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L’esclusione di fattori causali alternativi e il problema della frequenza delle leggi scientifiche di copertura.

L’intervento delle Sezioni Unite

10. L’esclusione di fattori causali alternativi e il problema della frequenza delle leggi scientifiche di copertura.

Un ulteriore importante passaggio della verifica processuale del giudice di merito è quello relativo all’esclusione di differenti fattori causali che possano aver cagionato l’evento lesivo181.

E’ bene precisare che tale verifica, pur essendo in ogni caso necessaria, assume una diversa rilevanza e portata pratica a seconda della legge scientifica di copertura utilizzata.

Infatti, le Sezioni Unite, in ciò discostandosi nettamente dall’orientamento più recente della IV Sezione della Corte di Cassazione, ritengono che nell’accertamento causale possano essere utilizzate non solo leggi scientifiche universali o che esprimano un coefficiente statistico prossimo ad 1,

181 Note di udienza del p.m. Iadecola a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settrembre) 2002, n. 30328,

Franzese, in Riv. Pen., 2003, pag. 251-252;D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite”, in Riv. pen., 2007, n. 9, pag. 899; O. Di Giovine, “La causalità omissiva in campo medico- chirurgico al vaglio delle sezioni unite”, in Foro It., 2002, II, pag. 614.

alla quasi certezza, ma anche leggi statistiche dotate di coefficienti medio – bassi di probabilità c. d. frequentista182. Tale scelta, secondo la Corte, si impone in virtù del particolare contesto della medicina biologica e clinica, in cui non sono numerose le leggi universali o dai parametri statistici prossimi al 100%: deve infatti considerarsi la complessità dei fattori antecedenti sui quali si innesta la condotta omissiva del medico, la dubbia decifrabilità di tutti gli anelli della catena eziopatogenetica dei fenomeni morbosi e la conseguente obiettiva difficoltà della diagnosi differenziale, vista come uno degli aspetti nevralgici in tema di nesso causale183. Non è quindi necessario disporre di una legge scientifica in base alla quale, ad esempio, il trattamento sanitario omesso avrebbe scongiurato la morte del paziente nel 100% dei casi; si possono e si devono utilizzare anche leggi statistiche che indicano frequenze meno alte, ed anche frequenze medie o perfino basse. Ciò che acquista rilevanza, a questo punto, è la valutazione del materiale probatorio relativo alle circostanze del caso concreto184 nonché l’esclusione di fattori causali alternativi, valutazione che consente il raggiungimento di quell’alta probabilità logica o certezza processuale che, come già sottolineato precedentemente, non coincide col grado percentualistico espresso dalla legge statistica.

Proprio perché non si è di fronte ad una valutazione meramente statistica, ma anche logica, è ben possibile che anche una percentuale statistica alta possa non essere eziologicamente rilevante qualora sia provato che, in realtà, un certo evento è stato cagionato dall’intervento di un differente fattore causale185. Può

182 F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle

Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.”, in Riv. It. dir. e proc. pen.,, 2002, pag. 788; id.,“Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio – basse nella successione di eventi”, in Riv. it.

dir. proc. pen., 2002, pag. 1231; D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite”, cit., pag.

899;.; R. Blaiotta, “Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza”, in Cass. pen., 2003, pag. 1180; A. R. Di Landro, “L’accertamento del nesso causale nella responsabilità penale del medico: dopo la sentenza delle Sezioni Unite, un confronto tra la dottrina penalistica e quella medico legale”, in L’Indice Penale, n. 1/2005, pag. 124.

183 D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite”, cit., pag. 899.

184 Tale è la c.d. “evidenza disponibile”, espressione con cui si fa riferimento al quadro

complessivo dei fatti, così come emersi alla fine della fase dibattimentale, in virtù dei contributi apportati dall’accusa, dalla difesa ed eventualmente dallo stesso giudice ai sensi dell’art. 507 c.p.p.

