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Parte I – Storia dell’insegnamento di religione cattolica in Italia: dall’Unità a oggi

20. Atti di culto e nuove intese

Gli anni Novanta furono attraversati da altre scottanti controversie. A partire dal 1992 cominciarono gli scontri riguardo alla presenza di atti di culto nelle scuole statali: alcuni consigli di circolo, infatti, giovandosi dei poteri che il d.p.r. n. 416 del 31 maggio 1974 conferiva loro274, avevano autorizzato cerimonie religiose o visite pastorali durante il normale svolgimento delle lezioni. Si trattava, ad esempio, di una messa all’inizio dell’anno scolastico e in occasione delle principali festività cattoliche, Natale e Pasqua, o di incontri tra le scolaresche e il vescovo della diocesi. Una circolare del ministro Riccardo Misasi, nel febbraio 1992, aveva accolto la possibilità di simili iniziative, quando disposte dal singolo Consiglio di istituto, ribadendo però che la frequenza da parte di insegnanti e allievi restava facoltativa275. Nel giugno dell’anno successivo il TAR dell’Emilia Romagna bollò come inammissibili le delibere dei Consigli di Vergato e di Bologna, che avevano programmato attività culturali in orario scolastico276. Il tribunale

272 Giovanni Paolo II, 15 aprile 1991, Discorso del Santo Padre al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

Cfr.

http://www.chiesacattolica.it/documenti/2012/11/00016099_discorso_del_santo_padre_al_simposio_del_.ht ml.

273

O.m. 14 maggio 1999, n. 128, Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e

non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore, art. 3. Cfr.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om128_99.html.

274 Cfr. poco più avanti si precisa il contenuto del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 416. 275

C.m. 13 febbraio 1992, n. 13377/544/MS. Cfr. http://www.uaar.it/laicita/visite_pastorali/24b.html/.

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poggiava la sua sentenza sulla corretta interpretazione della legge del 1974: essa indicava come compito peculiare ai consigli di circolo quello di decidere riguarda ad «attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche», facendo particolare riferimento «ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione», nonché «ad attività culturali, sportive e ricreative»277 . In quest’ampia gamma di possibilità non rientravano, si affermava, espressioni di fede individuale come liturgie e pratiche religiose che, anche se scevre di valore formativo, erano collocate in sostituzione di materie curricolari. A fare chiarezza sull’argomento sarà il Testo Unico del 16 aprile 1994 che, all’articolo 311, concernente i diritti spettanti alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, così recita: «si provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti»278. Poi, il 10 ottobre del 1996, fu stilato un Regolamento

recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche: il documento non si schierava con parole chiare né contro né a

favore di iniziative religiose e, tuttavia, sottolinea che le proposte ammesse avrebbero dovuto essere coerenti con le finalità scolastiche e cooperare alla «crescita umana e civile» dei giovani alunni; inoltre avrebbero dovuto tener in considerazione tanto le richieste di genitori e figli, quanto le opportunità offerte dal territorio279. L’ambiguità del testo favorì l’alternarsi di consensi ad atti di culto e ricorsi, che non accennò a quietarsi nemmeno con l’avvento del nuovo millennio. Il TAR del Veneto in due occasioni, marzo 1995 e dicembre 1999, si pronunciò contro lo svolgimento di pratiche religiose in orario scolastico, deciso da un Consiglio di istituto della regione280; e, ancora nel 2006, la mamma di un bambino iscritto alla scuola elementare pubblica di Marina di Leuca scrisse una lettera al dirigente scolastico, in cui denunciava: la preghiera che ogni mattina veniva recitata nella classe di suo figlio, la corrispondenza epistolare tra gli alunni e il vescovo,

Cfr. http://www.uaar.it/laicita/visite_pastorali/24c.html/ 277 D.p.r. 31 maggio 1974, n. 416, art. 6.2.

Cfr. http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr416_74.html.

