• Non ci sono risultati.

L’accertamento processuale del nesso causale: alto grado di credibilità razionale e certezza processuale.

L’intervento delle Sezioni Unite

9. L’accertamento processuale del nesso causale: alto grado di credibilità razionale e certezza processuale.

Partendo da tale concetto di causa penalmente rilevante, le Sezioni Unite constatano che il vero punctum dolens del problema causale non sta tanto nella definizione di tale nozione secondo il modello condizionalistico, quanto nella sua concreta verificabilità processuale.

Non è un caso dunque che uno dei maggiori pregi della sentenza Franzese sia stato individuato proprio nella scelta di distinguere tra il concetto di causa, inteso come condicio sine qua non, e i metodi per la sua verifica processuale. In passato infatti la maggior parte dei problemi, nascevano da un equivoco di fondo: non era chiaro, cioè, se quando si parlava dei livelli di probabilità o di certezza richiesti, ci si riferisse al nucleo concettuale della causalità, e dunque alla probabilità o alla certezza espressa dalla legge scientifica, oppure se ci si riferisse alla misura dell’accertamento processuale.

Fondamentale è dunque il passaggio della sentenza in cui si riconduce il problema dell’accertamento del nesso causale sul piano della prova e del processo penale, facendo emergere quel fenomeno che, in dottrina, viene definito “processualizzazione delle categorie penalistiche”, in base al quale le categorie del diritto penale sostanziale si stanno sempre più conformando e plasmando sulla base di moduli processuali.

176 F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle

Rispetto ai problemi probatori, le Sezioni Unite partono dal presupposto che un elemento della fattispecie non può essere accertato con criteri di valutazione della prova diversi rispetto a quelli utilizzati per gli altri elementi costitutivi del reato. In particolare, un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso eziologico, e dunque una causalità “debole”, non potrebbe essere giustificata da considerazioni metagiuridiche, quale il valore della vita umana, o da eccessive difficoltà di prova, determinate dalla complessità tecnica della materia. Perciò, anche in materia di causalità omissiva, valgono quegli stessi criteri di accertamento adottati per gli altri elementi della fattispecie penale, potendosi richiamare le regole previste dall’art. 192, comma 2, c.p.p. per il procedimento indiziario.

E’ d’altra parte evidente che l’identità di accertamento dei vari elementi costitutivi esclude anche la condivisibilità di quell’opposto orientamento in base al quale l’elemento causale dovrebbe essere provato secondo un parametro di “certezza assoluta”. Infatti le Sezioni Unite hanno precisato che l’unica certezza raggiungibile dal giudice è quella “processuale”, ossia quella certezza che si raggiunge tramite il ricorso ai criteri di valutazione della prova previsti dall’ordinamento penale e, all’esito dei quali, si possa affermare che il rapporto causale sussiste o meno in termini di “alto grado di credibilità razionale” o di “elevata probabilità logica”.

Per poter raggiungere tali livelli di certezza processuale, il giudice deve però abbandonare l’illusione di poter fare riferimento esclusivamente ai parametri statistici espressi dalla legge scientifica di copertura o dalle massime di esperienza, poiché i confini della elevata o alta credibilità razionale del condizionamento necessario, “non sono affatto definiti dalla medesima legge di copertura”. Nella sentenza, infatti, si afferma che “con il termine ‹alta o elevata credibilità razionale› dell'accertamento giudiziale, non s'intende fare riferimento al parametro nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale alla struttura interna del rapporto di causalità, bensì ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze

del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità.”

Sulla base di tali riflessioni si può dunque constatare che le Sezioni Unite superano le spiegazioni di tipo meramente deduttivo, per abbracciare il metodo induttivo. Si sottolinea che una rigida applicazione del metodo nomologico – deduttivo implicherebbe per il giudice la conoscenza non solo di tutti gli antecedenti inseriti nella catena causale, ma anche di tutte le leggi scientifiche coinvolte; egli, invece, è costretto a ricorrere ad una serie di “assunzioni tacite”, di “condizioni iniziali e di contorno”, da lui non conosciute ma soltanto congetturate, in modo tale che “ceteris paribus” possa comunque affermare la validità della legge scientifica impiegata. Proprio dalla presa d’atto dell’impossibilità per il giudice di conoscere tutte le fasi intermedie della catena causale e di elaborare una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, emerge il ripudio di una certezza assoluta basata su un metodo di accertamento deduttivo, e la necessità di ricorrere ad un accertamento di tipo induttivo che conduca a una certezza processuale, e dunque ad un alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica.

