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La nuova intesa tra Stato e Chiesa: Scuola materna e docenti IRC

Parte I – Storia dell’insegnamento di religione cattolica in Italia: dall’Unità a oggi

19. La nuova intesa tra Stato e Chiesa: Scuola materna e docenti IRC

Il 13 giugno del 1990 lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana, «in spirito di reciproca apertura e collaborazione»261, firmarono una nuova intesa, che apportava alcune modifiche all’accordo Falcucci-Poletti del 14 dicembre 1985. Furono soprattutto due i punti che si ritenne opportuno aggiornare: l’insegnamento religioso nelle scuole materne e, in generale, lo status del docente di religione. Negli asili si concesse una distribuzione più flessibile delle 60 ore annuali di IRC: esse potevano essere concentrate «in unità didattiche di varia entità», così da ridurre le situazioni di disagio o differenziazione tra avvalentisi e non avvalentisi. Per gli insegnanti di religione di ogni livello veniva, invece, riconfermata la parità di obblighi e diritti, ed era stato raggiunto un nuovo compromesso sulla loro influenza in sede di scrutinio finale: il loro giudizio sarebbe stato preso in considerazione e, qualora fosse risultato determinante, andava riportato per iscritto assieme alle relative motivazioni262. Era un punto di incontro che ancora li differenziava

261 Sergio Mattarella, Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione On. Sergio Mattarella, 13

giugno 1990. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2012-11/20-1047/Intesa_IRC_CEI- Ministero.Istruzione_1990.pdf.

262 D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; in particolare gli articoli 2.4 e 2.7. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2012-11/20-1047/Intesa_IRC_CEI-

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dai colleghi di altre discipline, ma costituiva un buon passo avanti secondo quanto dichiarato dal presidente della CEI Ugo Poletti: traspare nelle sue parole la soddisfazione per un accordo che ammette non essere stato facile, e, al contempo, la consapevolezza che manchi ancora una soluzione alla precarietà giuridica dei docenti IRC263. I vescovi, tuttavia, si dicevano speranzosi, sapendo che erano in corso trattative per un disegno di legge in questa direzione, e si auguravano che agli insegnanti di religione fosse assegnato uno stato giuridico su misura: rispettoso della loro duplice identità ecclesiale e scolastica264. Il d.d.l. cui si fa riferimento è una proposta del ministro della Pubblica Istruzione Sergio Mattarella, approvata dal Governo nel gennaio del 1990: si sarebbero dovute istituire liste provinciali pubbliche di docenti IRC, per i quali sarebbe scattata l’assunzione di ruolo una volta adempiti i requisiti necessari; tra questi v’era ancora l’idoneità concessa dall’ordinario diocesano. In ogni caso, con le dimissioni di Mattarella tramontò anche il progetto, che avrebbe atteso più di dieci anni per ricevere una formulazione definitiva265.

Così, nelle scuole dell’infanzia era stata riconosciuta maggiore libertà alle educatrici nell’organizzazione del tema religioso, soprattutto in ragione dell’età ancora acerba degli allievi, particolarmente inclini a notare le differenziazioni tra loro e i compagni. Una circolare ministeriale del 9 agosto 1990, però, volle precisare che le nuove disposizioni non incentivava affatto un insegnamento caotico e disorganico: le lezioni, per quanto diversamente accorpate, dovevano trattare tutti gli argomenti stabiliti nel programma con completezza e continuità266. Ciò non significa, tuttavia, che non avesse attecchito una nuova sensibilità riguardo all’IRC nel delicato contesto della scuola materna; nei nuovi programmi del 3 giugno 1991, infatti, sulla volontà di trasmettere precetti cattolici, mai menzionati in modo diretto, prevale la preoccupazione per «lo sviluppo di un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e delle religioni e delle scelte dei non credenti». Tra i «campi di esperienza educativa», in cui si mira a far maturare l’identità del bambino, se ne trova uno nominato il sé e l’altro. Quest’ambito si propone di rafforzare nell’allievo la conoscenza dei valori culturali di appartenenza, accanto alla consapevolezza dell’esistenza di altre culture, anch’esse meritevoli di rispetto. L’iter formativo comincia con la scoperta dell’altro, delle sue diversità di fede e di costumi, e

263 Ivi. Ugo Poletti, Dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Ugo Poletti, 13 giugno 1990. 264 Ivi. Presidenza della C.E.I., Dichiarazione della Presidenza della C.E.I..

265 Senato della Repubblica, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, d.d.l. n.

2082, X Legislatura, 7 febbraio 1990. Cfr. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/269773.pdf.

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culmina non soltanto con la sua accettazione, ma con un’attiva spinta alla condivisione e alla collaborazione. L’assunto di partenza è che una sana convivenza in un’epoca tanto sfaccettata dal punto di vista culturale e religioso, possa fondarsi solamente sul «sentimento dell’unità del genere umano» e su «un’educazione alla multiculturalità», che deve cominciare fin dalla scuola dell’infanzia. Oggetto di attività didattiche dovevano essere le differenti espressioni della religiosità, compresa la scelta di chi non crede, partendo dall’esperienza personale e dalle preferenze delle famiglie stesse dei fanciulli267. La sistemazione dello stato giuridico dell’insegnante di religione, al contrario, seguì un percorso più tortuoso. L’assunzione di questa classe di docenti era ancora vincolata al

nulla osta da parte dell’autorità ecclesiastica: fattore che rappresentava un ostacolo al loro

