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Diritti riconosciuti ai lavoratori, stagionali e non, provenienti da Paesi terzi, nella direttiva

CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

5. Diritti riconosciuti ai lavoratori, stagionali e non, provenienti da Paesi terzi, nella direttiva

La proposta di una direttiva concernente i diritti dei lavoratori stagionali venne elaborata nel 2005 nel Piano d’azione sull’immigrazione legale, in cui emerge la necessità dell’impiego di lavoratori stagionali che si manifesta regolarmente in alcuni settori, principalmente in quello agricolo, dell’edilizia e del turismo, aree occupazionali, in cui immigrati lavorano in condizioni precarie.

La norma si rivolge ai cittadini di Paesi terzi che attualmente non si trovano in uno Stato membro, ma vorrebbero potervi aver accesso per un periodo maggiore a 90 giorni, per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali237. La condizione di lavoratore stagionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), comprende tutti i cittadini stranieri, che conservano la propria residenza principale nel proprio Stato di origine nonché soggiornino legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni. Il valore giuridico su cui si basa è la presenza di un contratto a tempo determinato concluso direttamente tra cittadino straniero e datore di lavoro, in uno Stato membro. La seguente lettera definisce come attività soggetta al ritmo delle stagioni come «un’attività legata a un certo periodo dell’anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali». Ad esempio, il settore agricolo corrisponde a questa definizione, infatti,

237 Articolo 2, comma 1, direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, 26.02.2014, disponibile al seguente link:

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sebbene tutto l’anno nelle campagne si svolge un lavoro continuo, ci sono dei mesi precisi in cui si raccolgono i frutti della terra.

Per rientrare nelle tutele della direttiva 2014/36/UE vi sono alcune condizioni da rispettare, riportate all’articolo 6 rubricato come criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiornanti superiori a 90 giorni. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da un contratto di lavoro valido in cui sono specificati il luogo e il tipo di lavoro richiesto, la durata dell’impiego, la retribuzione, le ore di lavoro settimanali o mensili, l’ammontare delle ferie retribuite e ove è possibile la data di entrata in servizio. Inoltre, lo straniero deve disporre di un’assicurazione sanitaria, che copra da tutti i rischi conto i quali sono normalmente difesi i cittadini dello Stato, nonché di un alloggio adeguato in cui poter soggiornare. Se la domanda sarà accolta il permesso di soggiorno conferito non potrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi all’interno di un anno, passato questo termine «il cittadino del Paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale»238.

La direttiva ha l’obiettivo di fornire la manodopera necessaria negli Stati membri garantendo allo stesso tempo uno status giuridico certo e una prospettiva di lavoro regolare agli immigrati interessati. In questo modo si intende proteggere tale categoria particolarmente debole di lavoratori, contribuendo indirettamente anche allo sviluppo dei paesi di origine. Nonostante alcuni sostengono che l’ingresso di nuovi lavoratori in presenza di un’elevata disoccupazione dei cittadini europei, possa produrre conflitto e sottrazione di posti di lavoro, i dati dimostrano che non è così in quanto pochi cittadini e residenti dell’Unione Europea si rendono disponibili a lavorare in occupazioni stagionali.239 Per tutelare nuovamente coloro che temono

238 Articolo 14, comma 1, direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, 26.02.2014, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=LV. 239 Comunicazione della Commissione, Piano d’azione sull’immigrazione legale, 21.12.2005, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0669&from=IT, p. 8.

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una sostituzione di lavoratori nella direttiva si afferma che in nessun modo la norma va ad incidere sul volume di ingresso definito dallo Stato, ex art. 7.

5.1. Diritti riconosciuti ai lavoratori stagionali

Ai cittadini di Paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, sono riconosciuti, come esplicitato al IV capo della direttiva 2014/36/UE, vari diritti in qualità di lavoratori, fra questi il titolare del permesso gode del «diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; del libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione conformante al diritto nazionale; diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dall’autorizzazione, conformemente al diritto nazionale»240.

È titolare degli stessi diritti spettanti ai lavoratori cittadini dello Stato ospitante, ex art. 23, per quanto concerne le condizioni di impiego, fra queste l’età minima richiesta, le condizioni di lavoro, fra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie, i giorni festivi, gode anche di un trattamento paritario per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Gode del diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati da parte del datore di lavoro, il diritto di intraprendere azioni sindacali, a scioperare, ad accedere alla formazione professionale e all’istruzione. Si prevede anche che gli Stati debbano mettere in atto dei meccanismi efficaci per consentire ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, ex art. 25. Accanto al sostegno del lavoratore contro i soprusi gli Stati si impegnano ad adottare «misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali»241.

240 Articolo 22, comma 1, direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, 26.02.2014, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=LV. 241 Articolo 24, comma 1, Idem.

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