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CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

4. I divieti assoluti di schiavitù e di servitù nonché a compiere forzato ed obbligatorio nella

4.2. Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

La Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani153 è stata adottata da Consiglio d’Europa il 16 maggio 2005 a Varsavia, è entrata in vigore il primo febbraio 2008 ed è stata ratificata da tutti i 47 Stati dell’Organizzazione internazionale. Nel 2010 è stato nominato un coordinatore anti-tratta europeo per migliorare la cooperazione e la coerenza tra le istituzioni, le agenzie e gli Stati membri, i Paesi terzi e gli attori della scena internazionale. Come è stato evidenziato, «la valenza della Convenzione, che rappresenta uno degli strumenti più importanti nel panorama sovranazionale in materia di tratta di esseri umani, risiede innanzitutto nell’adozione di una prospettiva fondata sulla centralità dei diritti umani e nell’enunciazione del principio fondamentale in base al quale la

152 E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury, in Diritti umani e Diritto internazionale, volume 11, n. 2/2017, pp. 516-522.

153 Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d’Europa, 16.05.2005, disponibile al seguente link: https://rm.coe.int/168047cd70.

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protezione e promozione dei diritti delle vittime di tratta devono essere assicurate senza discriminazione alcuna»154.

Nella nota esplicativa155 alla Convenzione si afferma che la tratta di esseri umani, che intrappola le sue vittime, costituisce la forma moderna del vecchio commercio mondiale degli schiavi. Essa gestisce gli esseri umani come una merce da comprare, vendere ed obbligare a lavorare, di solito nell’industria del sesso, ma anche ad esempio, in agricoltura, nelle aziende, clandestine o meno, che sfruttano la manodopera, per una paga misera o per nulla. La maggioranza delle vittime della tratta sono donne, ma anche gli uomini possono esserne vittime. Inoltre, molte delle vittime sono giovani, talvolta minori. Tutte cercano disperatamente dei mezzi di sussistenza, ma ciò che trovano è la propria vita rovinata dallo sfruttamento e dall’avidità di guadagno.

Lo scopo della norma è prevenire e combattere la tratta di esseri umani, proteggere i diritti umani dalle vittime, tutelandole e assistendole nel momento in cui decidono di testimoniare contro i propri aguzzini. Inoltre, il testo ha il fine di promuovere la cooperazione internazionale fra gli Stati per creare una rete di monitoraggio capace di contrastare il fenomeno, ex art. 1. Grazie all’esplicito principio di non discriminazione, la disciplina di protezione delle vittime è rivolta ad ogni essere umano indipendentemente dalla sua ricchezza, dalla sua nazionalità, dalla sua lingua o religione.

L’espressione utilizzata, molto simile a quella presente nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, indica per tratta di esseri umani «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su

154 F. NICODEMI, in collaborazione con D. BELLUCCIO, A. BRAMBILLA, E. CASETTA, A. LICI, A. ZUCCA, La tutela delle vittime della tratta e del grave sfruttamento, op. cit. p. 16.

155 Nota esplicativa Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Consiglio d’Europa, disponibile al seguente link:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= 090000168047cd71.

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un’altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l’espianto di organi»156. Per quanto riguarda il consenso da parte della vittima questo, come esplicitato alla lettera successiva, non è necessario in presenza di minaccia, di forme di coercizione, di inganno o di promessa di pagamenti o vantaggi.

Le misure che gli Stati si impegnano ad adottare per scoraggiare la nascita di situazioni favorevoli a tutte le forme di sfruttamento delle persone e la tratta sono elencate all’articolo 6. Fra queste vengono menzionati sia strumenti di carattere legislativo e amministrativo, sia strumenti pedagogici, sociali e culturali, come ad esempio le «misure di prevenzione, inclusi programmi educativi destinati ai ragazzi e alle ragazze nella loro vita scolastica, che evidenziano l’inaccettabile natura della discriminazione basata sul sesso e le disastrose conseguenze che ne derivano, l’importanza della parità tra le donne e gli uomini e della dignità e integrità di ogni essere umano»157.

Le altre misure che possono essere adottare per il contrasto alla tratta di esseri umani sono il controllo delle frontiere, da dove passano le persone sottoposte a tratta; altresì misure legislative appropriate per disincentivare ed impedire l’uso dei mezzi di trasporto da parte dei corrieri commerciali per commettere i reati previsti sulla base della presente Convenzione, ex art. 7. Ai sensi dell’articolo 12, i Membri hanno anche il compito di adottare delle misure legislative e di altro tipo per fornire assistenza alle vittime sia per quello che concerne il recupero fisico, psicologico e sociale. La prima delle esigenze menzionate riguarda l’alloggio adeguato e sicuro, seguono le cure mediche, l’assistenza psicologica e materiale. Dopodiché con l’aiuto di un interprete la vittima deve essere messa a conoscenza della dei suoi diritti e del dovere di istruzione per i figli minori.

