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Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali e le conclusioni sull’Italia

CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

4. I divieti assoluti di schiavitù e di servitù nonché a compiere forzato ed obbligatorio nella

4.4. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali e le conclusioni sull’Italia

Con la Carta sociale europea il sistema di protezione dei diritti della CEDU si è «arricchito di un nuovo tassello concernente istituti e categorie tipiche dei diritti sociali, superando così l’iniziale incompletezza di un ordinamento dichiaratamente volto ad una tutela soltanto ‘parziale’ dei diritti dell’uomo, di cui invece fanno certamente parte anche i diritti sociali»172. L’organo che risponde alla funzione di controllo è il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS), formato da quindici membri indipendenti sei nominati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e nove eletti dall’Assemblea parlamentare «a maggioranza dei votanti da un elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominati dalle Parti contraenti»173. Inoltre, al suo interno vi è anche la partecipazione dell’OIL «[l]’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è invitata a designare un rappresentante per partecipare, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato di esperti»174. La presenza di questa

171 Articolo 4, Carta sociale europea (riveduta), Idem.

172 C. PANZERA, Intervento al convegno I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il caso italiano. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema, Reggio Calabria 5 novembre 2011, p. 3.

173 Articolo 25, Carta sociale europea (riveduta), Consiglio d’Europa, 03.05.1996, disponibile al seguente link:

http://jmceurel.unipg.it/wp-content/uploads/2018/05/Charte-sociale-revisee-italien.pdf.pdf. 174 Articolo 26, Carta sociale europea (riveduta), Idem.

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organizzazione internazionale rappresenta una garanzia ulteriore per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Nel caso in cui venissero rilevate delle violazioni, che possono essere denunciate dalle associazioni dei datori di lavoro, dai sindacati e dalle Organizzazioni Non Governative, il Comitato ha il compito inviare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri, organo esecutivo del Consiglio d’Europa.

Il CEDS svolge anche un controllo costante della normativa statale attraverso l’analisi dei rapporti che annualmente gli Stati gli inviano con precisi riferimenti alle modalità di applicazione della Carta. «Le pronunce del CEDS si basano non solo sull’analisi delle legislazioni, ma anche sull’esame delle politiche economiche e sociali, nonché delle prassi attuative, poste in essere dagli Stati parte per realizzare i diritti sociali coinvolti. Il che, pur non avendo la ‘giurisprudenza’ del CEDS un seguito altrettanto efficace, pone tale organismo ad un livello di attenzione particolare anche sul piano giudiziario»175.

Nelle conclusioni annuali del CEDS pubblicate lo scorso anno si afferma che «i Paesi europei stanno incontrando difficoltà nel soddisfare gli obblighi giuridici internazionali in materia di diritto del lavoro. […] In totale, il Comitato ha adottato 276 conclusioni di conformità (47,6%) e riscontrato 206 violazioni della Carta (35,5%). Non è stato in grado di pronunciarsi su 98 casi (16,9%), a causa della mancanza di informazioni sufficienti»176. In particolare le violazioni che si ripetono riguardano il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole preavviso di licenziamento (95,8%), il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di intraprendere azioni collettive, tra cui il diritto di sciopero (73,3%), e le norme che limitano la portata delle trattenute sullo stipendio (64,3%). Inoltre, in molte questioni non conformi ritroviamo in mancato rispetto al diritto a orari lavorativi ragionevoli, a una equa remunerazione e alla protezione contro le molestie.

175 G. GUIGLIA, Il diritto all’abitazione nella Carta sociale europea: a proposito di una recente condanna dell’Italia da parte del comitato europeo dei diritti sociali, in AIC n. 3/2011, 19.07.2011, p. 3.

176 I diritti dei lavoratori sono sotto pressione in tutta Europa, ultime conclusioni annuali del Comitato europeo dei diritti sociali, 2019, disponibile al seguente link:

https://www.coe.int/it/web/portal/-/labour-rights-under-pressure-across-europe-latest-annual- conclusions-from-the-european-committee-of-social-rights.

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Per quanto riguarda l’ultima conclusione177 pubblicata il 24 marzo 2020, il CEDS ha espresso un giudizio molto puntuale sulla situazione italiana in riferimento a sette articoli: il diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela (art. 7), diritto delle lavoratrici madri ad una tutela (art. 8), il diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica (art. 16), il diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica (art. 17), il diritto dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie alla protezione ed all’assistenza (art.19), il diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento (art. 27) e il diritto all’abitazione (art. 31).

La riflessione sull’Italia178 al livello generale sono di carattere positivo, come ad esempio il richiamo alla sentenza 166/2018 della Corte Costituzionale179, la quale ha affermato il diritto anche per i lavoratori stranieri di accedere alle politiche di sostegno abitativo, poiché il requisito richiesto di dieci anni di residenza nel territorio italiano o cinque anni nella Regione Lombardia per la Corte «attinge gli estremi della irrazionalità intrinseca».

Riportiamo l’articolo 19 con le riflessioni e il commento ad esso riferito per quanto riguarda il territorio italiano. A tal proposito gli Stati devono impegnarsi: «1) a mantenere o ad accertarsi dell’esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull’emigrazione e l’immigrazione; 2) a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio, e l’accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni

177 Carta Sociale Europea conclusione 2019 del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, disponibile al seguente link: https://rm.coe.int/835-en-esc-press-briefing-conclusions-2019- en/16809cff84.

178 Idem.

179 Riferimenti Sentenza Corte Costituzionale n. 166/2018, disponibili ai seguenti link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d ataPubblicazioneGazzetta=2018-07-25&atto.codiceRedazionale=T-180166,

https://www.asgi.it/discriminazioni/incostituzionale-imporre-agli-stranieri-il-requisito-di- lungo-residenza-per-accedere-al-fondo-di-sostegno-allaffitto/.

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d’igiene; 3) a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d’immigrazione; 4) a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie: a) retribuzione e altre condizioni d’impiego e di lavoro; b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive; c) abitazione».

Per quanto riguarda il quarto comma si rileva una non conformità da parte dello Stato italiano alla Carta. Infatti il CEDS ha affermato che l’Italia non ha ancora eliminano tutte le pratiche che legalmente o de facto discrimino i lavoratori che si trovano legalmente nel territorio italiano, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, l’appartenenza sindacale e l’abitazione. Vi è la necessità di rimuovere le pratiche discriminatorie nei confronti di alcuni lavoratori, in particolare stranieri, presenti sul territorio, in quanto «[i]l diritto al lavoro infatti non va inteso come obbligo legale dello Stato a fornire un’occupazione, dunque come un ‘obbligo positivo’, di intervento, da parte dello Stato: esso può essere letto, in modo altrettanto se non più convincente, come un ‘obbligo negativo’ dello Stato, ossia come un obbligo alla rimozione degli ostacoli all’esercizio di altrettante libertà personali: quella di procurarsi da sé il proprio sostentamento, di godere del giusto prezzo del proprio lavoro, di non essere sfruttato, molestato o discriminato sul lavoro, di non dover lavorare in condizioni insicure e insalubri, di non sottostare a comandi arbitrari»180.

180 F. OLIVERI, La Carta sociale europea tra enunciazione dei diritti, meccanismi di controllo e applicazione nelle corti nazionali. La lunga marcia verso l’effettività, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 3/2008, pp. 533-534.

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III CAPITOLO. Sfruttamento lavorativo

inquadramento giuridico al livello dell’Unione

europea

SOMMARIO: 1. Brevi accenni sul percorso della disciplina nel suo tentativo di integrazione

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