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CAPITOLO IV. SFRUTTAMENTO LAVORATIVO: INQUADRAMENTO

2. La centralità del lavoro nei canali di accesso regolare dello straniero

2.3. Il permesso per ricerca lavoro e la figura dello Sponsor

Precedentemente alla riforma introdotta con la legge Bossi-Fini, il T.U. Imm. all’articolo 23 prevedeva la prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro a favore di uno straniero con il fine di consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro. «Si trattava della norma sul c.d. sponsor, la quale stabiliva che un cittadino italiano o uno straniero regolarmente soggiornante potesse presentare alla questura della provincia di residenza richiesta nominativa per l’ingresso di un altro straniero, in relazione al quale egli si impegnava a garantire un alloggio e una copertura dei costi per il sostentamento e l’assistenza sanitaria»306. I soggetti idonei per presentare tali garanzie non erano solo persone fisiche, ma potevano farlo anche le Regioni, gli

305 D.P.C.M. del 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020, 07.07.2020, disponibile al seguente link:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/CC-08102020- attuativa-DPCM-07072020-Decreto-Flussi-2020.pdf.

306 E. ROSSI, Immigrazione e diritti a quattordici anni dalla legge Turco-Napolitano, op. cit., p. 70.

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Enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni.

Colui che si fa sponsor dell’ingresso di un cittadino straniero doveva presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti flussi, la richiesta nominativa, per una sola persona all’anno; la Questura della Provincia di residenza, dopo la valutazione delle garanzie, concedeva l’autorizzazione all’ingresso, documento necessario per ottenere il rilascio del visto. «In particolare, l’art. 23 prevedeva la facoltà, per il cittadino straniero sprovvisto di mezzi economici sufficienti, di ottenere un permesso di soggiorno di durata annuale ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro»307. Proprio per tale fine era richiesto allo straniero, che faceva

ingresso sotto la garanzia dello sponsor, l’iscrizione alle liste di collocamento. Al cittadino di Paese terzo era consentito rimanere in Italia anche oltre il periodo di validità annuale nel caso in cui fosse riuscito ad ottenere un contratto di lavoro, «in caso di assunzione, difatti, egli avrebbe potuto ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro mentre la decorrenza del periodo di validità del permesso senza che lo straniero avessi trovato un impiego comportava l’obbligo per questi di rimpatriare»308. La previsione era nata nel tentativo di trovare una

valida risposta, da un lato, alla richiesta di ingressi da parte di stranieri, dall’altro, alla domanda di lavoro da parte dei vasi settori, a cui si aggiunge l’esigenza dello Stato a non farsi carico dal punto di vista sociale, nonché sanitario, di persone non cittadine.

Il tema dello sponsor fu riproposto nel Disegno di legge Amato-Ferraro, che però non vide l’approvazione, «[s]i intendeva altresì facilitare l’ingresso di stranieri per ragioni di lavoro, prevedendo l’organizzazione di una lista di lavoratori stranieri disponibili cui poter accedere, da parte dei datori di lavoro, o direttamente ovvero mediante ‘sponsor’ (ad esempio regioni, enti locali, associazioni imprenditoriali e professionali, ecc.), i quali avrebbero dovuto fornire garanzie di carattere patrimoniale sul loro sostentamento e dal loro eventuale rimpatrio»309.

307 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritto sociali degli stranieri, op. cit., p. 119. 308 Ibidem, p. 120.

309 E. ROSSI, Immigrazione e diritti a quattordici anni dalla legge Turco-Napolitano, op. cit., p.75.

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I principi310 che hanno guidato l’elaborazione del suddetto disegno di legge sono stati molteplici, ma ci sono alcuni criteri importanti ai nostri fini, in quanto la ratio alla base della proposta era, appunto, promuovere l’immigrazione regolare., dove lo sfruttamento è meno presente rispetto a quella irregolare. Le azioni proposte volte a perseguire l’obiettivo constatavano nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, nel semplificate le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, ma anche, nella previsione di far partecipare gli stranieri alla vita pubblica a livello locale permettendo loro di far parte l’elettorato attivo e passivo, per le elezioni amministrative così da permettere agli stranieri, soggiornanti di lungo periodo (titolari permesso CE), di partecipare con le stesse modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea.

Un’altra proposta interessante in cui si è prevista l’introduzione dello sponsor, ritenuto figura chiave per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro nel territorio italiano, così da non creare le condizioni di accesso irregolare di lavoratori stranieri, è stata quella lanciata il 12 aprile 2017 con la campagna Ero straniero – L’umanità che fa bene311. La proposta di legge di iniziativa popolare312 è stata presentata al Parlamento, ma il testo non è ancora stato oggetto di discussione e votazione del Parlamento. Al suo interno troviamo delle previsioni di modifica del Testo Unico molto interessanti in riferimento al nostro ambito di interesse. Fra i punti cardine della proposta legislativa, vi è l’introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo, introdotto l’articolo 22-bis, per la ricerca di occupazione attraverso l’attività d’intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari. Si propone la reintroduzione del sistema dello sponsor, introducendo l’articolo 22-ter concernente la prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro, in cui sarà rintrodotto il testo già presente nel 1998. Infine, si promuove,

310 Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, in Melting Pot, 13.03.2007, disponibile al seguente link:

https://www.art3.it/Documenti/dl07031400.schema.ddl.amato.ferrero.13.3.2007.pdf. 311 Descrizione al seguente link: http://erostraniero.casadellacarita.org.

312 Proposta di legge d’iniziativa popolare, Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari, presentata alla camera dei deputati il 27.10.2017, testo disponibile al seguente link:

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con l’introduzione dell’articolo 22-quater, la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situazione di soggiorno irregolare.

Secondo la proposta, il permesso, rubricato come permesso per attesa occupazione313, dovrebbe essere rilasciato allorché sia dimostrabile l’esistenza in Italia della disponibilità di un’attività lavorativa o di comprovati legami familiari o l’assenza di legami concreti con il Paese di origine, seguendo modelli già presenti in Spagna e in Germania. Tale caso è pensato per quei richiedenti che hanno ricevuto un diniego, ma hanno già intrapreso un percorso di integrazione con il tessuto sociale della comunità in cui vivono, gli elementi da osservare sono: l’immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vivono. Questo permesso può essere la chiave per intercettare proprio i soggetti, che, trovando una risposta di rifiuto da parte della Commissione territoriale, cercano lavoro non regolare nei ghetti agricoli, dove anche trovano un nascondiglio per il mancato allontanamento dal territorio italiano, nonché un’occupazione mal retribuita e molti casi in cui vi è sfruttamento lavorativo e dove, nei casi più tracici, trovano la morte.

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