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L’applicazione del criterio della “certezza” nella giurisprudenza di legittimità e di merito post 2000.

Le basi logiche e concettuali poste dalle tre sentenze Battisti del 2000 possono rinvenirsi in una serie di pronunce successive che, per il tenore delle loro motivazioni, sono unite ad esse dal medesimo filo conduttore103.

Il primo caso riguarda un anziano ricoverato in ospedale a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale: i sanitari che ebbero in cura l’uomo venivano condannati in primo grado per omicidio colposo, e solo alcuni tra loro venivano assolti in appello. Ciò che a noi preme rilevare è che i giudici di merito, allineandosi alla giurisprudenza fino ad allora dominante, avevano affermato la sussistenza del nesso causale sulla sola base del criterio probabilistico (nella consulenza tecnica disposta dal p.m. si legge che se il paziente “fosse stato trattato adeguatamente sarebbe sopravvissuto qualche tempo in più” ed avrebbe avuto una possibilità di sopravvivenza quantificabile, in termini di probabilità, nel 15%). La Corte di Cassazione, invece, annulla la sentenza, condividendo l’indirizzo delineatosi nella più recente giurisprudenza che ritiene necessario il raggiungimento di un grado di probabilità vicino alla certezza104.

La scelta di annullare la sentenza, stavolta con rinvio alla Corte d’appello competente, viene assunta dai giudici di legittimità anche in un’altra ipotesi in cui si mette in dubbio la sussistenza del nesso causale105. Il caso riguarda la responsabilità penale del primario facente funzione del reparto di pronto soccorso chirurgico, per la morte di un paziente ricoverato per colica addominale e operato per ulcera gastrica perforata con peritonite: l’uomo decedeva qualche giorno più tardi perché, a causa della non tempestiva diagnosi di ripetuti episodi emorragici,

103 Al di là di quelle che si analizzeranno nel proseguo della trattazione si ricordano anche: Cass.

Pen., IV, 30 marzo 2000 (6 febbraio 2001), n. 5037, Camposano, in Riv. Pen., 2002, pag. 171 ein

Dir. e giust., n. 7, pag. 22; Cass. Pen, 27 novembre 2001, n. 1957, Mirenghi, inedita.

104 Vedi anche, nello stesso senso, Cass. Pen., 7 dicembre 1999 (1 febbraio 2000), Gulisano, in

Riv. Pen., 2000, pag. 751.

105 Cass. Pen., IV, 25 settembre 2001 (16 gennaio 2002), n. 1586, Pres. Lisciotto, Est. Battisti, Ric.

Ambrosio, in Riv. It. med. leg., 2002, pag. 581-597, con nota di F. Centonze, “Il nuovo corso della giurisprudenza di Cassazione sulla spiegazione causale: la necessità del ricorso a leggi universali o statistiche con coefficiente percentualistico vicino a cento, il ruolo del giudice e del consulente medico legale”; in Guida al diritto, n. 19, 2002, pag. 93; in Dir. e giust., n. 7, pag. 22 – 27, con nota di A. Puliatti, “Malpractice: non basta la probabilità resta indispensabile la certezza”.

non venivano praticate le opportune trasfusioni e ciò determinava un grave collasso cardiocircolatorio. Anche in questo caso viene ribadita la necessità di un accertamento particolarmente rigoroso della causalità dell’evento, al fine di individuare la responsabilità penale del medico, respingendosi l’orientamento a cui si era invece ispirato il giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, aveva affermato che “se l’imputato avesse fatto ciò che doveva, la vita del Kieffer sarebbe stata probabilmente salvata o, comunque, le probabilità di sopravvivenza sarebbero aumentate significativamente” e che “gli interventi doverosi dell’Ambrosio, sebbene non possa affermarsi che avrebbero salvato la vita del paziente, avrebbero innegabilmente avuto buone probabilità di raggiungere detto scopo”. La Corte, invece, richiamando esplicitamente la più volte citata sentenza Baltrocchi106, ha precisato che non sono sufficienti per ritenere sussistente quel nesso una semplice probabilità o possibilità, più o meno elevata, dovendo invece risultare che, se fosse stata posta in essere la condotta doverosa omessa, l’evento sarebbe stato evitato con una probabilità “di alto grado”, “vicina alla certezza”. Questo nuovo orientamento, rispetto a quello passato, tiene probabilmente in maggior considerazione le obiettive difficoltà che caratterizzano l’esercizio della professione medica ed assume una posizione certamente più garantista nei confronti dell’operato dei sanitari107.

Merita di essere citata anche un’altra pronuncia in cui si esclude la sussistenza del nesso causale quando la legge di copertura sia tale da lasciare uno “scoperto” scientificamente intollerabile del 5 – 10%, in forza del quale l’evento dannoso per il paziente possa ricondursi, per questa misura, anche a una causa diversa dalla condotta del sanitario108.

Anche nella giurisprudenza di merito ci si è allineati alla posizione della Cassazione: interessanti, in tal senso, sono due pronunce del Tribunale di

106Cass. Pen., IV, 28 settembre 2000, (9 marzo 2001), n. 1688, Baltrocchi, cit..

107 A. Puliatti, “Malpractice: non basta la probabilità resta indispensabile la certezza. Nota a Cass.

Pen., IV, 25 settembre 2001 (16 gennaio 2002), n. 1586, Pres. Lisciotto, Est. Battisti, Ric. Ambrosio, cit., pag. 27.