185 Note di udienza del p.m. Iadecola a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settembre) 2002, n. 30328,

dunque ben dirsi, con le parole usate dalle Sezioni Unite, che “livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in esame), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la "attendibilità" in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile”186.

Si può, a titolo di esempio, richiamare il caso di un lavoratore esposto per lungo tempo nel cantiere a fonti di inquinamento acustico187; benché vi sia una legge, dotata di elevata probabilità statistica, in base alla quale l’ipoacusia può essere determinata dalla prolungata esposizione a rumori che superano una certa soglia di tollerabilità, non può dirsi raggiunta la prova dell’esistenza di una nesso causale tra l’esposizione professionale e l’evento, se il soggetto è un assiduo frequentatore di discoteche o se è portatore di tale patologia fin dalla nascita. Questo, dunque, dimostra con chiarezza che anche elevati livelli di probabilità statistica non sono autoreferenziali, essendo sempre necessaria quella verifica aggiuntiva che caratterizza la probabilità logica188.

E’ viceversa ben possibile, secondo le Sezioni Unite, che una percentuale statistica medio – bassa possa risultare in concreto sufficiente al raggiungimento della prova sul nesso causale, qualora si considerino tutti gli elementi probatori e

processuale di accertamento della sussistenza del nesso causale per i reati omissivi e commissivi,.in Resp. civ. e prev., 2003, pag. 112; R. Blaiotta, “Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza”, in Cass. pen., 2003, pag. 1180. Questa osservazione è diretta conseguenza della distinzione riscontrabile tra il concetto di causalità

generale, che può ricavarsi deduttivamente dalla legge di copertura, e causalità individuale, in cui

invece tale implicazione deduttiva non è possibile, assumendo invece rilevanza centrale gli aspetti concreti del caso oggetto del giudizio. Si veda, in proposito, F. Angioni, "Note sull'imputazione dell'evento colposo con particolare riferimento all'attività medica", in Studi in onore di Giorgio

Marinucci, Giuffrè, 2006, pag. 1316.

186 Si veda in proposito G. F. Iadecola, “La causalità dell’omissione nella responsabilità medica

prima e dopo le Sezioni Unite Franzese”, in Riv. It. dir. e proc. pen., n. 4-5/2005, pag. 734.

187 O. Di Giovine, “La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle sezioni

unite”, in Foro It., 2002, II, pag. 613.

188 M. Macrì, “Responsabilità medica: unico criterio metodologico processuale di accertamento

vi sia la sicura non incidenza di altre possibili cause dell’evento.189 Per comprendere meglio possiamo fare un esempio relativo alla morte per tetano che, in base ad una legge scientifica, viene scongiurata nel 60 % dei casi dalla somministrazione degli appositi farmaci. Partendo da tale legge, dotata di una probabilità frequentista media, possiamo comunque raggiungere la certezza processuale che il paziente si sarebbe salvato, qualora fosse stato praticata l’opportuna terapia antitetanica, valorizzando i dati probatori del caso, quali la giovane età del paziente, l’assenza di altre patologie, lo stadio iniziale dell’infezione, l’assistenza presso un reparto ospedaliero attrezzato per gestire quel tipo di patologia. Viceversa tale certezza non potrà ritenersi raggiunta se il paziente era un uomo anziano in già precarie condizioni di salute, oppure se al momento del ricovero l’infezione si trovava in uno stadio talmente avanzato da rendere inutile ogni intervento. Un ulteriore esempio relativo ad una legge di copertura dotata di una bassissima percentuale di probabilità è quello relativo alla trasmissione dell’infezione dell’HIV in seguito ad un unico rapporto sessuale; infatti, nonostante i coefficienti statistici siano bassissimi, nulla esclude che il nesso causale possa ritenersi provato se il giudice riesce a dimostrare il mancato intervento di possibili fattori causali alternativi190.

