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CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

4. I divieti assoluti di schiavitù e di servitù nonché a compiere forzato ed obbligatorio nella

4.3. La Carta sociale europea ed i diritti di tutti i lavoratori

La Carta sociale europea è un trattato internazionale promosso dal Consiglio d’Europa e sottoscritto nel 1961, il testo è stato riveduto ed approvato in via definitiva il 3 maggio 1996 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999, attualmente conta quarantacinque ratifiche da parte degli Stati membri, fra questi vi è l’Italia.

Il Consiglio d’Europa con la Carta ha voluto rendere effettivi i diritti civili che sono affermati nella CEDU, così come è espresso nelle prime parole del preambolo «considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti»163.

Al fine di questo elaborato, un’importante novità che nel corso dell’evoluzione della Carta venne introdotta è il Protocollo addizionale del 1988 i diritti sociali ed economici garantiti dalla Carta sociale europea. Tali diritti si estendono fino a comprendere: «il diritto dei lavoratori ad uguali opportunità ed uguale trattamento in materia di impiego ed occupazione, senza discriminazione fondata sul sesso; il diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in ambito aziendale; il diritto dei lavoratori a prendere parte alla determinazione ed al miglioramento delle lavoro e del luogo di lavoro; il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale»164. Nel 1990 durante la Conferenza di Roma per il processo di revisione della Carta venne istituito un comitato ad hoc per il rilancio e la riforma del testo, il quale ha elaborato due protocolli. Il primo, nel 1991, chiamato Protocollo di Torino, relativo ai meccanismi di controllo legati ai rapporti degli Stati sullo stato della Carta, il secondo nel 1995, con cui si è introdotta la possibilità a due nuovi soggetti di

163 Preambolo Carta Sociale Europea (riveduta), Consiglio d’Europa, 03.05.1996,

http://jmceurel.unipg.it/wp-content/uploads/2018/05/Charte-sociale-revisee-italien.pdf.pdf, p. 3.

164 Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, 04.09.1992, disponibile al seguente link: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/128.

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depositare ricorsi contro gli Stati inadempienti: le parti sociali e le ONG internazionali accreditate al Consiglio d’Europa. La nuova Carta165, che include tutti i precedenti Protocolli ed alcuni articoli ex novo, si impegna nel migliorare, a livello internazionale, i diritti economici e sociali, tenendo conto dell’evoluzione della società europea avvenuta dopo la prima elaborazione della Carta nel 1961.

Gli obiettivi che si intendono perseguire nella Carta sono affermati nella prima sezione: «[l]e Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l’esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi: Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso. […]». Con il riferimento ad ogni persona si intendono i soggetti cittadini e non dello Stato, infatti «[i]l godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione»166. Con la revisione del 1996 a tale enunciato venne aggiunta la previsione di un differente trattamento, ma solo nel caso in cui esso sia fondato su un motivo obiettivo e ragionevole167. Infatti, al divieto di discriminazione possono essere poste deroghe solo se ci troviamo di fronte a casi eccezionali come la guerra o pericolo pubblico.

I diritti enunciati individuano una larga tutela per i lavoratori cittadini dello Stato firmatario e non, su tale elemento si baserebbe la sua forza. Utilizzare il condizionale è d’obbligo in quanto la Carta è una dichiarazione programmatica, in cui solo sei articoli sono vincolanti per gli Stati, mentre tutti gli altri gli Stati possono porre la riserva,168 infatti, è sufficiente che gli Stati si impegnino a

165 Carta sociale europea (riveduta), Consigli d’Europa, 01.007.1999, disponibile al seguente link:

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163.

166 Carta sociale europea (riveduta), Consiglio d’Europa, 03.05.1996, Parte V, articolo E: Non discriminazione, disponibile al seguente link: https://rm.coe.int/168047e179, p. 46.

167 Ibidem, Carta sociale europea (riveduta), Parte V, articolo E: Non discriminazione, p. 64. 168 Idem, come si stabilisce alla trentunesima pagina della Carta, nella III parte, Articolo A, in cui sono riportati gli impegni. “Con riserva delle disposizioni dell’articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s’impegna: a) a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che

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rispettare almeno sei di nove articoli, scegliendo fra: diritto al lavoro (art. 1), libertà sindacale (art. 5) e negoziazione collettiva (art. 6), tutela dell’infanzia (art. 7) e della famiglia (art. 16), sicurezza sociale (art. 12) e assistenza sociale e medica (art. 13), protezione dei lavoratori migranti (art. 19), pari opportunità (art. 20).

Il primo articolo riguarda il diritto al lavoro169, con la sottoscrizione di esso gli Stati si impegnano a condurre politiche che mirino al pieno impiego, così da garantire a tutti i soggetti un’occupazione, che deve fornire una retribuzione adeguata a permettersi di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso, ex comma 2. Infine, nell’articolo 1 si chiede agli Stati di assicurare e favorire un orientamento, una formazione e un riadattamento professionale adeguato. La ricerca di un’occupazione non è unicamente nelle mani dell’inoccupato, le istituzioni hanno un ruolo attivo, nella ricerca, ma non solo anche nella formazione per far sì che la propria richiesta di lavoro sia adeguata all’offerta del mercato del lavoro.

Il diritto ad eque condizioni di lavoro170 è affermato all’articolo 2, in cui sono presentate le condizioni che per il Consiglio d’Europa sono necessarie affinché il rapporto di lavoro sia equo. Tale articolo non risulta essere fra quelli esclusi dalle riserve degli Stati. L’equità può essere definita come la capacità che permette l’attribuzione o il riconoscimento di ciò che spetta al singolo individuo in base a una giustizia non esercitata secondo la legge scritta, ma temperata da un’equa considerazione del caso particolare. Le condizioni che devono essere garantire per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a condizioni eque sono: la durata ragionevole per il lavoro giornaliero, la previsione di giorni festivi, che, ove è possibile, siano i giorni di riposo della tradizione o della religione, l’eliminazione dei rischi per quanto riguarda i lavori pericolosi e la loro maggiore tutela con delle ferie supplementari, maggiori informazioni in riferimento agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.

determina gli obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale parte; b) a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20.

169 Articolo 1, Carta sociale europea (riveduta), Consiglio d’Europa, 03.05.1996, disponibile al seguente link: https://rm.coe.int/168047e179.

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Il Diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro è enunciato all’articolo terzo, mentre il quarto garantisce il diritto ad un’equa retribuzione171. Nel testo non viene individuato un salario minimo, quindi un quantitativo sotto il quale la retribuzione oraria non può scendere, ma si afferma il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso. È necessario che il datore di lavoro riconosca una maggiorazione per le ore lavorate come straordinari, che garantisca una partita di trattamento e di importanza per uomini e donne, nonché ad informare con un periodo ragionevole di preavviso nel caso della cessazione del lavoro.

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