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Parte I – Storia dell’insegnamento di religione cattolica in Italia: dall’Unità a oggi

29. Un punto di arrivo: l’intesa CEI-MIUR del 28 giugno 2012

Il punto di arrivo che ho scelto per questa lunga e tortuosa cavalcata storico-giuridica è l’intesa tra Cei e Miur del 28 giugno 2012, siglata dal Presidente della Cei Angelo Bagnasco e dal ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo. Il documento, in ogni caso, è da considerarsi un traguardo provvisorio, non solo a causa dell’incredibile vivacità della Storia, ma, soprattutto, per la vitalità della questione stessa: l’opportunità di un corso di religione cattolica all’interno delle scuole pubbliche d’Italia è, infatti, materia di dibattito quotidiano. A ciò si aggiunga il particolare momento storico in cui siamo immersi, dove, da un lato, la composizione etnica, culturale, religiosa del Paese va continuamente ridisegnandosi, anche a causa di consistenti flussi migratori, e dove, dall’altro, in diverse parti del mondo si innalza lo stendardo della religione a giustificazione di atti bellici e terroristici.

L’intesa, che rappresenta l’aggiornamento dell’accordo sottoscritto da Cei e Miur il 14 dicembre 1985 e parzialmente modificato il 13 giugno del 1990, è nata dall’esigenza di ridefinire le qualificazioni professionali che danno accesso al ruolo di insegnante di religione. Anche se solo una piccola parte del documento si distacca dal testo del ’90, vale la pena ripercorrerlo tutto per sintetizzare le caratteristiche attualmente in vigore per l’IRC, che esporrò per punti.

- Lo Stato conferma il proprio impegno ad assicurare la presenza dell’insegnamento di Religione nelle aule scolastiche, stimando il cattolicesimo un riferimento imprescindibile per la cultura italiana.

- L’IRC rimane una materia dichiaratamente confessionale: i programmi relativi a questa disciplina sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su

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proposta del Miur, previa intesa con la Cei. Tuttavia, solamente quest’ultima ha il diritto/dovere di stabilire la conformità delle indicazioni alla dottrina della Chiesa. - A ogni studente è concessa la libertà di scegliere se avvalersi o non avvalersi delle ore di Religione. La preferenza viene espressa al momento dell’iscrizione al primo anno di ogni grado scolastico e resta valida per tutte le classi successive, ferma restando la possibilità di modificarla anno per anno. La volontà espressa dall’alunno o dalla famiglia non deve comportare alcuna forma di discriminazione, né per quanto concerne la composizione delle classi, né per quanto riguarda la sistemazione oraria dell’IRC.

- L’insegnamento di Religione va collocato entro l’orario normale delle lezioni, seguendo un criterio razionale di distribuzione delle materie, senza forzati spostamenti all’inizio o alla fine della giornata. Nelle scuole secondarie l’IRC occupa un’ora a settimana, nelle scuole primarie due ore, nella Scuola dell’infanzia, invece, copre un totale di sessanta ore annuali, da organizzare ed eventualmente accorpare secondo le peculiari esigenze didattiche di ogni istituto. - L’insegnante di Religione è nominato d’intesa tra dirigente scolastico e ordinario

diocesano, previo superamento di un concorso pubblico. Il suo incarico non può prescindere dal possesso dell’idoneità rilasciata dal vescovo, che ha durata vitalizia, a meno che non venga dal lui revocata per inosservanza dei principi cattolici. L’Idr gode degli stessi diritti e doveri di tutti gli altri membri del corpo docente, ma partecipa alle valutazioni finali e periodiche solo per gli alunni che si avvalgono della sua materia. In sede di scrutinio finale, durante le decisioni da prendersi a maggioranza, il suo giudizio, qualora determinante, sarà adeguatamente motivato e riportato a verbale.

- I libri di testo di religione cattolica adottati nelle scuole, su proposta dell’Idr, devono preventivamente aver ricevuto il nulla osta della Cei e l’approvazione dell’ordinario diocesano. Al di là di questi prerequisiti, essi sono soggetti alla medesima regolamentazione degli altri testi scolastici.

- Le qualifiche professionali richieste a un insegnante di Religione, a partire dall’a.s. 2017/2018, saranno diverse rispetto al passato; per poter insegnare nelle scuole secondarie egli dovrà aver acquisito almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede,

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b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore,

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Per le scuole materne ed elementari gli insegnanti dovranno possedere uno dei titoli di qualificazione appena enunciati, oppure potranno essere «sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana»; da ultimo, gli stessi insegnanti titolari della classe o della sezione potranno impartire l’IRC, «purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana».

Emerge, a confronto con l’intesa del 1990, la tendenza a una maggior specializzazione delle figure che rivestiranno il ruolo di insegnante di religione cattolica. Infatti, per poter insegnare Religione nelle scuole secondarie, finora era stato sufficiente anche solo essere in possesso di un titolo di laurea generico, accompagnato da un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose; mentre, per insegnare l’IRC nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, bastava aver frequentato il corso di religione cattolica durante gli studi secondari superiori357. I nuovi docenti nel settore, ormai per lo più laici, dovranno invece aver raggiunto «livelli sempre più elevati di formazione accademica[…], almeno pari a quelli di tutti gli altri insegnanti e spesso anche superiori», secondo quanto affermato dalla stessa Presidenza della Cei358.

L’intesa del 2012 può essere collocata al culmine di un processo di graduale avvicinamento tra Stato e Chiesa nel campo dell’istruzione, iniziato nel 1985. I toni del cardinal Poletti per le faticose trattative d’intesa, all’indomani della stipula del

Concordato, non richiamano affatto quelli dell’Indirizzo di saluto da parte del cardinal

Bagnasco al Ministro Francesco Profumo. Bagnasco, infatti, si dice entusiasta «per i passi di concertazione dispiegati, in spirito di cooperazione e in sintonia di intenti», tra istituzioni ecclesiastiche e statali, che hanno permesso un «armonioso inserimento

357 Notiziario CEI, 28 giugno 2012, Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Cfr.

http://www.chiesacattolica.it/documenti/2012/08/00015878_intesa_per_l_insegnamento_della_religione.ht ml .

358 Notiziario CEI, 23 novembre 2013, Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in vista della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nell’anno scolastico 2014-2015.

Cfr. http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2013-12/10-3/Messaggio%20IRC%202014- 2015.pdf.

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dell’insegnamento della religione cattolica nei percorsi formativi della scuola italiana»359 . In conclusione, si può senz’altro affermare che, almeno per quanto riguarda l’IRC, tra Stato e Chiesa ci sia stato un cammino convergente: il primo non ha mai realmente posto in discussione la presenza della religione cattolica all’interno del panorama scolastico, in nome della sua forte valenza culturale per l’identità degli Italiani; la seconda è stata disposta a evolvere di pari passo con l’intero sistema scolastico e con la mutata temperie socio-culturale, promuovendo l’aggiornamento dei metodi e degli insegnanti e ampliando l’orizzonte dei contenuti trasmessi.