278 D.l. 16 aprile 1994, n. 297, art. 311, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il

corsivo è mio. Cfr. http://icbernareggio.it/leggi/dlgs160494.pdf.

279 D.p.r. 10 ottobre 1996, n. 567, Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. Cfr. http://www.uaar.it/laicita/visite_pastorali/24f.html.

280 TAR del Veneto, 2 marzo 1995, sezione II, sentenza n. 489. Cfr. http://www.uaar.it/laicita/visite_pastorali/24d.html/, e TAR del Veneto, 20 dicembre 1999, sezione H, sentenza n. 2478. Cfr. http://www.uaar.it/laicita/visite-pastorali/.

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la partecipazione alla supplica della Madonna in Chiesa, organizzata in orario di scuola, la preghiera che tutto l’istituto pronunciava davanti a un altarino della Madonna durante ogni ricreazione nel mese di maggio, la visita con benedizione da parte di un sacerdote del luogo281. In direzione inversa si mosse, invece, una sentenza del Consiglio di Stato risalente al 21 aprile del 2010: rispondendo a un ricorso dell’UAAR - l’ Unione degli atei e degli agnostici razionalistici - , furono legittimate le visite pastorali negli istituti scolastici; questi incontri erano considerati una preziosa testimonianza sui valori e sulle tradizioni della religione cattolica, con finalità conoscitive, e quindi educative, non accumunabili quindi a mere attività cultuali. La stessa facoltà di interagire e di dialogare con i giovani sarebbe stata offerta ai rappresentanti di qualsiasi altro credo religioso282. Al di là di questo recente “ammorbidimento”, la proibizione di veri e propri atti culto in ambiente scolastico rimase salda e lasciò una traccia in tutti i testi d’intesa tra lo Stato e le diverse autorità religiose, redatti dopo il Testo Unico del 1994. Emblematico l’accordo stipulato con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, divenuto legge il 12 aprile del 1995. All’articolo 8 si riconfermava il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC, proseguendo con la promessa di evitare orari e modalità discriminanti nello svolgimento del medesimo. Si vietavano richiami cattolici all’interno di altre discipline e si concludeva asserendo: «in ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto». All’articolo 9 la Repubblica Italiana concedeva anche ai rappresentanti dell’UCEBI la facoltà di tenere incontri all’interno della Scuola pubblica, su richiesta degli utenti e sovvenzionati da propri fondi. La medesima sequenza di diritti e garanzie fu riproposta in ogni accordo successivo tra lo Stato e le molteplici confessioni religiose che vantavano un radicamento in Italia283.

281 Lettera aperta di Giuseppina Gatta, rivolta al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Statale di

Castrignano del Capo in provincia di Lecce, al Ministero dell’Istruzione (Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia), ad alcune associazioni laiche e a due quotidiani, 10 maggio 2006. Cfr.

http://www.uaar.it/laicita/visite_pastorali/24k.html/.

282 Consiglio di Stato, 21 aprile 2010, II sessione, sentenza n.335/2009. Si ha notizia della sentenza in http://www.qelsi.it/2011/esultate-fratelli-in-italia-e-concesso-essere-cristiani-lo-dice-il-consiglio-di-stato/, in http://www.uccronline.it/tag/fallimento-uaar/ e in http://www.uaar.it/news/2010/04/13/consiglio-stato- uaar-legittimata-agire-visita-pastorale-culturale/.

283 Cfr. la legge 12 aprile 1995, n. 116, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), artt. 8 e 9; la legge 29 novembre 1995, n. 520, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), artt. 10 e 11; la

LEGGE 30 luglio 2012, n. 126, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi

ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, art. 7; la legge luglio 2012, n. 127, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, art. 12. La

legge 30 luglio 2012, n. 128, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in

Italia, art. 9 e 10. La legge 31 dicembre 2012, n. 245, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, art. 6; la legge 31 dicembre 2012, n. 246 Norme per la regolazione dei

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