• Non ci sono risultati.

La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”.

L’intervento delle Sezioni Unite

13. La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Abbiamo già posto in evidenza che la sentenza delle Sezioni Unite non si è limitata ad affrontare il problema causale sotto il profilo sostanziale,

214 O. Di Giovine, “La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle sezioni

unite”, in Foro It., 2002, II, pag. 615.

215 G. F. Iadecola, “ Note di udienza del p.m. a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settembre) 2002, n.

30328, Franzese”, cit., pag. 248. L’autore richiama, in senso conforme a quanto da lui sostenuto, Cass. 29 novembre 2000, Musto; Cass. 8 marzo 1974, Bertani; Cass. 17 ottobre 1990, Lodigiani; Cass. 6 novembre 1990, Corbetta.

216 C. Brusco, “La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”,

cit., pag. 2616; D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite”, cit., pag. 900.

soffermandosi invece anche sulle ricadute che esso presenta dal punto di vista processuale e probatorio218.

Dopo i richiami al concetto di c.d. certezza processuale e a quanto sancito in tema di prova indiziaria dall’art. 192, comma 2, c.p.p. è invece necessario soffermarci sul concetto dell’oltre il ragionevole dubbio, nozione richiamata nel principio di diritto, posto dalla Corte sotto la lettera c), secondo cui “l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio”219.

Tale concetto assume, nell’impianto delineato dalle Sezioni Unite, il ruolo non solo di regola probatoria rivolta al pubblico ministero, che è quindi chiamato a fornire la prova della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma anche il ruolo di regola di giudizio, diretta al giudice, il quale dovrà verificare che l’accusa abbia raggiunto tale standard probatorio220. La ratio profonda di tali regole va rinvenuta essenzialmente nel rispetto della dignità dell’imputato e dei suoi diritti fondamentali che si concretizzano nel principio dell’in dubio pro reo221. Emerge infatti in modo chiaro che l’oltre il ragionevole dubbio rappresenta, secondo una felice espressione di Federico Stella, la sostanza

concreta del principio di non colpevolezza, sancito dall’art. 27, comma 2, della

Costituzione. E’ quindi errata la diffusa convinzione secondo cui questo principio sia frutto principalmente dell’influenza del diritto americano; al contrario, esso era

218 T. Massa, “Le Sezioni Unite davanti a nuvole e orologi: osservazioni sparse sul principio di

causalità. Nota a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settembre) 2002, n. 30328, Franzese,”, in Cass.

Pen, 2002, pag. 3671 e ss

219 L’“incertezza” non è espressamente menzionata nell’art. 530, comma 2, c.p.p., ma può

reputarsi ricompresa nel concetto di “insufficienza”; si veda F. Angioni, "Note sull'imputazione dell'evento colposo con particolare riferimento all'attività medica", in Studi in onore di Giorgio

Marinucci, Giuffrè, 2006, pag. 1317.

220 F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle

Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione”, in Riv. It. dir. e proc. pen.,, 2002, pag. 777.

221 G. F. Iadecola, “Note di udienza a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11 settembre) 2002, n. 30328,

ben conosciuto già dai grandi giuristi dell’Italia dell’Ottocento e del Novecento, facendo parte della stessa tradizione della democrazia italiana, se si esclude la breve parentesi del regime fascista222.

Il ruolo ricoperto da questo principio ha fatto sì che esso si estendesse in tutta l’Europa e che ricevesse un esplicito riconoscimento a livello internazionale nel par. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; lo stesso Congresso delle Nazioni Unite, svoltosi a Vienna nel 2000, ha riconosciuto che tale criterio rappresenta lo standard probatorio più diffuso sul piano internazionale223. Nelle sentenze italiane, tuttavia, a parte alcune eccezioni224, l’oltre ogni ragionevole dubbio non era mai esplicitamente richiamato, e nella stessa riforma processuale del 1988 si era deciso di non codificare tale regola, suscitando peraltro perplessità in coloro che la consideravano un’occasione mancata. A tale “buco nero” del codice di procedura penale, il legislatore ha posto rimedio nel 2006, con l’art. 5 della legge n. 46 che ha riscritto l’art. 533, comma 1, c.p.p., che nella nuova formula recita: “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”225.

