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Parte I – Storia dell’insegnamento di religione cattolica in Italia: dall’Unità a oggi

13. Gli anni ’70

I mutamenti di prospettiva mostrati dall’alto favorivano e in parte riflettevano un

nuovo sentire comune: la società italiana stava attraversando un modesto processo di secolarizzazione, a tratti emancipandosi dalla tradizionale influenza della Chiesa Cattolica. Sono esempi illuminanti sia il referendum del 12-13 maggio 1974, quando il 59,1% della popolazione rifiutò di abrogare la legge sul divorzio, sia l’approvazione, quattro anni più tardi, della legge che legittimava l’interruzione volontaria della gravidanza, anch’essa sottoposta invano a un referendum abrogativo nel 1981181

. A ciò si aggiunga il diffondersi nell’opinione pubblica di una certa insofferenza per il diritto di censura spettante alla Chiesa in nome del concordato d’epoca fascista: nel 1965 a Roma era stata interdetta la rappresentazione della pièce teatrale Il Vicario, critica nei confronti della presunta connivenza di Pio XII con il regime nazista, poiché lesiva del carattere sacro della Città Eterna; nel 1970, invece, era scoppiato il caso del professore Franco Cordero, al quale era stata revocata l’autorizzazione a insegnare nell’Università Cattolica, a causa dell’eterodossia delle sue concezioni182

. Simili episodi suscitarono scalpore tanto tra i cittadini italiani quanto in Parlamento, dove si rese sempre più evidente la necessità di una revisione degli accordi con la Santa Sede.

Un’altra impasse post-concordataria consisteva nello stato giuridico assegnato all’insegnante di religione, che si trovava in una posizione del tutto anomala rispetto al resto del corpo docente: era nominato di anno in anno dal preside, d’intesa con l’autorità diocesana, come «incaricato speciale». La sua condizione venne ulteriormente indebolita

181 Il referendum del 12-13 maggio del 1974 era stato appoggiato da Democrazia Cristiana e Movimento

Sociale italiano, con lo scopo di abrogare la legge 1 gennaio 1970, n. 898, che legittimava l’istituto del divorzio. La legge 22 maggio 1978, n. 194, invece, rendeva possibile l’interruzione volontaria della gravidanza e quando, il 17-18 maggio 1981, le forze cattoliche promossero nuovamente un referendum abrogativo, il 67,9% degli italiani votò per il no.

182 Franco Cordero era professore di Filosofia del diritto all’Università Cattolica e, a causa della condanna

del suo libro Gli osservanti, fu esonerato dall’insegnamento. Nonostante il Consiglio di Stato avesse deliberato in suo favore il 26 novembre del 1971, la sentenza fu presto rovesciata dalla Corte costituzionale il 29 dicembre 1972.

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dalla normativa scolastica ratificata nel luglio del 1973183 e accompagnata, l’anno seguente, da una serie di decreti-delega. Con essa si introducevano nell’apparato amministrativo alcuni organi collegiali, che affiancassero gli esistenti enti burocratici per una gestione più democratica della scuola; inoltre, si innalzava e si tutelava la funzione del docente: questi, responsabile del suo servizio di fronte al cittadino, era tenuto a un continuo aggiornamento culturale, poteva contare su una piena libertà di insegnamento e aveva diritto a passare di ruolo, una volta soddisfatti i requisiti di anzianità e competenza. Niente di tutto ciò valeva per l’insegnante di religione: non solo la sua espressione culturale era soggetta al controllo ecclesiastico, ma, nel nuovo assetto scolastico, del suo

status non sembrava farsi nemmeno parola. Nel testo legislativo, infatti, si indicavano

