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Parte I – Storia dell’insegnamento di religione cattolica in Italia: dall’Unità a oggi

9. Lo Stato diventa confessionale?

Ulteriori passi verso una più organica cattolicizzazione della gioventù italiana furono compiuti nel 1926, quando in aprile venne istituita l’ONB (l’Opera nazionale “Balilla”) con l’obiettivo primario di fascistizzare i contesti di associazione e formazione giovanile. All’interno di quest’organizzazione fu inserita un’«educazione religiosa […] sui principi della morale cattolica e della dottrina cristiana», impartita da sacerdoti (e non da docenti laici) in un’età che spaziava dagli 8 ai 18 anni113; il giovane fascista avrebbe così assorbito i principi del cattolicesimo da una duplice fonte, la scuola e il proprio circolo di ritrovo. Di contro, le forme concorrenti di associazionismo, anche cattolico, vennero esautorate, e, dopo il 1928, rimase in vita la sola Azione Cattolica, costretta però a disinteressarsi di qualsiasi attività politica, sindacale e agonistica. Nello stesso 1926 una circolare ministeriale rafforzò l’attecchimento dell’IR anche nelle scuole secondarie; qui i

111 Durante un convegno a Milano del 12 novembre del 1923 Turati approvò un o.d.g. che incolpava la

riforma di riportare il pericolo di divisioni religiose nelle scuole. Cfr. Emilio Butturini, La religione a

scuola, p. 79. 112

Cfr. Emilio Butturini, La religione a scuola, pp. 82-83.

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corsi di religione restavano facoltativi, ma, una volta che ci si fosse iscritti, si era obbligati alla frequenza114.

Simili “ammiccamenti” alla Chiesa Cattolica erano soltanto il sintomo di un rivolgimento più profondo: in estate erano iniziate le trattative tra il Governo e la Santa Sede, destinate ad archiviare l’annosa “questione romana”115 e a conferire al cattolicesimo un inedito riconoscimento nazionale e culturale. Dopo due anni e mezzo di confronto, l’11 febbraio del 1929 si giunse alla stipula dei Patti Lateranensi116

, firmati da Mussolini in persona e dal segretario dello Stato Vaticano, Pietro Gasparri. L’accordo venne salutato come un evento epocale, giacché rimarginava una lacerazione apertasi con l’annessione di Roma e rimasta viva e dolente per quasi sessant’anni; all’indomani dell’intesa, il capo del Governo ottenne un consenso senza precedenti e il Papa divenne sovrano sul suo piccolo Stato Vaticano e sull’educazione religiosa degli Italiani.

Il documento si articolava in due parti distinte: un Trattato, contenente il reciproco riconoscimento politico tra le due autorità e l’assicurazione di un indennizzo alla Santa Sede; e un Concordato, in cui si regolavano le relazioni interne tra Chiesa e Regno d’Italia. All’articolo 1 del Trattato si riafferma la cattolicità dello Stato, in linea con quanto asserito nello Statuto; mentre, all’articolo 8, si ascrive la sacrosanctitas alla persona del Pontefice, considerata alla pari di quella del Re. Inoltre, tutti i funzionari religiosi e i membri della Corte Pontificia sono esonerati dal servizio militare117 e i cardinali verranno trattati alla stregua di «Principi del sangue»118. Nella conclusione viene ratificato il conferimento di sovranità e giurisdizione, affidate al Re, per il Regno d’Italia, e al Papa, per lo Stato della Città del Vaticano119. Il testo del Concordato tocca più da vicino i temi dell’educazione scolastica: estende infatti l’obbligatorietà dell’IR sino alle scuole secondarie inferiori, imponendo la previa approvazione del Pontefice sulla scelta dei docenti di religione e dei testi scolastici di riferimento; così suona l’articolo 36:

«L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo

114 Circolare ministeriale n. 95, 25 novembre 1926, cfr. Emilio Butturini, La religione a scuola, p. 98. 115 Il contenzioso apertosi tra Santa Sede e Governo italiano il 20 settembre del 1870: con la Breccia di

Porta Pia, Roma era stata unilateralmente annessa al Regno d’Italia e ne era divenuta la capitale, contro il volere di Pio IX che ne rivendicava la sovranità.

116 R. D. n. 810, 27 maggio 1929; reso esecutivo con R. D. n. 810, 27 maggio 1929. 117Ibidem, art. 10.

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Art. 21.

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programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati

dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici,

che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorità

ecclesiastica».120

Nel testo, poi, si assicurava alla Chiesa Cattolica totale libertà nell’esercizio delle sue mansioni spirituali121, si riconosceva il valore civile del matrimonio celebrato in Chiesa e si riconfermava l’esame di Stato per scuole pubbliche e private122

. A fronte di tutte queste elargizioni, le autorità cattoliche avevano un solo compito: tenersi distanti dagli intrighi della politica.

«La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico»123.

Inoltre, con il Concordato, la valutazione dell’insegnamento cattolico entra nella pagella, dopo che, in seguito ai rimaneggiamenti del 1928, ne era stato esclusa124, perdendo la precedente marginalità nel giudizio scolastico dell’alunno.

Apparentemente un connubio perfetto, quello tra Stato e Religione cattolica, omaggiato dai 317 sì della Camera, opposti a 2 no, e dai 317 sì del Senato, opposti a 6 voti contrari; il cittadino italiano modello ora ha due anime: la cattolica e la fascista. Lo Stato, dal canto suo, si spogliava della veste laica e si dichiarava apertamente confessionale, rifiutandosi di «considerare […] la religione come un problema della coscienza individuale di cui lo Stato non si deve interessare e lo Stato come una organizzazione agnostica in materia religiosa, indifferente rispetto a tutte le religioni»125. Ciononostante, nella popolazione non doveva esserci perfetta e docile unanimità, se è vero che, in giugno, il Governo si affrettò a emanare una seconda legge che regolasse la condizione delle confessioni diverse da quella ufficiale126. Il decreto precisava: «sono

120

Art. 36. Il corsivo è mio.

121 Art. 1 Concordato

122 Rispettivamente art. 34 e art. 35. 123 Art. 45.

124

Regolamento generale, 26 aprile 1928, R.D. n. 1297 - art. 112. Cfr. Nicola Pagano, Religione e libertà

nella scuola, pp. 45-46.

125 Relazione ministeriale sugli Accordi, pubblicata il 14 marzo 1929 in seguito all’approvazione del

disegno di legge di ratifica dei Patti Lateranensi da parte del consiglio dei ministri. Cfr. Emilio Butturini,

La religione a scuola, p. 104. 126 R.D. n. 1159, 24 giugno 1929.

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ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume»127. Si dichiaravano pienamente libere tanto la «discussione in materia religiosa»128 quanto le pratiche rituali e si sottolineava che l’adesione a una fede non cattolica non precludeva in alcun modo l’esercizio dei diritti civili e l’accesso alle cariche politiche e militari. Il matrimonio celebrato da ministri di culto non cattolici veniva riconosciuto dallo Stato, purché rispettasse l’iter indicato, e i genitori potevano richiedere per i propri figli la dispensa dai corsi di religione.