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Gli obblighi in capo agli Stati: informare i lavoratori e sanzionare i rei datori di lavoro

CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

2. La direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti ne

2.4. Gli obblighi in capo agli Stati: informare i lavoratori e sanzionare i rei datori di lavoro

La direttiva prevede l’obbligo in capo agli Stati di fornire un’adeguata informazione e degli strumenti di assistenza per il lavoratore migrante che intenda denunciare le proprie condizioni lavorative e recuperare la retribuzione dovuta - retribuzione che deve rispettare i minimi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva nazionale -, anche nel caso in cui esso venga rimpatriato. Al secondo comma dell’articolo 6, si disciplina il pagamento degli arretrati da parte

226 Idem.

227 Cfr. T. VETTOR, Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109/2012, in Diritto, immigrazione e cittadinanza XIV, n. 3/2012, p. 39.

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dei datori di lavoro, comprendente anche le spese di trasferimento del denaro in un Paese terzo. I cittadini stranieri, che sono assunti illegalmente, devono essere informati sistematicamente e oggettivamente riguardo ai loro diritti, ai sensi dell’articolo 13, con il fine di presentare le denunce.

Si afferma che è compito degli Stati rendere «disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi designati dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale». Al comma 3, articolo 13, è enunciata un’importante precisazione su fatto che l’assistenza fornita ai migranti irregolari non è da considerarsi favoreggiamento di soggiorno illegale ai sensi della direttiva 2002/90/CE228. Tale assistenza ha anche la funzione di supportare lo straniero irregolare nel percorso di denuncia, i meccanismi di assistenza possono essere messi in atto dai sindacati, da altre associazioni, ma anche dalle autorità nazionali competenti.

Si rileva, però, che per il lavoratore «sarà praticamene impossibile ricevere quanto spettante prima dell’allentamento. Il lavoratore può, difatti, presentare domanda per ottenere quanto dovuto, dopodiché sarà tenuto ad entrare nel percorso, volontario o coatto, di allontanamento, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 2008/115/CE. Solo qualora si sia in presenza di gravi condizioni di sfruttamento o di assunzione illegale di minore, il lavoratore avrà diritto a ricevere quanto spettante prima di allontanarsi, dal momento che in tali situazioni è prevista la concessione, da parte degli Stati, di permessi di soggiorno di breve durata»229.

Vi sono poi delle sanzioni indirette che il datore di lavoro può subire come ad esempio l’esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell’Unione europea affidati agli Stati, per un massimo di cinque anni, per lo stesso periodo possono essere escludi dalla partecipazione ad appalti pubblici. Il reo datore di lavoro dovrà inoltre risarcire,

228 Direttiva 2002/90/CE volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0090&from=EN. 229 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 66.

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rimborsando economicamente la somma non corrisposta delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici ricevuti fino a dodici mesi precedenti all’assunzione irregolare del bracciante. Infine, potrà essere sanzionato con misure che vanno dalla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione fino al ritiro temporaneo o permanente della licenza d’esercizio dell’attività economica in questione, nel caso vi sia una grave violazione, ex art 7. Nel caso in cui un’azienda che abbia subappaltato il lavoro ad un’impresa, come previsto all’articolo 8, l’appaltante non sarà ritenuto responsabile nel caso in cui dimostri di aver adempiuto ai suoi obblighi con diligenza come previsto dalla legislazione nazionale. In caso contrario, sarà tenuto a pagare gli arretrati al lavoratore irregolare e sarà condannato alle sanzioni previste.

Compito diretto che la norma da agli Stati è garantire che siano effettuate delle ispezioni efficaci ed adeguate sul territorio al fine di controllare dell’impiego di cittadini di Paesi terzi, le ispezioni fatte seguono una valutazione dei rischi che verranno identificati periodicamente, in relazione con i settori di attività in cui vi è una maggiore incidenza delle assunzioni irregolari, ex art 14. La previsione al comma conclusivo richiede a ogni Stato membro che, ognuno nel proprio settore, entro il 1° luglio di ogni anno notifichi alla Commissione le ispezioni effettuate l’anno precedente, con la descrizione dei numeri assoluti e in percentuale dei datori di lavoro rilevati e colti in fragrante.

3. Le azioni volte alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani nonché alla protezione delle vittime

La direttiva 2011/36/UE prende in considerazione la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani nonché la protezione delle vittime. La norma è legata alla volontà, nata nove anni prima, nella decisione quadro230 del Consiglio europeo del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

230 La direttiva quadro è elaborata dal Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’Unione europea, formato dai ministri degli interni e della giustizia di ogni Stato membro. Per la denominazione le direttive sono chiamate GAI, questa istituzione elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a livello

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Al primo articolo si individuano i reati relativi alla tratta a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale si chiede che questi siano puniti come reato in tutti i loro singoli atti. I comportamenti da considerarsi come atti dolosi e che gli Stati, adottando misure interne, si impegnano a punire fra questi vi è il reclutamento di persone ai fini di sfruttamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio di persone, che possono verificarsi con la minaccia dell’uso o l’uso della violenza o attraverso altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l’abuso di potere, l’approfittamento della posizione di vulnerabilità - si specifica che «[p]er posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima»231 -, con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o vantaggi.

Le pene che ogni Stato è tenuto ad adottare per far rispettare i divieti enunciati, sono enunciate all’articolo 4; si richiede la reclusione con una pena di massimo cinque anni, che raddoppia nel caso in cui la vittima verso cui sono state compiute è particolarmente vulnerabile, come i minori, oppure nel caso in cui sia stata messa in pericolo la vita della vittima in modo intenzionale o per colpa grave, o si stato fatto ricorso all’uso della violenza che abbia causato alla vittima un pregiudizio particolare. Gli Stati dovranno prevedere che le proprie autorità non perseguano né tanto meno imporre sanzioni penali alle vittime di tratta che sono state coinvolte in attività criminali, in quanto sono da considerare una conseguenza diretta di uno degli atti dolosi, ex art. 8.

europeo, disponibile al seguente link: https://www.consilium.europa.eu/it/council- eu/configurations/jha/, in particolare, la Decisione quadro 2002/626/GAI riguarda il rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali stabilisce norme minime relative a sanzioni penali per il favoreggiamento dell’ingresso irregolare.

231 Articolo 2, comma 2, direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, 05.04.2011, disponibile al seguente link:

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3.1. Rapporto sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni

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