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Parte I – Storia dell’insegnamento di religione cattolica in Italia: dall’Unità a oggi

23. Gli esordi del nuovo millennio

Sulla soglia del nuovo millennio si assiste a un’inversione nella conduzione politica del Paese: il centro destra, con il carismatico leader che lo rappresenta, si accaparra il favore della maggioranza degli Italiani e sbaraglia lo schieramento avversario nelle elezioni politiche del 13 maggio del 2001310. Per gli insegnanti di religione, e per la materia di loro competenza, si inaugurò una stagione propizia: a una fruttuosa collaborazione tra istituzioni politiche ed ecclesiali corrisponderà tanto l’immissione in ruolo degli Idr, quanto la formulazione di nuovi programmi e orientamenti.

Il 21 maggio, pochi giorni dopo la svolta elettorale, vennero diffuse le Norme per lo

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Per quanto riguarda la scuola elementare, si

confermava la presenza del docente di religione in sede di scrutinio, accanto all’incaricato di sostegno e di lingua inglese, solo per chi si fosse avvalso del suo insegnamento. Tuttavia, durante l’esame di licenza elementare non bisognava accertare alcuna competenza di tipo religioso o morale e l’Idr non veniva menzionato tra i membri della commissione che doveva presiedere agli scritti o al colloquio. Nemmeno alle scuole medie, sia al momento degli esami di idoneità per passare al secondo o al terzo anno, sia al momento dell’esame di Stato finale, era prevista la presenza di un commissario di religione, né veniva effettuata una verifica relativa a questa materia. Infine, all’interno del ciclo scolastico superiore l’insegnante di religione avrebbe partecipato, a pieno titolo, all’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio scolastico finale, ma solamente per gli allievi avvalentisi; e un’analoga posizione spettava ai docenti della materia alternativa. Dalla lettura di questo documento la condizione dell’Idr appare paritaria a quella degli altri titolari di cattedra, eccezion fatta per lo svolgimento degli esami; se non fosse che, nelle Disposizioni Generali, si riconferma la differenziazione di trattamento, anche al

309 Notiziario CEI, aprile 2001, Indicazioni per la concessione del “Nulla osta” ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Cfr.

http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2004-12/03-4/NullaOsta_Libri.pdf.

310 La campagna elettorale aveva visto fronteggiarsi due schieramenti principali: l’Ulivo, il polo di centro-

sinistra rappresentato da Francesco Rutelli, e la Casa della libertà, la coalizione di centro-destra capeggiata da Pier Silvio Berlusconi. La vittoria di quest’ultimo fu netta sia grazia a un’effettiva maggioranza di voti ottenuta, sia grazie al premio di maggioranza previsto da regolamento.

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momento degli scrutini, già pattuita nel 1990: se il voto del docente di IRC fosse stato decisivo per la promozione o la bocciatura, il suo parere avrebbe avuto valore, ma le motivazioni annesse avrebbero dovuto essere riportate per iscritto a verbale311.

Ciononostante, che qualcosa si stesse muovendo lo prova un decreto della CEI emanato nel novembre del 2002. In vista di un imminente inquadramento di ruolo per gli Idr, si dispone l’attivazione di corsi straordinari per il conferimento di un «Diploma in scienze teologiche». La delibera era volta a ovviare a una difficoltà: numerosi insegnanti di religione, con una pluriennale esperienza alle spalle, sarebbero rimasti esclusi da un’assunzione a tempo indeterminato, giacché manchevoli dei titoli che l’intesa tra Stato e Chiesa del 1985 aveva prescritto312. La CEI stabilì a grande maggioranza che gli istituti di Scienze Religiose da essa riconosciuti attivassero, entro un periodo di 6 mesi, un esame atto a fornire la qualifica mancante; esso doveva consistere in una prova di carattere interdisciplinare e in una più specifica di contenuto teologico. Le condizioni per rientrare in questa categoria “privilegiata” di docenti erano: aver insegnato religione per almeno 10 anni con un minimo di 12 ore settimanali, nelle scuole materne ed elementari, e di 9 ore, nella scuole superiori; e possedere «un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano»313. Il provvedimento appena menzionato era stato ratificato pochi mesi dopo che la CEI si era data un’articolazione più specializzata e organizzata per la gestione dell’insegnamento religioso. Era, infatti, emersa la necessaria presenza di esperti in campo giuridico e didattico, che potessero concentrarsi solamente sulle questioni inerenti l’IRC nelle scuole e curare le problematiche relative a insegnanti, metodi e contenuti. Fu così che si convertì un settore dell’ampio e generico Ufficio catechistico nazionale in Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica, competente nella formazione dei docenti, nell’esame dei libri da sottoporre al nulla osta e nello «sviluppo culturale e pedagogico» dell’IRC sul territorio nazionale314

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311

O.m. 21 maggio 2001, n. 90. Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e

non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001.

Cfr. http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/om90_01.pdf.

312 D.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751, per i titoli richiesti si confronti il punto 4.3.

313 Notiziario CEI, 25 novembre 2001, Delibera circa il conseguimento del titolo di qualificazione da parte di taluni insegnanti di religione cattolica, approvata dalla CEI, nella L Assemblea Generale del 18-21

novembre 2002.

Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2005-05/05-4/Decr_Deib_IRC.pdf.

314 Notiziario CEI, 23 settembre 2002, Decreto di istituzione del Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica e regolamento. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2005- 01/15-4/decreto%20IRC.pdf.

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Anche da parte dello Stato si cominciavano a muovere i primi passi verso un convinto avvicinamento alla Chiesa Cattolica, che sarebbe stato portato a compimento nell’arco compreso tra il 2003 e il 2005. Ancora nel dicembre del 2001 una circolare ministeriale aveva sancito che la scelta sull’IRC, effettuata al momento dell’iscrizione in una nuova scuola, sarebbe stata considerata valida per tutti gli anni successivi; essendo fatta comunque salva la possibilità di rettificare la preferenza espressa. A dire il vero questa modifica era già stata stabilita dal Testo Unico del 1994, ma le parole vaghe con cui era stata formulata potevano lasciare spazio a interpretazioni equivoche. Il decreto mirava allora a sgombrare qualsiasi dubbio e metteva in evidenza una difformità: la scelta circa la materia alternativa era valida, al contrario, per il solo anno scolastico in cui veniva effettuata. Traspare forse la volontà di rendere la condizione della religione cattolica sempre più omogenea rispetto a quella delle altre discipline previste nel curriculum scolastico obbligatorio. Da uno dei moduli allegati al provvedimento si possono inoltre osservare le diverse opzioni per chi non desiderasse avvalersi dell’IRC, rispettose della sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 1991:

- attività didattiche e formative,

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente,

- libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente,

- uscita dalla scuola.

Per gli alunni della secondaria che avessero domandato di uscire da scuola, si richiedeva una controfirma del genitore, accompagnata da precisazioni per iscritto sulle modalità di allontanamento dall’istituto scolastico315

. Queste indicazioni rimangono in vigore ancora oggi, sia per quanto riguarda l’adesione alla religione cattolica, che per quanto riguarda la materia alternativa.