156 Articolo 4, comma 1, lettera a), Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d’Europa, 16.05.2005, disponibile al seguente link:

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016805a9379. 157 Articolo 6, comma 1, lettera d), Idem.

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Si prevede, all’articolo 14, che la vittima di tratta possa ricevere «un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una delle due seguenti ipotesi o in entrambe: a) l’autorità competetene considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale; b) l’autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell’inchiesta o del procedimento penale»158. La Convenzione prevede un periodo di almeno 30 giorni di recupero e di riflessione utile alla vittima per ristabilirsi psico-fisicamente, inoltre possa essere un tempo che permette di sfuggire all’influenza dei trafficanti nonché di prendere consapevolmente delle decisioni sulle proprie azioni che intraprenderà, ex art. 13.

Gli Stati, come previsto all’articolo 16, si impegnano a sostenere il rientro nel Paese di origine delle vittime, dopo che si è «tenuto conto dei suoi diritti, della sua sicurezza e dignità, [lo Stato membro ha il compito di] facilitare ed accettare il rientro della vittima, senza ritardi ingiustificati e irragionevoli. Quando una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, questo rinvio deve essere fatto con il dovuto riguardo ai diritti, alla sicurezza ed alla dignità della persona e tenendo conto altresì della fase a cui è giunta l’eventuale procedura giudiziaria connessa alla persona in quanto vittima; il rinvio deve di preferenza essere volontario»159.

4.2.1. GRETA: gruppo d’azione contro la tratta di esseri umani

Infine, degno di nota, è il gruppo composto da esperti sull’azione contro la tratta di esseri umani, c.d. GRETA, istituito ai sensi dell’articolo 36, con il compito di monitorare periodicamente lo stato di attuazione degli obblighi convenzionali da parte di ciascun stato parte. In riferimento all’Italia nel 2019 è stato pubblicato un rapporto160, nel quale vengono analizzate le evoluzioni fatte dal 2014, anno nel quale era stato pubblicato il primo rapporto, si fanno presenti delle questioni critiche nel panorama italiano.

158 Articolo 14, comma 1, Idem. 159 Articolo 16, comma 1 e 2, Idem.

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Le azioni positive rilevate riguardano il fatto che le autorità italiane abbiamo apportato delle modifiche al Codice penale e abbiano adottato una legge che mira a rafforzare le tutele garantite ai minori non accompagnati, e in particolare alle minori vittime di tratta, ma anche l’adozione di linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti di protezione internazionale161. Nonostante ciò il gruppo GRETA esprime il timore che la legislazione recentemente adottata, che esclude i richiedenti asilo dall’accesso alle strutture di seconda accoglienza (si ricorda che al momento in cui si scrive il d.l. 130/2020, in corso di conversione, ha previsto nuovamente l’accesso dei richiedenti asilo ai centri Sprar, ridenominati SAI), possa lasciare senza assistenza possibili vittime di tratta. Il rapporto evidenzia che nonostante gli sforzi fatti il «numero di persone individuate e assistite come vittime di tratta è rimasto pressoché stazionario in Italia, e corrisponde a circa un migliaio di persone. Il GRETA esorta le autorità italiane a intensificare gli sforzi per identificare in modo proattivo le vittime di tratta, in particolare a scopo di sfruttamento lavorativo. Occorrerebbe a tal fine un rafforzamento dei meccanismi di ispezione del lavoro e una formazione supplementare degli ispettori del lavoro, del personale di altre agenzie ispettive, dei funzionari delle forze dell’ordine, dei pubblici ministeri e dei giudici»162.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario sia intervenire con misure legislative che tutelino le vittime di tratta, da un lato, e sanzionino il reato in modo proporzionale e dissuasivo per i rei e garantiscano alle vittime un sicuro accesso al risarcimento, dall’altro. Per farlo è importante costruire rapporti di partenariato strategici con le ONG e i sindacati, che dovranno essere coinvolti nelle attività anti tratta. Si ipotizza che già a bordo delle navi che svolgono un’attività di soccorso in mare si possano identificare le vittime di tratta tra i migranti.

161 L’Italia esorta a migliorare la protezione dei migranti e dei minori non accompagnati per impedire che diventino vittime di tratta e sfruttamento, Comunicazione Consiglio d’Europa, 25.01.2019, disponibile al seguente link: https://rm.coe.int/090000168091f89d.

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