criticità.

commerciali sleal

3. Segue La definizione di “indicazione geografica” quale denominazio ne di prodotto e le sue criticità.

Nella fase iniziale dell’integrazione europea le già accennate preoccupazioni produttivistiche hanno determinato un notevole frazionamento delle norme con- cernenti la protezione dei nomi geografici relativi ai prodotti aventi determinate qualità o una specifica rinomanza sul mercato.

Il primo settore che ha visto includere nella normativa derivata un riferimen- to alle denominazioni di origine è quello vitivinicolo, ove, a partire dalla costitu- zione della prima organizzazione comune di mercato (O.C.M.) nel 1962 37 i to-

ponimi di maggiore rilevanza hanno trovato collocamento in una cornice giuri- dica “multilivello” articolata fra le prevalenti competenze degli Stati membri e l’orientamento funzionalista della Comunità.

L’innesto della disciplina comunitaria su di una base normativa nazionale già da tempo consolidata (specialmente in Francia, Germania ed Italia) aveva impo- sto due “compromessi” iniziali.

In primo luogo la definizione di “indicazione geografica”, contenuta essen- zialmente nell’art. 4 del regolamento n. 24/62 cit. 38, derivava dalla fusione della

concezione francese del toponimo come espressione del “terroir” (ossia del com- plesso delle caratteristiche che l’ambiente riesce ad “imprimere” nel prodotto uni- tamente alla valorizzazione sociale e culturale dell’attività della coltivazione della vite e produzione del vino 39), e quella “tedesca” (legata essenzialmente alle prati-

37 Cfr. il regolamento del Consiglio n. 24 relativo alla graduale attuazione di una Organizza- zione Comune del Mercato Vitivinicolo, in GUCE, n. 989 del 20 aprile 1962, p. 62 ss.

38 L’art. 4 del regolamento n. 24/62, cit. prevedeva l’adozione di una regolamentazione comu- nitaria che tenesse conto delle condizioni di produzione tradizionali basandosi sulla delimitazione delle aree geografiche colturali e delle pratiche enologiche, la tipologia dei vigneti impiegati, i rendimenti per ettaro, le gradazione alcoliche minime e l’analisi organolettico-sensoriale. La nor- mativa in questione è stata adottata con il regolamento del Consiglio n. 817/70 del 28 aprile 1970 che stabiliva disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in

GUCE, L 99 del 5 maggio 1970, p. 20 ss. Oggi la materia è contenuta nel regolamento (UE) n.

1308/13 sulla O.C.M. Unica, più volte, cit.

39 Cfr. sul punto le riflessioni di M.A.HARMITTE, Les appellations d’origine dans la gènese des

droits de proprieté intellectuelle. Etudes er Recherches sur le Systèmes Agraires et le Développement,

Paris, INRA Editions, 2001, p. 202-203, ove l’A. considera questo diritto la sommatoria (o l’espressione) di un «droit naturaliste», in quanto «il fuat pouvoir démontrer l’influence du terroir sur le produit, indépendendamment du travail humain». Sul punto si veda anche ss., D.W.GADE,

che enologiche, e, quindi, ad una dimensione in cui il ruolo dell’uomo assume pre- valenza rispetto ai fattori naturali 40).

Le due anime in questione avevano dato origine ad una sorta di “doppio bi- nario” nelle denominazioni associate ai vini di qualità, tutt’oggi esistente: da una parte il riconoscimento e la tutela di toponimi che rappresentavano al contempo il territorio ma anche l’inscindibile contributo umano nella coltivazione, raccolta e trasformazione delle uve; dall’altro l’associazione a queste di ulteriori “men- zioni” (definite “tradizionali”), finalizzate a precisare ulteriormente le caratteri- stiche qualitative discendenti da determinate pratiche enologiche o metodi pro- duttivi.

In secondo luogo la disciplina iniziale in questione non poteva dirsi “esausti- va”, definendo, semmai, una cornice di regole “comuni”, all’interno delle quali gli Stati membri mantenevano la piena responsabilità decisionale sui singoli pro- dotti e sulle relative denominazioni.

Il regolamento (CEE) n. 817/79, che ha dato esecuzione alla prima disposi- zione sulla OCM vitivinicola 41, infatti, prevedeva, che le competenze relative al

riconoscimento dei vini di qualità ed alla protezione dei relativi toponimi rima- nessero in capo ai singoli Stati membri.

Questi istruivano le pratiche, decidevano con le proprie commissioni nazio- nali di degustazione la classificazione del prodotto, e pubblicavano le relative di- sposizioni per l’inserimento delle denominazioni nell’elenco delle indicazioni geo- grafiche protette, mentre alla Comunità competeva un ruolo, quasi “notarile”, di recepimento delle decisioni nazionali e di notifica a tutti gli altri stati membri delle nuove denominazioni riconosciute per consentirne la tutela “allargata” a tut- to il territorio comunitario.