Non è comunque semplice capire quando un dubbio possa essere ritenuto “ragionevole”226. In linea di massima si è concordi nel ritenere che non è necessario che il dubbio sia effettivo e sostanziale, non deve dunque trattarsi di un dubbio forte o ben fondato e argomentato; d’altro canto però non può neppure

222 F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle

Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione”, cit., pag. 777 e ss. L’autore richiama gli insegnamenti del Carrara, di Lucchini, di Stoppato, di Pisani. Tra le tante spicca la voce di Carnellutti che scriveva che “la legge considera la condanna ingiusta come un danno sociale, più grave dell’ingiusto proscioglimento e perciò esige dal giudice maggior cautela per condannare che non per prosciogliere”: è un “sentimento comune dalle radici profonde per cui apparisce meno intollerabile l’ingiustizia cagionata dall’assoluzione di un colpevole, che quella concretata nella condanna di innocenti”.

223 T. Massa, “Le Sezioni Unite davanti a nuvole e orologi: osservazioni sparse sul principio di

causalità.”, in Cass. Pen, 2002, pag. 3673.

224 Ibidem; uno dei pochi ambiti in cui si trova un riferimento esplicito a detta regola di giudizio è

quello relativo ai gravi indizi di colpevolezza, quale presupposto per l’applicazione di misure cautelari personali.

225 D. Potetti, “Il nesso causale secondo le Sezioni Unite. Nota a Cass. Pen., S.U., 10 luglio (11

settembre) 2002, n. 30328, Franzese,”, in Riv. pen., 2007, n. 9, pag. 899.

226 Per F. Angioni, "Note sull'imputazione dell'evento colposo con particolare riferimento

all'attività medica", cit., pag. 1317, “il ragionevole dubbio non è un qualsiasi dubbio, ma il dubbio “serio” e stabile che investe una persona dotata di discernimento e scrupolo. L’autore riporta inoltre le posizioni di diversi giuristi quali M. Romano, Stella, Cramer, Marafioti, D’Alessandro.

trattarsi di un’ombra di dubbio, di una possibilità del tutto remota, del genere “in questo mondo non c’è nulla di certo e sicuro”227. La definizione che forse descrive al meglio la nozione in esame è quella contenuta nel paragrafo 1096 del Codice Penale della California, secondo cui il ragionevole dubbio “è quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati nella condizione in cui non possono dire di provare una convinzione incrollabile sulla verità dell’accusa”228.

Questa definizione è stata richiamata nella sentenza di assoluzione del famoso caso del pugile O. J. Simpson, accusato di aver ucciso la moglie e l’amante; una giurata dichiarò infatti che, pur essendo intimamente convinta della colpevolezza dell’uomo, aveva votato in favore della sua assoluzione proprio perché l’accusa non aveva dato la prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Emerge dunque netta la funzione garantista di tale principio che rappresenta, secondo le parole di Stella, una sorta di “barricata contro l’uso autoritario del principio del libero convincimento”, l’abbandono definitivo del metodo della scienza dello spirito e il superamento dell’intuizionismo giudiziario.

Lo stesso caso è peraltro emblematico della profonda diversità dello stesso accertamento causale in ambito civilistico. Infatti il pugile, assolto dall’accusa di omicidio, venne invece condannato al risarcimento nel giudizio civile, in cui vige la regola del “più probabile che no”, ossia della preponderanza dell’evidenza. Anche in Italia, le Sezioni Unite Civili229 hanno recentemente ribadito che la regola dell’oltre il ragionevole dubbio non trova applicazione nel processo civile, in cui invece una condotta può essere considerata causa di un evento quando sia più probabile che l’abbia causato piuttosto che il contrario, in

227 F. Stella, “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle

Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione”, cit., pag. 813.

228 T. Massa, “Le Sezioni Unite davanti a nuvole e orologi: osservazioni sparse sul principio di

causalità.”, cit., pag. 3673.

229 Cass. Civ., S. U. , n. 581/2008, in R. Giovagnoli, “Giurisprudenza Civile 2008”, Giuffrè, 2008,

cui dunque ci si può accontentare di una probabilità logica nella misura di poco più del 50 %230.

CAPITOLO II

230 F. Stella, “Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio – basse nella successione di eventi.

Nota a Cass. Pen., S.U., ud. 10.7.2002, dep. 11.9.2002, n. 30328, Franzese,”, in Riv. it. dir. proc.

pen., 2002, pag. 1234.; id., “Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla

Valutazioni della dottrina sulla pronuncia delle Sezioni Unite

Outline

Documenti correlati