come prerequisiti all’assunzione del personale docente: una formazione universitaria e il previo superamento di un concorso, ad eccezione tutte quelle categorie per le quali erano state previste altre forme di arruolamento, in ragione di speciali competenze tecniche, professionali e artistiche. Se senz’altro l’insegnante di religione non rientrava nella prima tipologia, giacché non partecipava a nessun concorso pubblico, pareva un po’ forzata anche la sua inclusione nell’ultimo gruppo. Non poche perplessità si agitarono anche all’interno del mondo cattolico, come confermato da una lettera della Segreteria Generale della CEI in cui si lamentavano sia «le difficili prospettive del reclutamento»184 che la mancanza di «un’adeguata garanzia morale, professionale e giuridica» per gli incaricati di religione. Si metteva in luce che, «con la ristrutturazione totale dello stato giuridico degli insegnanti, la posizione degli insegnanti di religione, così come configurata dalla legge del 1930, non ha più alcun riferimento con lo stato giuridico degli altri insegnanti nella scuola italiana»: non rientrando in nessuna delle forme istituzionali previste, essa restava un unicum privo d’una veste di legittimità. Si proponeva, allora, la definizione di un «inquadramento speciale», che permettesse ai docenti IR di collocarsi nei ruoli riconosciuti dallo Stato e non li privasse dei benefici connessi a un’assunzione

183 L.d. 30 luglio 1973, n. 477, a cui seguirono i d.d. 31 maggio 1974, nn. 416-420. Cfr http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l477_73.htm. In particolare è stato preso di riferimento il d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417. Cfr. http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr417_74.html.

184 Lettera della Segreteria Generale della CEI (2 aprile 1974, n. 493/74), rivolta ai membri della Presidenza

e delle Commissioni per la Dottrina della Fede e la Catechesi, per l’Educazione Cattolica, per il Clero. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2014-09/09-

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regolare185; tuttavia, la situazione avrebbe dovuto attendere ancora del tempo, prima di trovare una sistemazione.

Alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 si perfezionarono alcuni programmi scolastici e non mancò qualche ritocco all’IR. Nel febbraio del 1979 fu la volta della scuola media inferiore: nella Premessa generale dei nuovi programmi186 si sostiene l’importanza di un’educazione globale, comprensiva anche dell’aspetto etico e religioso, all’interno di una scuola che forma l’uomo e il cittadino, lo «colloca nel Mondo» e lo orienta verso una salda affermazione della propria identità. Per adempiere a queste mansioni, si raccomanda fusione e complementarità tra le diverse discipline, da intendersi come affluenti di uno stesso corso d’acqua che si muova verso uno «sviluppo unitario, ma articolato e ricco» dell’allievo. In nessun luogo del testo si pone l’IR al vertice del sistema educativo; anzi, nella lista delle materie cui si dedica tempo e spazio nella scuola media, «l’educazione religiosa» compare alla fine, in coda ad educazione tecnica, artistica, musicale, e fisica. Una discesa dal primo all’ultimo posto senz’altro significativo, tanto più che, nella sintesi sulle finalità dell’insegnamento, si orienta l’IR alla promozione degli ideali di fratellanza, giustizia e pace sociale, sotto una luce trascendente, ma senza un esplicito riferimento alla tradizione cattolica. La novità sembra in parte un riflesso della procedura con cui le nuove indicazioni programmatiche furono redatte: due commissioni lavorarono separatamente, l’una alla stesura dei programmi in generale, l’altra, di nomina ecclesiastica, a quelli dell’IR187

. Negli ultimi, editi il 6 febbraio del 1979, si appoggia un insegnamento di religione «entro le finalità della scuola», anticipando una formula propria del futuro Concordato e scalzando definitivamente l’anacronistico fondamento e coronamento, che propugnava, viceversa, la subordinazione dell’istruzione a fini religiosi. Anche nei suggerimenti metodologici si riscontrano aspetti innovativi: il messaggio cristiano dovrà esser illustrato lavorando a un’indagine storica sulle fonti e prendendo spunto dalla viva esperienza e dalle concrete esigenze del preadolescente. Obiettivo principale dell’IR è procurare al giovane «i riferimenti religiosi e culturali essenziali» che lo traghettino verso «interrogativi profondi

185 Nota annessa alla summenzionata lettera e redatta dall’Ufficio Catechistico Nazionale, dopo

l’emanazione della legge 30 luglio 1973, n. 477.