La “debolezza” di questo primo impianto giuridico si rifletteva, peraltro, an- che sul dato puramente “formale”: ai produttori era concesso di utilizzare, in al- ternativa alla indicazione “comunitaria” “vino di qualità prodotto in una regione determinata” (v.q.p.r.d.) 42, una menzione specifica tradizionale degli Stati mem-

bri, purché conforme alle prescrizioni del regolamento 43.

In altre parole, la disciplina della Comunità svolgeva funzioni di armonizza- zione minima dei requisiti per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei prodotti di qualità, lasciando del resto agli Stati tanto le decisioni formali

Tradition, Territory, and Terroir in France, and Appellation Controlée, in Annals of Association of American Geographers, 2004, p. 848 ss.

40 Cfr. sul punto P.CAVIGLIA, Manuale di diritto vitivinicolo, Bologna, Edagricole, 2005, p. 146. 41 Cit., nota 280.

42 Inteso come il prodotto realizzato «in un’area o un complesso di aree viticole, che produco- no vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari, ed il cui nome serve a designare i vini definiti dell’articolo 1» (cfr. art. 2). L’area in questione include, ovviamente, e porta con sé tutti gli elementi capaci di contribuire alla qualità del vino, tenuto conto che viene delimitata in funzione della «natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle o degli appez- zamenti vitati» (cfr. il par. 2).

quanto quelle sostanziali in merito, nonché, ove voluto, l’utilizzo di proprie sigle e menzioni qualificative 44.

La normativa attualmente vigente ha cercato di modificare il quadro giuridi- co descritto, trasformazione per certi aspetti ancora in itinere.

Il regolamento (UE) n. 1308/13 sull’OCM Unica (e, prima di questo, già il regolamento (CE) n. 479/08 45 che aveva posto mano alla modifica del settore

dopo l’insuccesso della riforma del 1999 46) compiendo un notevole sforzo di ra-

zionalizzazione del sistema, tenta di convergere sullo schema giuridico adottato per le DOP-IGP dei prodotti alimentari diversi dai vini, adottandone definizio- ni e presupposti, ma, soprattutto, creando uno schema di co-amministrazione nell’iter di riconoscimento formale di una I.G. che “di fatto” centralizza il siste- ma sulla Commissione a Bruxelles 47.

La nuova disciplina, peraltro, ha mantenuto la possibilità per gli Stati mem- bri di notificare come menzioni tradizionali le “vecchie” sigle in uso sul proprio

44 In effetti il mercato vitivinicolo ha visto uno scarsissimo ricorso alle menzioni v.q.p.r.d. e si- mili, cui per molti anni sono state preferite le sigle nazionali come DOC, DOCG ed IGT.

45 Cfr. il regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008, relativo all’organizza- zione comune del mercato vitivinicolo, in GUUE, L 148 del 6 giugno 2008, p. 1 ss. La norma è stata incorporata nella OCM Unica ad opera del successivo regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizza- zione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola- mento unico OCM, in GUUE, L 154 del 17 giugno 2009, p. 1 ss.) ad appena un anno dalla sua approvazione (il che dimostra quanto travagliata ed in parte confusa sia stata l’evoluzione della materia negli ultimi 10 anni).

46 Cfr. il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 relativo all’organizza- zione comune del mercato vitivinicolo, in GUCE, L 179 del 14 luglio 1999, p. 1 ss. Sulla nuova di- sciplina vitivinicola sia consentito rinviare, ex plurimis, a F.ALBISINNI, La OCM vino: denominazio-

ni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo, in Agriregionieuropa,

2008, https://agriregionieuropa.univpm.it; ID., L’officina comunitaria e l’O.C.M. vino: marchi, deno-

minazioni e mercato, in Rivista di diritto agrario, 2008, I, p. 422 ss.; S.MASINI, Considerazioni sul

percorso di riforma dell’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare dell’Ambiente, 2008, p. 379 ss.; AGERMANÒ, L’organizzazione comune del mer-

cato del vino, in Rivista di diritto agrario, I, 2010, p. 537 ss.; S.KONRAD, Wine and food in European

Union Law, in ERA Forum, 2011, p. 241 ss.; A.GERMANÒ,E.ROOK BASILE, N.LUCIFERO, Manuale

di legislazione vitivinicola, Torino, Giappichelli, 2017.