Preme comunque rilevare che il valore statistico astratto non ha comunque perso tutta la sua rilevanza, e ciò perché più la sua percentuale si abbassa e più emerge la necessità di corroborare tale dato con le prove del caso concreto191. E’ del tutto evidente che si tratta di un profilo alquanto delicato, sol se si considera che l’adozione di una frequenza medio – bassa potrebbe comportare un’ingiusta condanna di un innocente, mentre nell’ipotesi opposta si verificherebbe la meno grave assoluzione di un colpevole192. Nella stessa sentenza

189 G. F. Iadecola, “La causalità dell’omissione nella responsabilità medica prima e dopo le Sezioni

Unite Franzese”, cit., pag. 734; F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione”, cit., pag. 789..

190 O. Di Giovine, “La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle sezioni

unite”, in Foro It., 2002, II, pag. 613.

191 F. Angioni, "Note sull'imputazione dell'evento colposo con particolare riferimento all'attività

medica", cit., pag. 1316.

192 C. Brusco, “La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”,

Franzese si sottolinea quindi che, pur potendosi ricorrere a coefficienti medio – bassi di probabilità, è comunque necessaria non solo, come detto, la verifica della sicura non incidenza di fattori interagenti in via alternativa, ma anche una rigorosa valutazione della fondatezza scientifica della legge statistica, nonché della sua specifica applicabilità alla fattispecie concreta193.

Per quanto attiene in particolare all’affidabilità degli enunciati scientifici utilizzati, vera e propria pietra miliare in materia è la sentenza pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1993 sul caso Daubert194. Preliminarmente i giudici constatano che nella scienza non ci sono certezze o verità definitive, e guardano alla storia della scienza come ad un cimitero di errori, pur se sono innegabili il progresso e la crescita della conoscenza195. Se si guarda all’esperienza italiana, emblematico in tal senso è il processo sul cloruro di vinile, in cui i giudici si sono trovati di fronte a due ricerche scientifiche, ugualmente autorevoli, che a distanza di un paio d’anni giungevano a conclusioni del tutto opposte196. Pertanto la Corte impone ai giudici di tenere in considerazione solo le ipotesi scientifiche affidabili, in quanto dotate di un alto grado di conferma e sottoposte agli opportuni test di falsificazione, secondo il metodo popperiano. Verifiche aggiuntive sono quelle relative al tasso noto o potenziale di errore, alle

193 C. Brusco, “La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”,

cit., pag. 2615; R. Blaiotta, “Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza”, cit., pag. 1180; D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite”, cit., pag. 899; A. R. Di Landro, “L’accertamento del nesso causale nella responsabilità penale del medico: dopo la sentenza delle Sezioni Unite, un confronto tra la dottrina penalistica e quella medico legale”, cit., pag. 128.

194 Daubert vs Merril Dow Pharmaceutical Inc. 113 S.C. 2786/1993, concernente malformazioni

neonatali a seguito dell’assunzione nel corso della gravidanza di un farmaco antinausea (Bendectin). La sentenza è riportata, nella traduzione italiana da F. Stella, “Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale”, Giuffrè, Milano, 2° ed., 2000, pag. 424; id. “Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime”, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 349.

195 A. Fiori, G. Albertacci, G. La Monaca, “Le Sezioni Unite penali della Cassazione riaffermano

l’esigenza di elevata probabilità logica del nesso causale sulle condotte mediche omissive: ma nel contempo confermano, pur dichiarando prescritto il reato, la responsabilità del medico in un caso di colpa e nesso causale poco probabili”, in Riv. It. med. leg., 2002, pag. 1631; F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione”, in Riv. It. dir. e proc. pen.,, 2002, pag. 767 – 816; F. Stella, “Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio – basse nella successione di eventi”, in Riv. it. dir.

proc. pen., 2002, pag. 1228.

eventuali pubblicazioni della teoria su riviste scientifiche, nonché al consenso ricevuto all’interno della comunità scientifica, essendo opportuna maggiore prudenza nei casi di minima condivisione dell’enunciato197. Gli stessi requisiti di affidabilità e di validità, sono stati successivamente riaffermati in un’altra più recente pronuncia relativa al caso Kuhmo198.

11. L’assenza di leggi scientifiche e il ruolo delle massime

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