108 Cass. Pen., IV, 20 novembre 2001 (16 aprile) 2002, n. 14334, Turco, in Guida al diritto, n. 21,

Milano109. Quella più risalente, addirittura anticipatrice dell’orientamento Battisti, è relativa alla morte di un uomo di 44 anni, affetto da stenosi aortica serrata e con un’anomalia coronarica congenita. All’uomo viene installata una innovativa protesi cardiaca in carbonio pirolitico, con un intervento a regola d’arte e perfettamente riuscito; dopo vari mesi però il paziente avverte un malore e viene portato al Pronto Soccorso, dove le manovre di rianimazione non riescono a scongiurarne il decesso. Per i giudici milanesi l’analisi sulla sussistenza del nesso causale tra l’impianto di una protesi presuntivamente difettosa e il decesso dell’uomo dà esiti negativi, poiché si reputa non dimostrato che il compimento dell’azione doverosa avrebbe, con alto grado di probabilità, impedito il realizzarsi dell’evento. Si rimarca inoltre la necessità di un’analisi mirata del nesso causale, poiché esso non può essere presunto semplicemente dall’omissione del comportamento dovuto, nonché la necessità di escludere l’intervento di fattori causali alternativi.

L’altra pronuncia, datata 2001110, riguarda la tardiva diagnosi e il conseguente tardivo intervento chirurgico per un infarto intestinale su un paziente che già presentava un quadro clinico alquanto complicato. Il Tribunale ritiene che, in conformità a principi fondamentali di civiltà giuridica, il nesso causale si può ravvisare solo ove l’azione doverosa omessa avrebbe impedito l’evento con una

probabilità vicina alla certezza. Tale situazione si reputa non sussistente nel caso

di specie, posto che l’infarto intestinale, ed il relativo intervento, sono patologie non solo rarissime ma anche ad elevatissimo tasso di mortalità pure in soggetti dotati di un buono stato di salute complessivo (i periti indicano leggi scientifiche con percentuali di mortalità che oscillano tra il 70 e il 90 %).

La presa di posizione dei giudici milanesi è ancora più interessante se si nota che, in entrambe le pronunce di merito, i dati emersi dall’istruttoria

109 Trib. Milano, I, 20 dicembre 1999 (18 febbraio 2000), Giud. Gatto e Trib. Milano, X, 23 aprile

(4 giugno 2001), Giud. Vitale, in Riv. It. med. leg., 2002, pag. 1272 -1296 con nota di R. Palavera, “Verso una costruzione giuridica della scienza: riflessi dell’oltre il ragionevole dubbio e della recente giurisprudenza di Cassazione sulle decisioni dei tribunali di merito”.

dibattimentale avrebbero consentito l’assoluzione dei medici anche se si fossero applicati i parametri seguiti dall’indirizzo giurisprudenziale probabilistico111.

Il modello rigoroso di causalità affermato, in materia di causalità medica, dalle tre sentenze Battisti del 2000, è stato adottato anche nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro: emblematiche, a tal riguardo, sono due sentenze redatte peraltro dallo stesso Battisti. La prima112 riguarda le gravi lesioni colpose subite da un operaio addetto ad una pressa per lo stampaggio, a causa dell’improvvisa discesa di tale pressa che gli schiacciava la mano; il secondo caso113 riguarda invece la morte di alcuni dipendenti per mesotelioma pleurico a causa dell’inosservanza della normativa in materia di igiene del lavoro. In quest’ultima ipotesi, la Cassazione annulla senza rinvio la decisione di merito per insussistenza del nesso di causalità: dopo aver richiamato espressamente la sentenza Baltrocchi, i giudici escludono che sia stato dimostrato che, se le cautele fossero state adottate, l’evento letale sarebbe stato evitato con un elevato grado di probabilità, essendo tale solo la probabilità che si collochi nei pressi dell’unum, ossia la quasi certezza che non siano state altre le cause dell’evento.

Ancor più netta e chiara è la posizione della Corte nel primo dei casi richiamati. Nella sentenza si ribadisce, anzitutto, che “elevata probabilità” non può che voler dire probabilità vicina alla certezza, quasi certezza, così che “se elevata probabilità significa, invece, certezza al 70%, all’80 % o anche al 90%...il fatto non può ritenersi accertato”. Quindi neppure una probabilità al

111 R. Palavera, “Verso una costruzione giuridica della scienza: riflessi dell’oltre il ragionevole

dubbio e della recente giurisprudenza di Cassazione sulle decisioni dei tribunali di merito”, in Riv.

It. med. leg., 2002, pag. 1290.

112 Cass. Pen., IV, 25 settembre 2001 (16 gennaio 2002), n. 1585, Sgarbi”, in Giust. Pen., 2002,

pag. 609 – 614; in Riv. Pen., 2002, pag. 849; in Riv. It. dir. e proc. pen., 2002, pag. 737 – 757 con nota di F. D’Alessandro, “La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della Corte di Cassazione sull’oltre ogni ragionevole dubbio”; in Guida al diritto, 2002, n. 38, pag. 73.

113 Cass. Pen., IV, 25 settembre 2001 (13 febbraio 2002), n. 1652, Covili, in Giust. Pen, 2002, pag.

684-692; in Foro It., 2002, II, pag. 289 - 296, con nota di G. Fiandaca ; in Riv. Pen., 2002, pag. 849; in Riv. It. dir. e proc. pen., 2002, pag. 737 – 757 con nota di F. D’Alessandro, “La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della Corte di Cassazione sull’oltre ogni ragionevole dubbio”; in Studium Iuris, 2003, pag. 110-111.

90% può ritenersi elevata probabilità, poiché neppure queste dieci distanze possono essere ritenute qualcosa che confini con la certezza.

PARTE II

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