inquadramento come impiegati statali. Un simile legame con la Chiesa cattolica era vissuto come un limite da molti diretti interessati, e non solo per le conseguenze sul piano giuridico che esso comportava: non mancarono, infatti, casi di revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, in seguito ad atti considerati non confacenti ai precetti cattolici268. Dal proprio canto la CEI riconfermava l’assoluta importanza del consenso vescovile e asseriva esservi una netta differenza tra un semplice «diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica» e l’approvazione conferita dall’autorità ecclesiastica, giacché essa istituisce un rapporto di fiducia e collaborazione tra «il docente di religione e la comunità ecclesiale»269. Nel maggio del 1991 la CEI aveva pubblicato una ricapitolazione dei criteri con cui il riconoscimento veniva rilasciato: il docente IRC doveva dimostrare il possesso dei titoli scolastici richiesti, un’opportuna competenza pedagogica, forte motivazione e interesse; infine i suoi comportamenti pubblici non dovevano aver violato le norme della morale cristiana, al contrario egli doveva incarnare un modello esemplare di fede. Al punto 2.2 si annotava che compito del vescovo era, oltre che dare il proprio assenso all’insegnante, determinare «l´ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l´insegnante avrebbe potuto esercitare la sua funzione»: una precisazione che rendeva ancor più consistente l’influenza ecclesiastica

267 D.m. 3 giugno 1991 (G.U. 15 giugno 1991, n. 139), I programmi della scuola materna.

Cbr. http://icbernareggio.it/leggi/dm1991.139.pdf.

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Si pensi alla docente di religione cui fu rimosso l’incarico a partire dall’anno scolastico 1998/1999, perché nubile in stato di gravidanza. Il ricorso della donna era stato definitivamente respinto dalla Corte suprema di Cassazione sezione Lavoro il 24 febbraio 2003, con sentenza n. 2803. Cfr. http://www.legge-e- giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1903&Itemid=149.

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XXXIV Assemblea Generale della C.E.I., Roma 19 maggio 1991, Insegnare religione cattolica oggi. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2012-11/13-1047/Nota_pastorale_IRC_1991.pdf.

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sui candidati270. Ciononostante, lungo tutto il decennio, la Chiesa perseverò nella difesa di questa figura scolastica tanto vulnerabile: in quasi ogni documento emanato dalla CEI sul tema dell’insegnamento religioso si menzionano le difficoltà tra cui i docenti IRC sono costretti a lavorare, sotto contratti rinnovati anno per anno e orari scolastici insoddisfacenti, e si avanzano insistenti richieste di operare sul piano giuridico per trovare «soluzioni nuove», atte a salvaguardare la specificità di questa categoria, favorendone il pieno inserimento nel mondo della Scuola pubblica. I vescovi affermavano, inoltre, di aver fatto la loro parte per agevolare quanto auspicato, rendendo l’idoneità permanente, e revocabile solamente nei casi di eccezionale inosservanza dei principi basilari del cattolicesimo. Contemporaneamente era essenziale all’insegnante di religione, con particolare urgenza nelle scuole materne ed elementari, frequentare i corsi di aggiornamento organizzati da parte ecclesiastica; l’obiettivo era ripensare la proposta formativa in termini di innovazione, così da adeguarla alle necessità di una scuola in continuo fermento. Il docente avrebbe dovuto essere capace di reagire «con serena fermezza e con un supplemento di preparazione» agli ostacoli che l’epoca contemporanea gli parava dinnanzi e con la «pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria»271. In Parlamento, tuttavia, non si arrivò ad alcuna soluzione capace di tramutarsi in legge, nonostante l’incalzare da parte della CEI e del Sommo Pontefice in persona: «chiedo, pertanto, alle autorità competenti che vogliano assicurare agli insegnanti di religione ciò che è loro dovuto sul piano anche giuridico e istituzionale, in ragione di una professionalità da essi condivisa con gli altri insegnanti, ed impreziosita dal tipo di servizio educativo che la loro disciplina comporta […]. È doveroso, pertanto, che siano chiaramente definite norme legislative e ordinamenti istituzionali tali da assicurare - sul piano della presenza, degli orari e dell'organizzazione scolastica - le condizioni per un effettivo e dignitoso svolgimento dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica, secondo il principio della sua pari dignità culturale e formativa con le altre discipline, che non è affatto in contrasto col rigoroso rispetto della libertà di

270 XXXIV Assemblea Generale della C.E.I., Roma 6-10 maggio 1991, Criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Cfr.

http://www.chiesacattolica.it/documenti/2012/11/00016107_criteri_per_il_riconoscimento_dell_idonei.html 271

XXXIV Assemblea Generale della C.E.I., Roma 19 maggio 1991, Insegnare religione cattolica oggi. Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2012-11/13-1047/Nota_pastorale_IRC_1991.pdf.

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coscienza di ciascuno»272. Una nuova ondata di proteste fu scatenata quasi allo scadere del secolo, il 14 maggio del 1999, quando un’ordinanza ministeriale assegnò una possibilità inedita ai docenti IRC: quella di partecipare all’attribuzione dei crediti scolastici al termine degli ultimi tre anni della Scuola secondaria superiore, solo per gli studenti avvalentisi. Nella valutazione bisognava tener conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati dall’allievo durante le lezioni, e la stessa concessione fu fatta agli insegnanti di materie alternative, esclusivamente per chi avesse frequentato la disciplina di loro competenza273. La nuova norma, che accresceva il peso di queste categorie educative all’interno dell’ambiente scolastico, fu, al solito, criticatissima: chi avesse scelto un’opzione differente da religione e insegnamento sostitutivo, disponeva, in consiglio di classe, di una voce in meno a difesa dei suoi meriti; si imputò così al Ministero l’introduzione di una nuova via alla discriminazione.