Fa così ingresso nella sentenza anche l’importante distinzione tra le due diverse forme di probabilità, quella statistica e quella logica, differenza già sottolineata in dottrina e ulteriormente messa in luce, come ricordato prima, dalla sentenza Orlando del 2002. Se fino a quel momento, quando la Cassazione ragionava in termini di probabilità, il riferimento era esclusivamente a quella di tipo statistico, ossia a quella che si limita a esprimere una frequenza percentualistica nella successione degli eventi, ora le Sezioni Unite ragionano in termini di probabilità logica. La probabilità logica, pur presupponendo e partendo da una legge universale o statistica, va oltre, poiché è caratterizzata dalla verifica aggiuntiva, sulla base dell’evidenza probatoria disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge scientifica in quello specifico caso concreto177. Ciò

177 Per quanto attiene al campo medico, la probabilità logica si basa “sulla stima del grado di

perché nelle scienze sociali come il diritto, in cui l’oggetto da analizzare è rappresentato da comportamenti umani, il grado probabilistico non può essere espresso mediante dei muti coefficienti numerici, essendo invece necessario procedere a un giudizio di tipo valutativo, che si concretizza proprio in una valutazione di certezza processuale ovvero di credibilità razionale178.

Proprio perché le probabilità rilevanti ai fini dell’accertamento processuale del nesso causale non sono quelle statistiche ma quelle logiche, si può affermare che l’elemento statistico non ha di per sé un ruolo risolutivo, poiché le leggi statistiche sono strumentali rispetto al raggiungimento del giudizio di probabilità logica179. Ciò comporta indubbiamente maggiori difficoltà per il giudice, il quale non potrà più applicare acriticamente e deduttivamente le leggi scientifiche a propria disposizione e, usando un’espressione di Stella, “rimanere chiuso nel suo ufficio”. Egli è invece chiamato a considerare tutte le emergenze processuali acquisite e a valutarle impiegando criteri di ordine logico, tale verifica presupponendo peraltro la completezza e il rigore delle indagini processuali stesse. Inoltre il giudice è chiamato ad accertare la correttezza e la pertinenza della legge di copertura rispetto al caso concreto, nonché l’effettiva riconducibilità di quest’ultimo alla legge stessa180.

Proprio da queste considerazioni emerge uno dei principi di diritto enunciati nella parte conclusiva della sentenza, in base al quale “non é consentito

scientifica….., ed effettuata ricercando il numero più alto possibile di concordanze del caso con tipologie costituite da casi consimili conosciuti attraverso l’esperienza casistica…e con le

conoscenze di base della medicina, tra le quali figurano anche quelle dedotte con metodi statistici,

sempre più frequentemente impiegati”. Per ulteriori approfondimenti si veda A. Fiori, G. Albertacci, G. La Monaca, “Le Sezioni Unite penali della Cassazione riaffermano l’esigenza di elevata probabilità logica del nesso causale sulle condotte mediche omissive: ma nel contempo confermano, pur dichiarando prescritto il reato, la responsabilità del medico in un caso di colpa e nesso causale poco probabili”, in Riv. It. med. leg., 2002, pag. 1628 e ss.

178 R. Blaiotta, “Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello

nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenzain Cass. pen., 2003, pag. 1181 e ss.; G. F. Iadecola, “La causalità dell’omissione nella responsabilità medica prima e dopo le Sezioni Unite Franzese”, in Riv. It. dir. e proc. pen., n. 4-5/2005, pag. 734; D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite”, in Riv. pen., 2007, n. 9, pag. 899.

179 C. Brusco, “La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”,

in Cass. Pen., 2004, pag. 2617; Note di udienza del p.m. Iadecola a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settembre) 2002, n. 30328, Franzese, in Riv. Pen., 2003, pag. 251.

180 Note di udienza del p.m. Iadecola a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settembre) 2002, n. 30328,

dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".”

Lo schema del ragionamento probatorio delineato dalle Sezioni Unite è dunque composto da due differenti fasi, l’abduzione e l’induzione. Anzitutto è necessario formulare in via generale quella che è considerata la più probabile ipotesi ricostruttiva; in un secondo momento, si dovrà invece partire dal fatto storico concretamente verificatosi per confrontare in maniera critica le evidenze disponibili con le ipotesi avanzate: all’esito di tale confronto tra l’ipotesi avanzata e il quadro fattuale concreto, l’ipotesi potrà risultare corroborata o falsificata.

10. L’esclusione di fattori causali alternativi e il problema della

Outline

Documenti correlati