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Le aperture del Programma di Tampere e la chiusura dopo gli attentati

CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

1. Brevi accenni sul percorso della disciplina nel suo tentativo di integrazione della materia

1.2. Le aperture del Programma di Tampere e la chiusura dopo gli attentati

Seguendo lo stesso fine nell’ottobre del 1999, a Tampere, la Presidenza del Consiglio europeo, nelle Conclusioni, fa presente la necessità di elaborare una

188 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 36.

189 Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi, Consiglio europeo, 01.05.1999, disponibile al seguente link:

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_it.pdf. 190 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 39.

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politica comune dell’Unione europea in materia di asilo e migrazione. Venne così elaborato un programma quinquennale articolato in quattro linee di intervento191: la creazione e lo sviluppo di un partenariato con i Paesi di origine, definizione di un regime comune in materia di asilo, garanzie di equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi ed infine una gestione coordinata dei flussi migratori. Tutto questo è il prodotto di un’impostazione innovativa messa in atto da una volontà politica nuova che si basa su una diversa consapevolezza del fenomeno, la quale crede che l’immigrazione sia un fenomeno in costante evoluzione che non può «essere eliminata né semplicemente contrastata, come invece avevano fatto le politiche di ‘immigrazione zero’ adottate dai Paesi europei nel triennio precedente - che, anzi, sono state causa di un aumento dei flussi migratori clandestini»192, i flussi migratori dovrebbero essere concepiti come risorsa per la crescita economica dell’Europa e per questo le azioni dovranno tenere contro di una pluralità di fattori complementari, in modo che si possano creare vantaggi non solo ai migranti, ma anche all’Unione nel suo complesso ed ai Paesi di origine193.

Per riuscire a produrre un beneficio triplo era evidente che fosse necessario un cambiamento riguardante gli standard delle quote di ingresso, che non riuscivano a stare al passo con la rapida flessibilità del mercato. Agire sulle quote di ingresso poteva essere uno strumento di apertura che andava ad agire contro l’immigrazione illegale, impossibile da punire con politiche punitive di contrasto194.

La volontà di creare un’opera comune sulla questione migratoria ha avuto un’ultima importante azione, prima di una battuta di arresto, nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione195 pubblicata a luglio 2001. In essa si prospettava che il coordinamento dovesse

191 Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della presidenza, 15-16.10.1999, disponibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm.

192 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 46. 193 Idem.

194 Ibidem, p. 47.

195 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione, Commissione delle Comunità europea, 11.07.2001, disponibile al seguente link:

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avvenire seguendo delle guidelines approvate dal Consiglio su proposta della Commissione che annualmente avrebbero diretto gli Stati membri nella loro azione di definizione delle politiche migratorie per raggiungere obiettivi comuni nel breve, medio e lungo periodo196. Questa stagione si concluse con gli attacchi alle Torri Gemelle che misero in discussione tutte le politiche migratorie e le portarono ad essere riscritte in senso restrittivo.

Le successive direttive adottare erano volte alla definizione delle figure ammesse all’ingresso, fra queste erano citati coloro che richiedevano il ricongiungimento familiare197, i titolari dello status dei residenti di lungo periodo198, coloro che avevano i motivi di studio, formazione professionale e volontariato199 ed a fini di ricerca scientifica200.

Nel 2003, con il Regolamento n. 859201, sono stati ampliati alcuni diritti legati alla sicurezza sociale anche ai cittadini non comunitari legalmente residenti ed occupati in uno Stato membro, in particolare di è estesa la possibilità agli stranieri presenti legalmente nell’Unione di mantenere il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e di cumulare i periodi lavorativi svolti nei diversi Stati membri al fine di acquisire e conservare il diritto alle varie prestazioni come l’indennità di malattia, di maternità, di invalidità, di pensione, di reversibilità, per le prestazioni familiari, in caso di morte o di incidenti sul luogo di lavoro202.

196 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 49.

197 Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, 22.09.2003, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN. 198 Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 25.11.2003, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&from=IT. 199 Direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, 13.12.2004, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0114&from=LV. 200 Direttiva 2005/71/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per ricerca scientifica, 12.10.2005, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0071&from=IT. 201 Regolamento (CE) n. 859/2003 che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa, 14.05.2003, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0859&from=IT. 202 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 55.

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Il Programma di Tampere, che aveva avuto avvio nel 1999, fu seguito nel 2004 dal Programma dell’Aia «caratterizzato da un orientamento delle politiche migratorie marcatamente programmatico, che ridimensionava le ambizioni manifestate cinque anni prima. L’interesse dell’Unione continuava a concentrarsi in prevalenza sulle questioni securitarie, e questo a maggior ragione dopo gli attentati terroristici di Madrid dell’11 marzo 2004, che hanno rinnovato, a soli tre anni di distanza dai tragici avvenimenti di New York, l’urgenza di una strategia comune più efficace per far fronte a problemi transfrontalieri come il terrorismo e la criminalità organizzata, ma anche l’immigrazione clandestina ed il traffico e la tratta degli esseri umani»203.

1.3. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: i diritti riconosciuti a tutti i lavoratori

Il 7 dicembre 2000 a Nizza venne firmata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea204, i principi riconosciuti nel testo sono «riassumibili negli imperativi di tutela della dignità umana, di proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, di proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di tutela dei diritti del bambino, del diritto alla libertà e alla sicurezza, della libertà di espressione e d’informazione, della protezione dei dati di carattere personale, del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sulla base dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene»205.

All’articolo 5 sono affermati due principi inalienabili che spesso nei contesti di sfruttamento non sono rispettati: la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti; nonché il più generale divieto di schiavitù e del lavoro forzato. In particolare si afferma che: «[n]essuno può essere tenuto in

203 Ibidem, p. 57.

204 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 07.12.2000, disponibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf.

205 A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, Padova University Press, Padova, 2015, p. 102.

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condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. È proibita la tratta degli esseri umani». Al terzo comma si prendono in considerazione gli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, che organizza, a scopo di lucro, la tratta di esseri umani in cui la dignità delle persone è estremamente lesa206. L’articolo corrisponde ed ha la stessa portata dell’articolo 4 della CEDU.

Oltre che essere ribaditi i principi enunciati nella CEDU, nel testo sono affermati alcuni dei più importanti diritti riconosciuti a tutti i lavoratori207, i quali si spostano all’interno dell’UE o che vi fanno ingresso. Fra questi è riconosciuto il diritto alla dignità umana (articolo 1), alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5), alla libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), a non essere discriminati (articolo 21), all’accesso ai servizi di collocamento (articolo 29), alla tutela in caso di licenziamento non giustificato (articolo 30), alle condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), alla protezione dei giovani sul luogo di lavoro e al non impiego dei minori (articolo 32), alla protezione dei consumatori (articolo 38), al diritto a un ricorso effettivo ed ad un giudice imparziale (articolo 47).

In particolare, all’articolo 31 si afferma che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie retribuite». Il diritto a lavorare in condizioni giuste ed eque, riguarda non solo i cittadini dell’Unione Europea, ma anche a tutte le persone, indipendentemente dal fatto che siano in possesso di un titolo regolare di soggiorno.

206 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, 2007, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&from=IT. 207 FRA European Union Agency for Fundamental Rights, Sfruttamento grave dell’attività lavorativa: lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea o che vi fanno ingresso, Rapporto in sintesi, 2015, disponibile al seguente link:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation- summary_it.pdf.

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