47 Gli Stati membri rimangono, nel nuovo sistema, responsabili di compiere le attività istruttorie necessarie all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ormai compiu- tamente regolamentati a livello dell’Unione, ma la decisione “finale” (e “formale”) circa la registra- zione compete alla Commissione, come per le DOP– IGP degli altri prodotti alimentari. Significa- tivo del “cambio” dell’impianto giuridico è anche il fatto che all’entrata in vigore della nuova disci- plina gli Stati membri siano stati costretti ad inviare alla Commissione europea tutti i fascicoli rela- tivi alle denominazioni geografiche già da tempo riconosciute a livello nazionale, e che la Commis- sione abbia proceduto ad una nuova iscrizione nel registro unico europeo previa verifica della com- pletezza e correttezza di tutti i documenti. Questi aspetti sono stati posti a fondamento dalla Corte di giustizia della ritenuta definitiva convergenza dei regimi di tutela delle denominazioni geografi- che vitivinicole e degli altri prodotti alimentari nella recentissima sentenza del 14 settembre 2017, causa C-56/16P, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto dos

territorio, cui se ne possono paradossalmente aggiungere di nuove con l’unico requisito di un comprovato (e giuridicamente protetto) utilizzo per almeno 5 an- ni prima dell’inoltro della richiesta.

Le denominazioni geografiche sono state, per il resto, parificate a quelle degli altri prodotti alimentari, prevedendo, in sintonia con il regolamento n. 1151/2012, regole di protezione del tutto omogenee quanto alle possibili forme di usurpazio- ne, imitazione servile od evocazione, nonché ogni altra pratica commerciale sleale atta ad ingenerare nel consumatore il falso convincimento circa l’autenticità di un prodotto non DOP-IGP, ovvero creare confusione sulla vera origine dei prodotti similari generici presenti in commercio.

I diversi regolamenti che attualmente prevedono regimi di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti di qualità nell’Unione europea 48 possiedo-

no infatti ormai definizioni sostanzialmente omogenee di cosa debba intendersi con “denominazione di origine protetta” ed “indicazione geografica protetta”.

Al di là di qualche modesta differenza semantica, la DOP consiste nel topo- nimo che designa un prodotto originario di un luogo, una regione o, in casi ec- cezionali, un paese determinati, le cui qualità o caratteristiche dipendono essen- zialmente o esclusivamente da un particolare ambiente geografico e dai suoi in- trinseci fattori naturali ed umani 49, e le cui fasi della produzione, salvo limitatis-

sime deroghe, si svolgono interamente nella zona geografica delimitata.

La IGP è, invece, riservata ai prodotti originari di un determinato luogo, re- gione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una da- ta qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata 50.

La differenza fra le due fattispecie è abbastanza evidente e contiene alcune utili indicazioni per risolvere il primo quesito relativo alla estensione della disci- plina de qua.

Mentre la DOP vede nell’univocità del nesso agro-ambientale il proprio ele- mento caratterizzante (al punto da far dipendere le proprie qualità in modo “es- senziale” dal luogo ove viene prodotta e dal contributo umano necessario alla sua realizzazione, nonché da imporre il vincolo stringente del collocamento dell’in- tera filiera produttiva nell’area geografica in questione), per la IGP il legame ri- chiesto è molto più “blando”.

48 Oltre ai già richiamati regolamenti (UE) n. 1308/2013 (OCM Unica, con riferimento alla parte dedicata specificamente al vino) e 1151/2012 per i prodotti alimentari non alcoolici, si vedano ulte- riormente il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, in GUUE, L 84 del 20 marzo 2014, p. 14 ss.; regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, rela- tivo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indi- cazioni geografiche delle bevande spiritose, in GUUE, L 39 del 13 febbraio 2008, p. 16 ss.

49 Così l’art. 5 del regolamento n. 1151/2012, che si utilizzerà di qui in avanti come base del ra- gionamento, salvo dar conto delle eventuali differenze rispetto ad altri regimi ove presenti e signi- ficative.

La definizione, infatti, ne ammette astrattamente la concessione anche nel ca- so in cui il nesso con il territorio ove l’alimento viene realizzato (parzialmente, ossia anche solo per una fase del processo produttivo 51) si risolva nella mera at-

tribuzione della “reputazione”, ossia di una notorietà diffusa che renda comun- que appetibile il prodotto sul mercato 52.

Così definito, il nesso agro-ambientale degrada a puro requisito “di prodot- to”, ossia al fatto che quel determinato alimento, storicamente realizzato in quel- la zona definita, possieda certe caratteristiche descritte dal disciplinare (e deri- vanti dalla ricetta che questo descrive) senza necessità che l’ambiente (inteso que- sta volta in senso “naturale”) debba per forza portare un contributo “causale de- terminante” per l’ottenimento del risultato “tipico”.

4. Segue. La dimensione “territoriale” delle indicazioni geografiche protet-

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