186 D.m. 9 febbraio 1979, n. 50, Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale.

Cfr. http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dm1979.doc.

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D.p.r. 6 febbraio 1979, n. 50, Nuovi programmi di insegnamento di religione nella scuola media. Cfr.

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sul senso della vita» e gli permettano di trovare autentiche e personali risposte; è essenziale che l’allievo, durante e dopo la ricerca della verità, si apra al «dialogo con differenti credenze e culture», rifiutando ogni forma d’intolleranza o fanatismo. Tuttavia, quando si legge la scansione degli argomenti anno per anno, si incontra un nòcciolo ancora conservativo: «l’incontro con la persona e il mistero di Gesù Cristo» resta il perno dell’insegnamento per tutto il triennio, accompagnato dallo studio dei Vangeli, dell’Antico Testamento, dei Sacramenti e del Decalogo, con qualche richiamo al nuovo indirizzo del Concilio Vaticano II.

Qualche tempo dopo si pensò di rimaneggiare i programmi per la scuola primaria; così, nel marzo del 1982, la cosiddetta commissione Fassino raccolse le istruzioni generali per il nuovo testo entro la relazione di medio termine188. Il documento presentava senz’altro aspetti innovativi: per la prima volta compariva ufficialmente la soluzione del

doppio binario, che suggeriva da un lato l’inserimento curriculare di un insegnamento

religioso plurale e aconfessionale, dall’altro l’attivazione di corsi facoltativi confessionali, per ogni religione che ne avesse fatto richiesta. Significativa era anche la denominazione scelta, si parlava di conoscenza dei fatti religiosi invece che di religione, ponendo sullo stesso piano gli alunni credenti e quelli non credenti. La materia proposta, infatti, doveva consistere in «uno studio obiettivo dei fatti religiosi culturalmente rilevanti per tutti», e anelava a infondere negli studenti capacità di comprensione e analisi critica rispetto ai fenomeni d’ordine spirituale e un atteggiamento di rispetto verso qualsiasi orientamento189. Il progetto, tuttavia, scatenò la reazione tanto della parte laica, preoccupata per il moltiplicarsi di spazi scolastici dedicati alla religione, quanto della parte cattolica, avversa a un insegnamento incolore e non sorvegliato dall’autorità ecclesiastica. Nel frattempo le trattative per il nuovo concordato190 erano giunte a conclusione e non potevano non influenzare l’assetto finale dei programmi, che, dopo una non trascurabile rielaborazione, furono editi il 12 febbraio del 1985191. Il nuovo testo

188 La commissione Fassino era costituita da una ventina di parlamentari di orientamento politico-culturale

differente e lavorò dal 10 giugno 1981 al 20 marzo 1982 alla stesura della relazione di medio termine, riguardante le linee generali da seguire nella redazione dei nuovi programmi. Presidente della commissione fu, dal luglio 1981,il senatore Fassino. I programmi vennero poi apprestati da una seconda commissione, impegnata dal 27 ottobre 1982 al 10 novembre 1983; tuttavia la versione definitiva venne pubblicata il 12 febbraio del 1985, solo dopo la firma del nuovo Concordato, largamente rimaneggiata dal ministero.

189 Commissione Fassino, Relazione di medio termine, 20 marzo 1982. Cfr. Emilio Butturini, La religione a scuola, pp. 195-198.

190 La firma del nuovo Concordato tra Chiesa cattolica e Stato italiano risale al 18 febbraio 1984, ma di esso

si tratterà nel presente paragrafo.

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presentava caratteri più convenzionali, ripudiando la strada di una duplice cattedra religiosa e denominando l’insegnamento religione, come da tradizione; esso però veniva inserito, nell’elenco delle materie previste, solo dopo lingua italiana, lingua straniera,

matematica, scienze, storia- geografia- studi sociali. La finalità della scuola restava, oltre

al conferimento democratico degli stessi mezzi di affermazione sociale e culturale, l’incontro con il diverso e la pluralità, così da prevenire «punti di vista egoistici e soggettivi» e favorire l’accoglienza di qualsiasi cultura o gruppo sociale. Inoltre nei programmi si dichiarava: «la scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare», bensì, riconoscendo il peso storico, sociale e culturale della realtà religiosa, la rende oggetto di studio in modo da esorcizzare qualsiasi forma di discriminazione. E ancora, «per la religione la scuola elementare offre a tutti gli allievi uguali opportunità di conoscenza, di comprensione e di rispetto dei valori religiosi», con uno spirito d’apertura conforme alle indicazioni della commissione Fassino. Una simile attenzione per la varietà di culto e di pensiero, non implicava più, tuttavia, l’assicurazione di un insegnamento aconfessionale entro l’orario ordinario; la religione cattolica restava il nucleo tematico dell’IR, riconosciuta la sua importanza nella storia e nella cultura della nazione italiana192. Ciò non toglie che ciascuno possedesse la libera facoltà di avvalersi o non avvalersi delle ore confessionali e che, laddove richiesto, fosse possibile anche a rappresentanti di altre fedi tenere lezioni specifiche, come previsto dalle intese da poco stipulate193. Tangibile è quindi l’impatto causato dal nuovo Concordato nel lungo processo di elaborazione del nuovo testo programmatico per le primarie.

Anche nella Scuola secondaria superiore si avviarono diversi tentativi di riforma, ma essi furono più volte frustrati dalla ripetuta caduta del Governo. Si cominciò nel 1970 con il progetto di creare una Scuola superiore unitaria e onnicomprensiva, che innescò la stesura di ben 9 proposte; solo nel 1978 queste vennero sintetizzate in un unico disegno di legge che fu approvato alla Camera194. Rispetto a esso, il consiglio permanente della CEI lamentò una carenza di riferimenti etico-religiosi a vantaggio di un’impostazione scientifica e tecnologica195. Con le nuove elezioni196 politiche comparvero anche diverse

192 Qui i programmi riportano pedissequamente le parole presenti nel nuovo Concordato.

193 In questa fase solo la Tavola Valdese ha firmato un’intesa con lo Stato italiano, che le assicura la

possibilità di impartire lezioni confessionali all’interno della scuola, quando richiesto dai genitori. Di questa intesa però si parlerà più profusamente nel prossimo paragrafo.

194 Camera dei Deputati, d.d.l. n. 1398, VII legislatura, 28 settembre 1978, cfr. Emilio Butturini, La religione a scuola, p. 202.

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Cfr. Emilio Butturini, La religione a scuola, p.203.

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richieste di emendamento; il 27 luglio 1982 venne ratificato un nuovo documento, all’interno del quale si trattava di religione sin dall’articolo 3, rinunciando definitivamente a un’impostazione concordataria, ma continuando a garantirne il contenuto cattolico197. Un’ulteriore versione fu discussa e approvata al Senato nel marzo del 1985, ormai diffusi i nuovi accordi tra Stato e Santa Sede; lo stesso Presidente del Consiglio Craxi volle che in essa comparisse un esplicito rimando al contenuto del Concordato, e si offrisse, pertanto, un insegnamento di religione cattolica inscritto nelle finalità dell’istituzione scolastica. All’articolo 6, denominato area comune, si sottolineava l’importanza di un discorso sulle «religioni», menzionate al plurale, ma precisando al contempo che ad esse non corrispondeva una disciplina specifica198. Anche questo progetto di trasformazione, tuttavia, rimase incagliato negli diatribe parlamentari.